Conferenza Unificata
Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 5 del d.m. 28 dicembre 2012, sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modifica e aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni 2017-2020 e per l’approvazione delle nuove Linee guida per i progetti di efficienza energetica (c.d. Certificati bianchi). (SVILUPPO ECONOMICO – AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE) |
Intesa, ai sensi dell’articolo 4,
comma 5 del d.m. 28 dicembre 2012, sullo schema di
decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modifica e aggiornamento
degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono
essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il
gas per gli anni 2017-2020 e per l’approvazione delle nuove Linee guida per i
progetti di efficienza energetica (c.d. Certificati bianchi).
Rep.
atti n. 41/CU del 19 aprile 2018
LA
CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna
Seduta del 19 aprile 2018
VISTO
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante:
“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia
elettrica e il gas per gli anni 2013-2016 e per il potenziamento del meccanismo
dei certificati bianchi” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, che dispone
che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa co la
Conferenza unificata, sono emanati gli obiettivi nazionali per gli anni
successivi al 2016;
VISTO
il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, recante attuazione della
direttiva 2012727/UE sull’efficienza energetica e, in particolare, l’articolo
7, che prevede che il regime obbligatorio di efficienza energetica è costituito
dal meccanismo dei certificati bianchi;
VISTO,
in particolare, il comma 5 del citato articolo 7 del d.lgs. n. 102/2014, che
dispone che, qualora dai rapporti redatti dal Ministero dello sviluppo
economico dovesse risultare un volume di risparmi ottenuti insufficiente
rispetto all’obbligo previsto, il medesimo Ministero, di concerto con il
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, introduce,
anche su proposta dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas e il sistema
idrico, misure di potenziamento del sistema di sostegno basato sui certificati
bianchi e nuove misure in grado di dare maggiore efficacia alle politiche di
promozione dell’efficienza energetica, nel rispetto dei vincoli di bilancio
pubblico;
VISTO
il decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 gennaio 2017, recante:
“Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia
elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per l’approvazione delle
nuove Linee Guida per la preparazione, l’esecuzione e la valutazione dei
progetti di efficienza energetica”;
VISTO
lo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico, recante modifica e
aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia
elettrica e il gas per gli anni 2017-2020 e per l’approvazione delle nuove
Linee guida per i progetti di efficienza energetica (c.d. Certificati bianchi),
diramato con nota del 5 aprile 2018, prot. DAR 4893
P-4.37.2.12;
VISTO
il documento contenente le osservazioni e le richieste di modifica al provvedimento,
trasmesso dal Coordinamento tecnico interregionale competente in materia di
energia e diramato con nota del 16 aprile 2018, prot.
DAR 5350 P.4.37.2.12, nel quale si segnala in particolare la proposta di
modifica all’articolo 1, comma 1, lett. d) del
provvedimento e la richiesta di inserire, nella lett.
e) del medesimo comma, una ulteriore ipotesi di esclusione del divieto di
cumulabilità dei certificati bianchi con altri incentivi;
VISTI
gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 17 aprile 2018, nel corso
della quale il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell’ambiente
hanno ritenuto accoglibile la proposta di modifica
formulata dalle Regioni con riferimento all’articolo 1, comma 1, lett. d) dello schema, riservandosi di esprimersi
definitivamente sulla richiesta relativa alla modifica della lett. e) dello steso comma 1 dell’articolo 1;
VISTO
il nuovo testo del provvedimento, corredato della relazione illustrativa, che
recepisce tutte le richieste di modifica discusse con le Regioni e gli Enti
locali nel corso del citato incontro tecnico del 17 aprile 2018, trasmesso0 dal
Ministero dello sviluppo economico, unitamente al parere favorevole reso
dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e diramati con nota
del 18 aprile 2018, prot. DAR 5442 P-4.37.2.12;
VISTI
gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale il Presidente della
Conferenza ha sottolineato che il provvedimento in esame prevede la scadenza
del 30 maggio per una serie di adempimenti a carico dei distributori e che
dunque ha manifestato l’urgenza di acquisire subito l’intesa, posto che in caso
contrario si verificherebbe un ingente danno economico e atteso altresì che il
provvedimento dovrà essere sottoposto in tempo utile all’esame della Corte dei
Conti;
CONSIDERATO
che le Regioni hanno comunicato che invece, su questo punto, c’è la richiesta
di rinvio, fortemente voluta dalla Regione Lombardia;
CONSIDERATO
che il Presidente della Conferenza ha ritenuto di acquisire l’avviso definitivo
della Regione Lombardia, al fine di poter sancire l’intesa, superando la
richiesta di rinvio;
CONSIDERATO
che le Regioni, acquisito l’avviso favorevole della Regione Lombardia, hanno
ritenuto di poter accedere alla richiesta di non rinviare l’esame del
provvedimento e di poter sancire l’intesa nell’odierna Seduta della Conferenza;
CONSIDERATO
che l’ANCI e l’UPI hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione
dell’intesa
SANCISCE
INTESA
ai sensi
dell’articolo 4, comma 5 del d.m. 28 dicembre 2012,
sullo schema di decreto del Ministro dello sviluppo economico recante modifica
e aggiornamento degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico
che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia
elettrica e il gas per gli anni 2017-2020 e per l’approvazione delle nuove
Linee guida per i progetti di efficienza energetica (c.d. Certificati bianchi).