Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 11/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, designazione, presentazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose”. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 26/CSR del  29 aprile 2010.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del  29 aprile 2010:

 

VISTO il Regolamento (CE) n.110/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008 che abroga il Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio del 29 maggio 1989 e che, nel novellare le disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari, ne estende le norme alle bevande spiritose precedentemente escluse;

 

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990- che all’articolo 4, comma 3 così come modificato dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

 

VISTO lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 11151 dell’11 dicembre 2009, diramato dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome il successivo 18 dicembre del medesimo anno con nota protocollo n. 5695 che, in coerenza con il citato Regolamento (CE) n. 110/2008, stabilisce le conseguenti disposizioni di  competenza nazionale;

 

VISTO il testo che, ai fini della prevista registrazione comunitaria,  definisce la procedura per la presentazione ed approvazione delle schede tecniche sulla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che inoltre istituisce, nei casi di opposizione, un Comitato di conciliazione composto, tra altri membri, di tre rappresentanti delle Regioni e Province autonome e che infine attribuisce all’apposito Dipartimento dell’Ispettorato centrale, per la repressione delle frodi (ICQRF), del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, l’onere del controllo del rispetto delle disposizioni sulla produzione di dette bevande, nonché la predisposizione di un apposito elenco degli Organismi autorizzati al controllo stesso;

 

VISTO l’esito dell’istruttoria tecnica del 13 gennaio 2010 favorevole al provvedimento ministeriale, senza richieste di modifica, confermato dal Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, nella seduta del 21 gennaio 2010;

 

VISTI gli esiti favorevoli dell’odierna seduta di questa Conferenza

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente “Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 11/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, designazione, presentazione e protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose”.

 

 

                        IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     On. Dott. Raffaele Fitto