Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, allegato XI bis, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta dai bovini con età non superiore a dodici mesi. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell’art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione del Regolamento CE n

Rep. Atti n. 162/CSR del  31 luglio 2008.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI

E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 31 luglio 2008:

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 361 del Consiglio del 14 aprile 2008, che ha  accorpato in un unico quadro giuridico, per ragioni di organicità del sistema, tutte le norme vigenti sull'organizzazione comune dei mercati;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 700 del Consiglio dell’11 giugno 2007, integrato nel Regolamento (CE) n. 1234/2007, che, a decorrere dal 1° luglio 2008, ha fissato le condizioni per la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi, sia all’interno della Comunità che importate da Paesi terzi;  

 

VISTE, in particolare, le disposizioni contenute nell’articolo 113 ter, e le specifiche disposizioni di cui all’allegato XI bis del citato Regolamento 1234/2007, che istituiscono la Categoria “V” per i bovini di età non superiore a 8  mesi , e la Categoria  “Z” per i bovini di età compresa tra gli  8 ed i 12 mesi;

 

VISTO il testo del provvedimento in esame, trasmesso il 12 giugno 2008 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con nota protocollo n. 831, alla Segreteria di questa Conferenza e da quest’ultima inviato, il successivo 13 giugno del corrente anno, alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 2728, che contiene disposizioni uniformi a livello nazionale sulla denominazione dei citati prodotti, utili all’etichettatura di vendita ed alla loro presentazione, prevedendo, in coerenza con la normativa comunitaria, la dicitura di “vitello, carne di vitello”  per le carni ottenute da bovini della categoria “V” e “vitellone, carne di vitellone” per le carni ottenute da bovini della categoria “Z”;

 

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi il 24 giugno 2008, favorevoli al testo con l’inserimento di una nuova lettera “d)” all’articolo 6, tra le informazioni di registrazione obbligatorie da parte degli operatori, che recita: “l’indicazione della data di entrata e di uscita degli animali e delle carni nello stabilimento”;

CONSIDERATO che tale emendamento risulta inserito nella stesura  successivamente trasmessa dal Gabinetto del Ministro proponente, pervenuta il 25 giugno del corrente anno con nota protocollo n. 005, ed inviata in pari data dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 2813;

 

CONSIDERATO che gli Assessori regionali competenti per materia, riuniti il 3 luglio 2008 hanno confermato l’avviso favorevole sul provvedimento concordato in sede tecnica e con un’ulteriore proposta di modifica riferita al comma 1 dell’articolo 7;

 

TENUTO CONTO che, per motivi di tempo, non si è tenuta la preliminare seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura;

 

CONSIDERATO che, il punto, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 10 luglio 2008, è stato in tale sede rinviato, unitamente alla sottolineatura, da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, dell’opportunità di sottoporre il provvedimento all’esame degli Assessori e del Ministro competente;

VISTI gli esiti del citato Comitato, nella seduta del 23 luglio del corrente anno, nel corso della quale  lo schema di decreto è stato esaminato favorevolmente con la richiesta degli Assessori regionali competenti per materia, accolta dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di  riformulare l’articolo 7, comma 1 con la dicitura: “L’autorità competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali di cui al punto VII dell’allegato XI bis del Regolamento 1234/2007 e all’articolo 2 del Regolamento 566/2008, è il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali”;

 

VISTO il nuovo testo trasmesso dal Ministero proponente con nota protocollo n. 4865 del 24 luglio 2008 e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome. il 28 luglio 2008, con nota protocollo n. 3290, contenente le modifiche concordate sia in sede tecnica, sia nella richiamata seduta del citato Comitato;

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso la propria intesa sul testo così come definito in sede di Comitato Agricoltura il 23 luglio del corrente anno;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo

 

SANCISCE  INTESA

 

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, allegato XI bis, relativo alla commercializzazione della carne ottenuta dai bovini con età non superiore a dodici mesi, nella stesura del 24 luglio 2008, nei termini di cui in premessa.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE

                  Dott.ssa Ermenegilda Siniscalchi                                 On. Dott.Raffaele Fitto