Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina “Cure Palliative”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/5 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina “Cure Palliative”.

 

 

Rep. Atti n.            57/CSR   del 7 febbraio 2013.          

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la nota del 10 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera del 15 gennaio 2013, con la quale la suddetta proposta è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota in data 18 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha espresso l’avviso tecnico favorevole;

 

RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle province autonome hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto presente che, con riguardo allo schema di accordo in esame, la disciplina “Cure Palliative”, invece di essere inserita tra le discipline equipollenti ed affini per le valutazioni dei titoli di carriera e delle specializzazioni, è aggiunta in via autonoma a quelle per le quali possono essere conferiti incarichi dirigenziali di struttura complessa, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del D.P.R. n. 484 del 1997, con possibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

 

RILEVATO che, per motivi sopra esposti, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che lo schema di accordo non è assentibile;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta di accordo in oggetto, a condizione che, in esito alle verifiche che saranno congiuntamente condotte dal Ministero della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, quest’ultimo esprima il proprio assenso sulla proposta di accordo medesima;

 

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, come segue:

 

Considerati:

 

-        Il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente “Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, il quale dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, previo parere del Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni;

 

-        l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), con il quale si è convenuto di demandare ad apposito accordo sancito da questa Conferenza la definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;

 

-        l’articolo 6 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che prevede che l’aspirante all’incarico di secondo livello dirigenziale, in una delle discipline di cui al richiamato articolo 4, deve aver svolto una specifica attività professionale nella disciplina stessa anche con riferimento agli  standard complessivi di addestramento professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;

 

-        l’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n. 38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore”, il quale prevede che, con Accordo da stipulare nella sede di questa Conferenza, su proposta del Ministero della salute, sono individuate le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle cure palliative e della terapia del dolore;

 

-        l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta dell’11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), con il quale è stata individuata la disciplina di “Epidemiologia” per i dirigenti del ruolo sanitario non medici;

 

 

-        l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta del 29 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2070/CSR), con il quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici – Area della medicina diagnostica e dei servizi- la disciplina di “Audiologia e Foniatria”;

 

-        che si ritiene necessario individuare tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle aziende sanitarie, in considerazione di quanto disposto dall’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484,  la seguente disciplina: “Cure Palliative”;

 

-        l’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 38 del 2010 che ha previsto che, con Intesa da stipulare da questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministero della salute, sono definiti i requisiti minimi e le modalità necessari per l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e delle unità delle cure palliative e la rete per la terapia del dolore;

 

-        l’intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151/CSR) con la quale si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal richiamato articolo 5, comma 3 della legge n. 38 del 2010;

 

-        che, nell’allegato A della suddetta intesa, al punto 1, nell’ambito delle strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di Cure Palliative, si auspica l’istituzione della disciplina “Cure Palliative” al fine della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del Servizio Sanitario Nazionale dedicato alle cure palliative;

 

-        il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità, Sezione II, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2012 relativamente all’istituzione, per la categoria professionale dei Medici – Area della Medicina diagnostica e dei servizi, della disciplina di “Cure Palliative;

 

 

SI CONVIENE CHE

 

 

-           è individuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484, tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza del ruolo sanitario, nella Categoria professionale dei medici – Area della medicina diagnostica e dei servizi – la seguente: “Cure Palliative”;

 

-           la tabella A), allegata all’ Accordo sancito da questa Conferenza, il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), nel testo coordinato con quanto disposto dall’Accordo sancito da questa Conferenza l’11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), e modificata dall’Accordo sancito da questa Conferenza il 29 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2070), è così modificata:



 

A) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI:

 

Area della medicina diagnostica e dei servizi:

 

1.                  Anatomia patologica;

2.                  Anestesia e rianimazione;

3.                  Audiologia e Foniatria;

4.                  Biochimica clinica;

5.                  Cure Palliative;

6.                  Farmacologia e tossicologia clinica;

7.                  Laboratorio di genetica medica;

8.                  Medicina Trasfusionale;

9.                  Medicina legale;

10.               Medicina nucleare;

11.               Microbiologia e virologia;

12.               Neurofisiopatologia;

13.               Neuroradiologia;

14.               Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia);

15.               Radiodiagnostica.

 

Si riporta, all’allegato A, parte integrante del presente atto, la Tabella coordinata con quanto disposto dal presente Accordo ad integrazione della tabella A), allegata all’ Accordo sancito da questa Conferenza, il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), nel testo coordinato con quanto disposto dall’Accordo sancito da questa Conferenza l’11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), e modificata dall’Accordo sancito da questa Conferenza il 29 luglio 2004 ( Rep. Atti n. 2070/CSR).

 

 

 

                            IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi