Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.


CONFERENZA STATO-REGIONI

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n.  52/CSR  del 25 marzo 2015.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 25 marzo 2015:

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72 (CEE) n. 234/79 (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, che all’ articolo 151 disciplina le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e sancisce, a decorrere dal 1° aprile 2015, l’obbligo per i primi acquirenti di latte crudo di dichiarare all'Autorità nazionale competente, per il successivo computo nazionale, il quantitativo di latte crudo che è stato loro consegnato ogni mese;

VISTO il Regolamento (UE) n. 479/2010 della Commissione del primo giugno 2010 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri alla Commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, modificato da ultimo, con Regolamento di esecuzione (UE) n. 1097/2014 della Commissione del 17 ottobre 2014, con l’introduzione, per quanto riguarda le comunicazioni degli Stati membri nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, dell’obbligo dal primo maggio 2015 per gli Stati membri di comunicare alla Commissione, entro il giorno 25 di ogni mese, il quantitativo totale di latte vaccino crudo consegnato il mese precedente ai primi acquirenti stabiliti nel loro territorio;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza con proprio decreto e d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO lo schema di decreto, inviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza il giorno 26 febbraio 2015 con nota n. 2024 e diramato, da quest’ultima, il giorno successivo alle Regioni e alle Province autonome con nota n. 1018 in data 2 marzo 2015, che stabilisce le modalità di applicazione dell’articolo 151 del citato Regolamento definendo i “primi acquirenti”, le modalità per il riconoscimento di tali soggetti e gli adempimenti cui sono obbligati;

CONSIDERATI gli esiti dell’incontro tecnico del 5 marzo 2015 conclusosi con modifiche concordate e con la richiesta, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) di inserire tra i requisiti necessari al riconoscimento di “primo acquirente” quello di non avere pendenze derivanti dal sistema sanzionatorio previsto dal regime delle quote latte;

PRESO ATTO degli esiti della seduta del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 12 marzo 2015 conclusasi con avviso favorevole sul testo, come definito a livello tecnico, con la richiesta di trasmettere anche alle Regioni, la comunicazione sui dati italiani di acquisto del latte ed inserire quindi all’articolo 6, comma 9, dopo le parole “Unione europea” le parole “e alle Regioni”;

VISTA la nuova stesura del provvedimento in esame inviata il 20 marzo 2015 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla Segreteria di questa Conferenza con nota n. 2894 riportante le modifiche concordate nella sopra citata seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno confermato l’avviso favorevole sull’ultima stesura

SANCISCE INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente "Modalità di applicazione dell'articolo 151, del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari", nei termini di cui in premessa.