Conferenza Unificata
Delibera concernente la Commissione speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica. |
OGGETTO: Delibera concernente la Commissione
speciale paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali per il rinnovamento
delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo ed alla crescita economica.
Delibera, ai sensi degli articoli 7,
comma 2 e 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti
n .80CU del 22
settembre 2011
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il quale:
- all’articolo 7, comma 2, attribuisce alla
Conferenza Stato-Regioni la facoltà di istituire gruppi di lavoro o
comitati, con funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza
Stato-Regioni;
- all’articolo 9, comma 1, dispone che questa
Conferenza possa assumere proprie deliberazioni in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle
regioni, alle province, ai comuni e alle comunità montane;
VISTA la nota congiunta datata 15
settembre 2011 del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome, del Presidente dell’ANCI e del Presidente dell’UPI concernente la
richiesta di istituzione di una Commissione paritetica
mista Governo, Regioni, Enti locali avente il compito di formulare proposte
condivise per il
rinnovamento delle Istituzioni della Repubblica e per il sostegno allo sviluppo
ed alla crescita economica;
VISTI gli ordini del giorno approvati dalla Camera il 15 settembre
2011 con i quali si invita il Governo a procedere alla
istituzione della Commissione paritetica mista in parola;
RAVVISATA, quindi, la necessità condivisa di provvedere alla istituzione della citata Commissione paritetica mista e
di stabilirne le modalità organizzative;
DELIBERA
ai sensi degli articoli 7, comma
2 e 9, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281
Art. 1
Commissione paritetica
mista
1.
E’
istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una Commissione speciale
paritetica mista Governo, Regioni, Enti locali rappresentativa di tutti i
livelli di governo. La Commissione opera nell’ambito della Conferenza
Unificata.
2.
La
Commissione è composta dal Ministro per i rapporti con le Regioni e per la
coesione territoriale che la presiede su delega del Presidente del Consiglio
dei Ministri, dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per
la semplificazione normativa, dal Ministro per
3.
Il
Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, in qualità di Presidente della Conferenza Unificata, presiede
la Commissione, provvedendo alla convocazione delle riunioni e fissandone
l’ordine del giorno.
4.
Alle
riunioni della Commissione possono, altresì, partecipare altri Ministri di
volta in volta interessati in relazione agli argomenti
posti all’ordine del giorno della Commissione.
Art. 2
Compiti e funzioni
1. La Commissione per le riforme ha
il compito di procedere, entro 90 giorni dal suo insediamento alla elaborazione di:
- una proposta di riordino
istituzionale che prenda in considerazione la legislazione vigente e i
provvedimenti in itinere di rango costituzionale ed ordinario che impattano
sull’assetto ordinamentale di Regioni, Province e
Comuni, sull’assetto istituzionale ed amministrativo al fine di pervenire ad
una riforma condivisa e complessiva in senso federale secondo i principi di
riduzione degli organi e dei costi, di soppressione delle duplicazioni e di
semplificazione dei processi decisionali, valorizzando comunque
l’autonomia dei territori;
- una analisi
dei costi di tutte le Istituzioni, organi, apparati della Repubblica ivi
compresi gli Enti finanziati con risorse statali per perseguire l’obiettivo di
riduzione della spesa pubblica;
- una proposta di revisione
delle regole del Patto di stabilità interno.
2. La Commissione si raccorda con la Commissione istituita
ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Art. 3
Organizzazione
1.
A
supporto della Commissione è attivato un gruppo tecnico di lavoro avente il
compito di istruire gli argomenti indicati nell’articolo 2, secondo le
indicazioni della Commissione medesima.
2.
Il
gruppo tecnico di lavoro è composto dai rappresentanti indicati dal Governo,
dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni in ugual misura
ai componenti della Commissione.
3.
Le
funzioni di supporto ai lavori della Commissione e del gruppo tecnico di lavoro
sono esercitate dalla Segreteria della Conferenza Unificata.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. Ai componenti della Commissione e del gruppo di lavoro non è
dovuto alcun compenso.
2. Ai componenti del gruppo tecnico
di lavoro, residenti fuori Roma, competono, ove spettanti, i rimborsi delle
spese previsti dalla normativa vigente che sono a carico delle Amministrazioni
che hanno provveduto alle designazioni.
Il Segretario Il Presidente