Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, allegato XI bis, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta dai bovini con età non superiore a dodici mesi. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
|
Rep. Atti n. 162/CSR del
31 luglio 2008.
E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E
BOLZANO
Nell’odierna seduta del 31 luglio 2008:
VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre
2007, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 361 del Consiglio del
14 aprile 2008, che ha accorpato in un
unico quadro giuridico, per ragioni di organicità del sistema, tutte le norme vigenti
sull'organizzazione comune dei mercati;
VISTO il Regolamento (CE) n. 700 del Consiglio dell’11
giugno 2007, integrato nel Regolamento (CE) n. 1234/2007, che, a decorrere dal
1° luglio
VISTE, in particolare, le disposizioni contenute
nell’articolo 113 ter, e le specifiche disposizioni di cui all’allegato XI bis
del citato Regolamento 1234/2007, che istituiscono la Categoria “V” per i
bovini di età non superiore a 8 mesi , e
la Categoria “Z” per i bovini di età
compresa tra gli 8 ed i 12 mesi;
VISTO il testo del provvedimento in esame, trasmesso il 12
giugno 2008 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con
nota protocollo n. 831, alla Segreteria di questa Conferenza e da quest’ultima
inviato, il successivo 13 giugno del corrente anno, alle Regioni e Province
autonome con nota protocollo n. 2728, che contiene disposizioni uniformi a
livello nazionale sulla denominazione dei citati prodotti, utili
all’etichettatura di vendita ed alla loro presentazione, prevedendo, in
coerenza con la normativa comunitaria, la dicitura di “vitello, carne di
vitello” per le carni ottenute da bovini
della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” per le carni ottenute da
bovini della categoria “Z”;
VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 24 giugno
2008, favorevoli al testo con l’inserimento di una nuova lettera “d)” all’articolo
6, tra le informazioni di registrazione obbligatorie da parte degli operatori,
che recita: “l’indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e
delle carni nello stabilimento”;
CONSIDERATO che tale emendamento risulta inserito nella
stesura successivamente trasmessa dal
Gabinetto del Ministro proponente, pervenuta il 25 giugno del corrente anno con
nota protocollo n. 005, ed inviata in pari data dalla Segreteria di questa
Conferenza alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 2813;
CONSIDERATO che gli Assessori regionali competenti per
materia, riuniti il 3 luglio 2008 hanno confermato l’avviso favorevole sul
provvedimento concordato in sede tecnica e con un’ulteriore proposta di
modifica riferita al comma 1 dell’articolo 7;
TENUTO CONTO che, per motivi di tempo, non si è tenuta la
preliminare seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di
agricoltura;
CONSIDERATO che, il punto, iscritto all’ordine del giorno
della seduta di questa Conferenza del 10 luglio 2008, è stato in tale sede rinviato,
unitamente alla sottolineatura, da parte dei Presidenti delle Regioni e delle
Province autonome, dell’opportunità di sottoporre il provvedimento all’esame degli
Assessori e del Ministro competente;
VISTI gli esiti del citato Comitato, nella seduta del 23
luglio del corrente anno, nel corso della quale
lo schema di decreto è stato esaminato favorevolmente con la richiesta
degli Assessori regionali competenti per materia, accolta dal Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, di riformulare l’articolo 7, comma 1 con la
dicitura: “L’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali
di cui al punto VII dell’allegato XI bis del Regolamento 1234/2007 e
all’articolo 2 del Regolamento 566/2008, è il Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali”;
VISTO il nuovo testo trasmesso dal Ministero proponente con
nota protocollo n. 4865 del 24 luglio 2008 e diramato dalla Segreteria di
questa Conferenza alle Regioni e Province autonome. il 28 luglio 2008, con nota
protocollo n. 3290, contenente le modifiche concordate sia in sede tecnica, sia
nella richiamata seduta del citato Comitato;
VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel
corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso
la propria intesa sul testo così come definito in sede di Comitato Agricoltura
il 23 luglio del corrente anno;
ACQUISITO l’assenso del Governo
SANCISCE INTESA
sullo schema di decreto del Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007
del Consiglio, allegato XI bis, relativo alla commercializzazione della carne
ottenuta dai bovini con età non superiore a dodici mesi, nella stesura del 24
luglio 2008, nei termini di cui in premessa.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Dott.ssa
Ermenegilda Siniscalchi On.
Dott.Raffaele Fitto