Conferenza Stato Regioni
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio - educativi 0-6 anni”, sancito in Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, (rep. atti n. 83/CU) e rinnovato in data 30 luglio 2015 (rep. atti n. 78/CU). (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) |
Accordo ai sensi dell’articolo 9,
comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, di conferma annuale dell’Accordo quadro per la realizzazione di
un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta
a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni sancito dalla
Conferenza Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti 83/CU e confermato con
Accordo di conferma biennale della Conferenza Unificata il 30 luglio 2015, rep.
atti n. 78/CU.
Repertorio atti n. 86/CU del
27 luglio 2017
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna seduta del 27 luglio 2017
VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
“Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie
locali”, e in particolare l’articolo 9, comma 2, lettera c);
VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, riguardante “Piano quinquennale
per l’istituzione di asili-nido comunali con il concorso dello Stato”;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, avente a oggetto “Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “Conferimento
di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, riguardante
“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni
scolastiche, ai sensi dell’art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328, avente a
oggetto “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi
e servizi sociali”;
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante “Modifiche
al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004,
n. 59, riguardante “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia
e al primo ciclo dell’istruzione, a norma dell'articolo1 della legge 28 marzo
2003, n.53”;
VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l’articolo1,
commi 630 e 1259;
VISTA la sentenza della Corte costituzionale 23
dicembre 2003, n. 370;
VISTI gli accordi sanciti dalla Conferenza
Unificata il 14 giugno 2007, il 20 marzo 2008, il 29 ottobre 2009 e 10 ottobre
2010, con i quali è stata data attuazione all’articolo 1, comma 630, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, rispettivamente per gli anni scolastici 2007-2008,
2008-2009, 2009-2010 e per il triennio 2010-2013, per l’attivazione di un
servizio educativo integrato per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi,
da aggregare a strutture educative di scuole dell’infanzia o di asili nido;
VISTE le intese sancite dalla Conferenza
Unificata il 26 settembre 2007 (rep. atti n. 83/CU) e il 14 febbraio 2008 (rep.
atti n. 22/CU), con le quali lo Stato, le Regioni, le Province autonome di
Trento e di Bolzano e gli Enti locali hanno confermato l’impegno a sostenere il
processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, tra cui quelli previsti dal citato articolo 1, comma 630, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, per bambini tra i 24 e i 36 mesi di età;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89,
recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della
scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione, ai sensi dell’articolo
64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”, e in particolare l’articolo
2, comma 3;
VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017,
n. 65, riguardante “Istituzione del sistema integrato di educazione e di
istruzione dalla nascita sino ai sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107”, e in particolare l’art. 2,
co. 3, lettera b);
VISTO l’Accordo quadro sancito dalla Conferenza
Unificata il 1° agosto 2013, rep. atti n.83/CU, “Accordo quadro per la
realizzazione di un’offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai
tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a
concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni”,
confermato dallo Accordo di conferma biennale sancito dalla Conferenza
Unificata il 30 luglio 2015, rep. atti n.78/CU;
CONSIDERATO l’ articolo 4 del citato Accordo
quadro del 1° agosto 2013, rep. atti n. 83/CU, secondo il quale il Ministero dell’istruzione
dell’università e della ricerca, tra gli altri, mette annualmente a
disposizione del servizio specifiche risorse finanziarie, la cui entità complessiva
viene resa nota all’inizio dell’esercizio finanziario di assegnazione e
comunque entro il mese di marzo;
CONSIDERATA l’opportunità di procedere alla prosecuzione in forma
diffusa sul territorio dei servizi educativi integrati per rispondere alle
esigenze delle famiglie;
CONSIDERATA la possibilità di confermare il citato
Accordo quadro del 1° agosto 2013, rep. Atti n. 83/CU, già confermato per il
biennio 2015 - 2017 dall’Accordo quadro del 30 luglio 2015, rep. atti n. 78/CU,
nei termini previsti dall’articolo 8 dello stesso Accordo e nei limiti delle
risorse finanziarie su indicate;
VISTA la proposta di accordo di conferma annuale
dell’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta di servizi educativi a
favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e
scuola dell’infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi
socio educativi 0-6 anni sancito dalla Conferenza Unificata il 10
agosto 2013, rep. atti 83/CU, già confermato per il biennio 2015-2017 con
l’Accordo quadro del 30 luglio 2015, rep. atti 78/CU, trasmessa dal Ministero
dell’istruzione, dell’ università e della ricerca, Ufficio di Gabinetto, con
nota n. 0021563 del 17 luglio 2017, e diramata, in data 20 luglio 2017, alle Regioni e agli Enti
locali con richiesta di assenso tecnico;
RILEVATO che, nel corso della seduta odierna di
questa Conferenza, è stato acquisito l’avviso favorevole delle Regioni e
dell’UPI;
RILEVATO che, nella medesima seduta l’ANCI ha
espresso l’assenso al perfezionamento dell’accordo con la raccomandazione: che si definiscano
nei tempi previsti i provvedimenti attuativi del decreto legislativo 13 aprile
2017, n. 65, chiedendo quindi il rispetto dei tempi del menzionato decreto;
ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome
e degli Enti locali nella odierna seduta di questa Conferenza;
SANCISCE IL
SEGUENTE ACCORDO
tra Governo, Regioni e Province autonome di
Trento e di Bolzano, Province e Comuni, nei termini sottoindicati:
L’Accordo quadro per la realizzazione di un’offerta
di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a
migliorare i raccordi tra nido e scuola dell’infanzia e a concorrere allo
sviluppo territoriale dei servizi socio-educativi 0-6 anni, sancito dalla Conferenza
Unificata il 10 agosto 2013,
rep. atti n. 83/CU, confermato per il biennio 2015-2017 con Accordo della
Conferenza Unificata del 30 luglio 2015, rep. atti n.78/CU, è confermato per un
ulteriore periodo di un anno, a far data dalla
scadenza dello stesso.
Dall’attuazione della presente proroga di
Accordo non devono risultare maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Regioni a Statuto speciale e le Province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente accordo
nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale
e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti.