Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428.


Intesa sullo schema di decreto recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n

Intesa sullo schema di decreto recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo.

Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428

Repertorio atti n°      138/CSR                      del 25 luglio 2012.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del  25 luglio 2012:

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, (regolamento OCM unico), che reca le norme per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, tra i quali non è compreso il settore vitivinicolo, e detta disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare i capi III, IV e V del titolo III, recanti rispettivamente norme sulle denominazioni d’origine (DOP), sulle indicazioni geografiche (IGP) e sulle menzioni tradizionali, nonché il successivo capo VI del medesimo titolo, recante norme sull’etichettatura e sulla presentazione;

VISTO il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, recante modifica del sopra menzionato Regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale, a far data dal 1° agosto 2009, il Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo è stato inserito nello stesso Regolamento (CE) n. 1234/2007;

VISTO il Regolamento (UE) n. 314/2012 della Commissione del 12 aprile 2012, che ha modificato i Regolamenti (CE) n. 555/2008 e (CE) n. 436/2009, applicativi del sopra menzionato Regolamento (CE) n. 491/2009, per quanto riguarda i documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e la tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee” - legge comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3,  così come modificato dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

VISTO lo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali pervenuto l’11 giugno 2012, con nota protocollo n. 9222, alla Segreteria di questa Conferenza e da quest’ultima diramato alle Regioni e Province autonome in data 12 giugno dell’anno in corso, con nota protocollo n. 2999, che risponde al duplice scopo di adeguare le disposizioni alle novità normative comunitarie intervenute con il citato Regolamento (UE) n. 314/2012, e di riunire in un unico provvedimento le disposizioni applicative nazionali in ordine all’etichettatura ed alla presentazione dei vini DOP e IGP e di altri prodotti vitivinicoli, operandone, nel contempo, una significativa semplificazione;

VISTI gli esiti dell’istruttoria, svoltasi il 19 giugno 2012, favorevoli all’intesa con l’inserimento di un capoverso a carico dell’articolo 15, comma 2, che consente l’utilizzo di recipienti di dimensioni diverse rispetto a quelle contemplate nel medesimo articolo o indicate negli specifici disciplinari, per confezioni finalizzate “ai soli fini promozionali e non poste in commercio”, a condizione che detta dicitura sia riportata nell’etichettatura in maniera chiaramente leggibile;

VISTO la stesura del provvedimento riportante tale integrazione, trasmessa dal Ministero per le Politiche agricole, alimentari e forestali in data 19 giugno 2012 con nota protocollo n. 9836 e inoltrato alle Regioni ed alle Province autonome dalla Segreteria di questa Conferenza il successivo 27 giugno del medesimo anno, con nota protocollo n. 3212;

PRESO ATTO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno di questa Conferenza nella seduta del 5 luglio 2012, non è stato in tale sede trattato;

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza, nel corso della quale i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno condizionato l’intesa sul provvedimento così come definito in sede tecnica, all’accoglimento di alcuni ulteriori emendamenti riferiti all’allegato, contenuti in un documento consegnato in seduta;

VISTO l’assenso del Governo

 

SANCISCE INTESA

 

nei termini di cui in premessa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante le disposizioni nazionali applicative del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del Regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61/2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di determinati prodotti del settore vitivinicolo, nella richiamata stesura del 19 giugno 2012 di cui alla nota ministeriale protocollo n. 9836, con gli ulteriori emendamenti di cui al documento allegato, parte integrante del presente Atto (All. 1).  

 

Il Segretario

Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Dott. Piero Gnudi