Conferenza Stato Regioni
Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato, a norma dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA)
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Repertorio atti n. 96/CSR
del 19 aprile 2012
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA
LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nell'odierna seduta
del 19 aprile 2012
VISTI gli articoli
2, comma 1, lettera b) e l’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che danno facoltà a questa Conferenza di promuovere e
sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo
14 settembre 2011, n. 167 recante il "Testo unico dell'apprendistato, a
norma dell’articolo 1, comma 30, della
legge 24 dicembre 2007, n. 247”;
VISTO, in
particolare, l’articolo 6 del predetto decreto legislativo n. 167 del 2011
contenente disposizioni in materia di” Standard professionali, standard
formativi e certificazione delle competenze”;
VISTA la proposta
di accordo in oggetto, inviata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con nota del 12 aprile 2012, che è stata diramata alle Regioni e
Province autonome il 13 aprile 2012;
VISTA la nota del
16 aprile 2012 con la quale la Regione Toscana, Coordinatrice della Commissione
Istruzione, Lavoro, Innovazione e Ricerca ha comunicato l’avviso tecnico
favorevole sul provvedimento in esame;
CONSIDERATO che,
nel corso dell’odierna seduta, il Presidente della Conferenza delle Regioni e
Province autonome ha espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo
con la raccomandazione di prevedere che, nelle more della definizione di norme
che disciplinino la materia in modo organico, quanto disposto dall’accordo
stesso per la certificazione degli apprendimenti non formali e informali valga
non solo nel percorso dell’apprendistato;
ACQUISITO, nel
corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO
CONSIDERATI:
- la legge 24
giugno 1997, n. 196 recante "Norme in materia di promozione
dell'occupazione" e, in particolare, l’articolo 17, comma 1 lettere c) ed
e);
- il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante “Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 142, comma 1, lettere c) e
d);
- il decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001, n. 174, sul
sistema di certificazione delle competenze nella formazione professionale;
- la legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche al Titolo V della
parte seconda della Costituzione”;
- il decreto
legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia
di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”
e s.m.i.;
- il decreto legislativo
15 aprile 2005, n. 76, recante "Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma
1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53”;
- il decreto del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005
concernente l’approvazione del modello di libretto formativo del cittadino;
- il decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme
generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo
2003, n. 53" e s.m.i.;
- il decreto del
Ministero della Pubblica Istruzione del 22 agosto 2007, n. 139, che adotta il “Regolamento
recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi
dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”;
- il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2008 che adotta le “Linee guida per la riorganizzazione del
Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti
tecnici superiori”;
- l'Intesa del 20
marzo 2008 tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della
pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni,
Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi
del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità
dei servizi;
- il decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della
finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e in particolare l’art. 64
comma 4 bis con riferimento all’assolvimento dell'obbligo di istruzione nei
percorsi di istruzione e formazione professionale;
- il decreto del
Presidente della Repubblica del 22 giugno 2009, n. 122, che adotta il “Regolamento
recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e
ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169”;
- il decreto del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca del 27 gennaio 2010,
n. 9, recante il modello di certificazione dei saperi e delle competenze
relative all’assolvimento dell’obbligo di istruzione, ai sensi dell’articolo 4 del decreto ministeriale 22
agosto 2007, n. 139;
- l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, recepito con decreto
interministeriale del 15 giugno 2010, riguardante il primo anno di attuazione
2010-2011 dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma
dell’art. 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 – All. 3
(Competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale – Aree
qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale);
- l’Intesa in
Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010, riguardante l’adozione di “Linee
Guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli Istituti
professionali ed i percorsi di istruzione e formazione professionale, a norma
dell’articolo 13, comma 1–quinquies, del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7,
convertito dalla legge 2 aprile 2007, n. 40”, recepite con decreto del Ministro
dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 4 del 18 gennaio 2011;
- il decreto del
Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 7 settembre 2011, adottato ai
sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, articolo 69, comma 1, recante norme
generali concernenti i diplomi degli Istituti Tecnici Superiori (ITS) e
relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle
competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
- l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 e recepito con decreto
interministeriale dell’11 novembre 2011, riguardante gli atti necessari per il
passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione
professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i
relativi allegati;
- l’Accordo in
Conferenza Stato-Regioni del 19 gennaio 2012, riguardante l’integrazione del
repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con
l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011;
- il decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante "Testo unico
dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30 della legge 24 dicembre
2007, n. 247";
- l’Accordo 15
marzo 2012 ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14
settembre 2011, n . 167, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano per la regolamentazione dei profili formativi
dell'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
- la Decisione
relativa al quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e
delle competenze (EUROPASS) del 15 dicembre 2004;
- la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze
chiave per l’apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
- la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla costituzione del
Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23
aprile 2008;
- la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull’istituzione di un
sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale
(ECVET) del 18 giugno 2009;
- la
Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un
quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualità dell'istruzione e
della formazione professionale (EQAVET) del 18 giugno 2009;
- i principi
fondamentali, il quadro definitorio e gli orientamenti metodologici condivisi a
livello europeo in merito alla convalida degli apprendimenti comunque acquisiti,
in particolare con riferimento ai principi guida adottati dal Consiglio
dell’Unione europea nel 2004 nonché al glossario e alle linee guida messi a punto
dal CEDEFOP rispettivamente nel 2008 e nel 2009;
- il quadro
delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea,
sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2020, indicati dal
Consiglio europeo del 17 giugno 2010;
- il quadro degli impegni assunti congiuntamente
dal Governo, dalle Regioni e Province autonome e dalle Parti Sociali,
nell’ambito dell’intesa concernente “Linee guida per la formazione nel 2010”,
con specifico riguardo al punto 2, in rapporto alla promozione del metodo di
apprendimento “per competenze” segnatamente attraverso il rilancio del
contratto di apprendistato, e al punto 5, in riferimento alla definizione di un
sistema su base regionale e secondo standard omogenei condivisi a livello nazionale
in grado di “riconoscere, valutare e certificare, in situazioni di compito
autentiche e su domanda della persona in cerca di occupazione, le effettive
competenze dei lavoratori comunque acquisite”, nonché al connesso impiego del
Libretto Formativo del Cittadino quale strumento di registrazione delle
competenze acquisite;
- il lavoro di
cooperazione interistituzionale che vede impegnati, anche nell’ambito delle
azioni di complementarietà tra Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e Province
autonome, insieme con le Parti sociali, alla costruzione di un sistema
nazionale di standard professionali, di certificazione delle competenze e di
standard formativi, a partire dalla riforma dell’apprendistato quale terreno
più promettente per avviare in concreto il lavoro finalizzato al funzionamento
e all’interconnessione tra standard professionali, formativi e di
certificazione;
- la necessità di concorrere
ad adempiere le disposizioni attuative di cui all’articolo 6 del decreto
legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per quanto riguarda la certificazione
delle competenze comunque acquisite in apprendistato;
PREMESSO che:
• è necessario definire, in una logica interregionale e
interfiliera, ai fini di quanto previsto all’articolo 6 del decreto legislativo
14 settembre 2011 n. 167, una cornice di principi, definizioni, orientamenti
metodologici e standard minimi di un sistema nazionale di certificazione delle
competenze acquisite in
contesti formali, non formali e informali, anche nella prospettiva di un loro
riconoscimento in termini di crediti formativi nel rispetto della legislazione
vigenti in materia di ordinamenti scolastici e universitari;
• la valorizzazione degli apprendimenti, acquisiti sia in percorsi
di istruzione/formazione sia in contesti lavorativi e di vita quotidiana,
rappresenta un elemento fondamentale delle politiche pubbliche in tema di
lavoro, formazione e inclusione sociale;
• il presente Accordo si inserisce nel più complessivo contesto
di cooperazione interistituzionale di riforma dei sistemi educativi di
istruzione e formazione e del mercato del lavoro, in un’ottica di integrazione,
confermata da ultimo dall’intesa tra Governo, Regioni e Province autonome e
Parti Sociali concernente le “Linee guida per la formazione nel 2010”;
• si conviene sui seguenti principi generali:
a) al centro di un processo di certificazione delle competenze si
trova la persona, cui vanno riconosciute, in modo unitario a livello
nazionale, le competenze comunque acquisite, in una prospettiva di lifelong
learning, in modo da facilitare l'ingresso e la permanenza nel mondo del
lavoro, la flessibilità nell'occupazione e la crescita delle proprie capacità e
conoscenze ai fini di una loro effettiva spendibilità;
b) la certificazione è un atto pubblico, condizione essenziale per
dare valore giuridico alle attestazioni in esito. Il carattere pubblico è
garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma), nel
rispetto delle competenze proprie di ciascuna amministrazione;
c) un sistema nazionale di certificazione si fonda su standard
minimi di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei
principi di accessibilità, riservatezza, trasparenza, oggettività e
tracciabilità;
• nella prospettiva della definizione di una piattaforma comune
di requisiti essenziali e condivisi che garantiscano la trasparenza e la
spendibilità degli apprendimenti acquisiti dalle persone, nel reciproco
riconoscimento tra i diversi sistemi pubblici di certificazione, ai fini di cui
all’articolo 6 del decreto legislativo n. 167/2011 si rende necessario:
- adottare un quadro comune di riferimento in ordine all’ambito
definitorio e applicativo della certificazione delle competenze;
- delineare alcuni primi elementi del sistema nazionale di
certificazione delle competenze, garantendo, nei rispettivi sistemi, il
rispetto di requisiti minimi in conformità dei quali l’Ente pubblico titolare esercita
le funzioni di certificazione delle competenze.
IL GOVERNO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
CONVENGONO
A. di adottare il seguente quadro comune di riferimento:
A.1 Definizioni:
- Competenza:
comprovata capacità di utilizzare i risultati dell’apprendimento (conoscenze,
abilità/capacità) in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo
professionale e personale.
- Convalida/validazione delle
competenze: la conferma, da parte di un soggetto competente, che le competenze
acquisite da una persona in un contesto formale, non formale o informale sono
stati accertate in base a criteri prestabiliti e sono conformi ai requisiti di
uno standard di convalida. La convalida è generalmente seguita dall’attestazione.
- Certificazione delle
competenze: intero processo che conduce al rilascio di un certificato, un
diploma o un titolo che attesta formalmente che un Ente pubblico titolare ha
accertato e convalidato un insieme di competenze conseguite da un individuo
rispetto a uno standard prestabilito.
- Apprendimento formale:
apprendimento erogato in un contesto organizzato e strutturato, appositamente
progettato come tale, in termini di obiettivi di apprendimento e tempi o
risorse per l’apprendimento. L’apprendimento formale è intenzionale dal punto
di vista del discente. Di norma si conclude in una convalida e in una
certificazione.
- Apprendimento non formale:
apprendimento prodotto nell’ambito di attività organizzate e pianificate non
specificamente concepite come apprendimento, in termini di obiettivi, di tempi
o di sostegno all’apprendimento. L’apprendimento non formale è intenzionale dal
punto di vista del discente. I risultati dell’apprendimento non formale possono
essere convalidati e certificati.
- Apprendimento informale:
apprendimento risultante dalle attività della vita quotidiana legate al lavoro,
alla famiglia o al tempo libero. Non è strutturato in termini di obiettivi di
apprendimento, di tempi o di risorse dell’apprendimento. Nella maggior parte
dei casi l’apprendimento informale non è intenzionale dal punto di vista del
discente, ma può essere messo in trasparenza ed entrare in un percorso di
convalida e successivamente di certificazione.
- Figura: standard
definito a livello nazionale.
- Profilo: standard
regionale definito anche in termini di declinazione territoriale della Figura
di riferimento nazionale.
A.2 Oggetto della
certificazione:
La competenza rappresenta l’elemento minimo certificabile. In linea con gli orientamenti europei e nazionali, si certificano le competenze comunque acquisite dalle persone in contesti formali, non formali o informali. Non si certificano i percorsi, gli ambiti o le modalità di acquisizione. Possono essere certificati anche aggregati di competenze riferibili a parti di una figura/profilo, fino al numero totale delle competenze costituenti un’intera figura/profilo. Le competenze certificate, pertanto, sono capitalizzabili per il raggiungimento di titoli e qualificazioni, a condizione che le figure/profili di riferimento degli stessi siano preliminarmente descritti/standardizzati in termini di competenze. Per certificare una competenza o aggregati di competenze occorre disporre di uno standard di riferimento. Sono certificabili le competenze da ricondurre a standard previsti in “repertori” codificati a livello nazionale o regionale, relativi a competenze di base ed a competenze tecnico-professionali, pubblicamente riconosciuti e accessibili su base telematica. La mutua leggibilità e correlabilità tra diversi repertori nazionali e regionali di competenze è fondata in prima attuazione sui seguenti descrittori:
• descrizione/denominazione (oggetto, ambito, descrizione
figura/profilo);
• livello (EQF);
• referenziazioni (ATECO, NUP);
• processo lavorativo / aree di attività;
• competenze (elementi minimi di competenza, anche articolati in
abilità/capacità e conoscenze).
A.3 Processo:
Ogni processo di certificazione si realizza attraverso le seguenti fasi:
- identificazione, fase
finalizzata a individuare e a mettere in trasparenza le competenze della
persona riconducibili a uno standard certificabile;
- accertamento/valutazione,
fase relativa alla verifica del possesso delle competenze secondo criteri e
indicatori conformi a standard predefiniti, ad esempio attraverso la raccolta
di evidenze e/o la realizzazione di prove;
- attestazione, fase
che conclude il processo di certificazione e consiste nel rilascio di documenti
standardizzati che attestano, sulla base di regole definite, le competenze
accertate/valutate.
A.4 Carattere pubblico della certificazione:
Il carattere “pubblico” identifica in senso proprio la certificazione rispetto ad altre forme di convalida, seppure realizzate secondo procedure e metodiche standardizzate da soggetti non titolari di funzione pubblica; il carattere pubblico è garantito dall’Ente pubblico titolare (Stato, Regione, Provincia autonoma) anche quando questo, per la realizzazione del processo di certificazione o di parte di esso, si avvale di soggetti diversi in possesso degli idonei requisiti.
B. di garantire nei rispettivi
sistemi di certificazione il rispetto dei seguenti requisiti minimi:
B.1 Procedure:
a) conformità delle procedure alle fasi di processo sopra
identificate e all’oggetto di certificazione di cui ai punti A.2 e A.3 del
presente Accordo;
b) previsione di figure e/o funzioni preposte alle fasi di processo sopra
identificate ed al rilascio del certificato/attestato di cui al seguente punto B.2;
c) previsione dei requisiti professionali delle figure e/o funzioni
di cui alla precedente lettera b), con specifico riferimento al presidio degli
aspetti di contenuto professionale e di metodologia valutativa;
d) adozione, in relazione ai criteri di standardizzazione,
trasparenza ed accessibilità, di un quadro predefinito delle condizioni di
accesso, fruizione ed erogazione del servizio, nonché di relativi format e
procedure codificati;
e) adozione, ai fini del monitoraggio e della tracciabilità e tenuta
degli atti e dei certificati/attestati rilasciati, di un sistema informativo,
strumenti e procedure dedicate;
f) conformità delle procedure alle norme di accesso agli atti
amministrativi e di tutela della privacy;
g) previsione di condizioni che assicurino collegialità, oggettività
e indipendenza nei processi di accertamento e valutazione.
B.2 Elementi minimi presenti nel certificato/attestato rilasciato nell’ambito
del processo di certificazione:
- dati anagrafici del destinatario;
- dati dell’Ente pubblico titolare / Ente accreditato e/o
autorizzato che rilascia il certificato/attestato, con indicazione dei riferimenti
normativi di accreditamento e/o di autorizzazione;
- competenza o aggregati di competenze acquisiti. Per ogni
competenza sono da indicare almeno le seguenti informazioni: 1) la tipologia (di
base, tecnico professionale) 2) la denominazione 3) il repertorio nazionale o
regionale di riferimento, ovvero la figura/profilo di cui la competenza o
aggregato di competenze fa parte;
- qualificazione di riferimento (denominazione/descrizione di
figura/profilo, livello EQF, referenziazioni ATECO e NUP, processo
lavorativo/aree di attività);
- dati relativi alle modalità di apprendimento e accertamento
delle competenze. Ove la modalità di apprendimento sia formale sono da indicare
i dati essenziali relativi al percorso formativo, ove la modalità sia non formale/informale
sono da indicare i dati essenziali relativi all’esperienza svolta e al processo
di convalida.
Stante gli elementi minimi sopra elencati, il certificato/attestato può essere integrato con informazioni aggiuntive, ove queste contribuiscano a migliorarne la trasparenza e a valorizzarne la spendibilità.
B.3 Registrazione:
I certificati/attestati rilasciati in esito al processo di
certificazione sono registrabili sul Libretto formativo del cittadino di cui
all’articolo 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.
276 e secondo il modello adottato con decreto del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca del 10 ottobre 2005. Ciascuna Regione e Provincia
autonoma potrà integrare lo standard formativo di cui al DM 10 ottobre 2005 con
ulteriori elementi conoscitivi, anche su apprendimenti acquisiti e non ancora
certificati, nelle fasi di identificazione e accertamento di cui al punto A3 del presente Accordo.
B.4 Soggetti:
In rapporto al carattere pubblico della certificazione, i requisiti
minimi essenziali dei soggetti accreditati e/o autorizzati dovranno essere di
tipo:
a) professionale, ovvero la disponibilità di risorse professionali
competenti per il presidio del processo di certificazione;
b) procedurale, ovvero la garanzia del rispetto delle regole a
tutela della persona.
Le Regioni e Province autonome declineranno nei rispettivi territori
criteri, soglie e modalità di verifica del presidio dei requisiti professionali
e procedurali (di cui al punto B.1) necessari al rilascio dell’accreditamento
e/o dell’autorizzazione.
C. di accompagnare
e sostenere l’avvio dell’attuazione di quanto definito nel presente accordo
attraverso un’azione di cooperazione interistituzionale che veda impegnati il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, le Regioni e Province Autonome nello sviluppo di
proposte organiche a partire dalle tematiche della corre labilità, della
portabilità e della qualificazione del processo e dei prodotti della
certificazione.
Le Regioni a
Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle
finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai
sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo
quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Il presente Accordo
viene recepito con decreto adottato dal Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell'università e della
ricerca.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons. Ermenegilda
Siniscalchi Dott.
Piero Gnudi