Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende sanitarie, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina “Cure Palliative”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/5 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Rep. Atti n. 57/CSR del 7 febbraio 2013.
Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di
promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA
la nota del 10 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato
la proposta di accordo indicata in oggetto;
VISTA la lettera del 15 gennaio
2013, con la quale la suddetta proposta è stata diramata alle Regioni e
Province autonome;
VISTA la nota in data 18 gennaio
2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute,
ha espresso
l’avviso tecnico favorevole;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti
delle Regioni e delle province autonome hanno espresso parere favorevole al
perfezionamento dell’accordo;
CONSIDERATO
che, nel corso dell’odierna seduta, il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze ha fatto presente che,
con riguardo allo schema di accordo in esame, la disciplina “Cure Palliative”, invece di essere inserita tra le discipline equipollenti
ed affini per le valutazioni dei titoli di carriera e delle specializzazioni, è
aggiunta in via autonoma a quelle per le quali possono essere conferiti
incarichi dirigenziali di struttura complessa, ai sensi dell’articolo 4, comma
1, del D.P.R. n. 484 del 1997, con possibili maggiori oneri a carico della
finanza pubblica;
RILEVATO
che, per motivi sopra esposti, il rappresentante del Ministero dell’economia e
delle finanze ha evidenziato che lo schema di accordo
non è assentibile;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
sulla proposta di accordo in oggetto, a condizione
che, in esito alle verifiche che saranno congiuntamente condotte dal Ministero
della salute e dal Ministero dell’economia e delle finanze, quest’ultimo
esprima il proprio assenso sulla proposta di accordo medesima;
SANCISCE ACCORDO
nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, come segue:
Considerati:
-
Il decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, concernente “Regolamento recante la
determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e
dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo
livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio
sanitario nazionale”, e, in particolare, l’articolo 4, comma 1, il quale
dispone che gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili
professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle
discipline stabilite con decreto del Ministro della sanità, previo parere del
Consiglio superiore di sanità e della Conferenza Stato-Regioni;
-
l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta
del 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), con il
quale si è convenuto di demandare ad apposito accordo sancito da questa
Conferenza la definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti
gli incarichi dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali
della dirigenza del ruolo sanitario, ripartite per categorie professionali;
-
l’articolo 6 del predetto decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, che prevede che l’aspirante
all’incarico di secondo livello dirigenziale, in una delle discipline di cui al
richiamato articolo 4, deve aver svolto una specifica attività professionale
nella disciplina stessa anche con riferimento agli standard complessivi di addestramento
professionalizzante nelle relative scuole di specializzazione;
-
l’articolo 5, comma 2, della legge 15 marzo 2010, n.
38 recante “Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla
terapia del dolore”, il quale prevede che, con Accordo da stipulare nella sede
di questa Conferenza, su proposta del Ministero della salute, sono individuate
le figure professionali con specifiche competenze ed esperienza nel campo delle
cure palliative e della terapia del dolore;
-
l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta
dell’11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), con il
quale è stata individuata la disciplina di “Epidemiologia” per i dirigenti del
ruolo sanitario non medici;
-
l’accordo sancito da questa Conferenza nella seduta
del 29 luglio 2004 (Rep. Atti n. 2070/CSR), con il
quale è stata individuata per la categoria professionale dei medici – Area
della medicina diagnostica e dei servizi- la disciplina di “Audiologia
e Foniatria”;
-
che si ritiene necessario individuare tra le
discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura
complessa nelle aziende sanitarie, in considerazione di quanto disposto
dall’articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484, la seguente disciplina: “Cure Palliative”;
-
l’articolo 5, comma 3, della citata legge n. 38 del 2010 che ha previsto
che, con Intesa da stipulare da questa Conferenza, ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, su proposta del Ministero della
salute, sono definiti i requisiti minimi e le modalità necessari per
l’accreditamento delle strutture di assistenza ai malati in fase terminale e
delle unità delle cure palliative e la rete per la terapia del dolore;
-
l’intesa sancita da questa Conferenza il 25 luglio 2012 (Rep. Atti n. 151/CSR) con la
quale si è provveduto a dare attuazione a quanto previsto dal richiamato
articolo 5, comma 3 della legge n. 38 del 2010;
-
che, nell’allegato A della suddetta intesa, al punto 1, nell’ambito delle
strutture organizzative di erogazione e coordinamento della Rete locale di Cure
Palliative, si auspica l’istituzione della disciplina “Cure Palliative” al fine
della regolamentazione concorsuale per il personale medico dirigente del
Servizio Sanitario Nazionale dedicato alle cure palliative;
-
il parere favorevole del Consiglio superiore di
sanità, Sezione II, espresso nella seduta dell’11 dicembre 2012 relativamente
all’istituzione, per la categoria professionale dei Medici – Area della
Medicina diagnostica e dei servizi, della disciplina di “Cure Palliative;
SI CONVIENE CHE
-
è individuata, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n.484,
tra le discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi
dirigenziali di struttura complessa per i profili professionali della dirigenza
del ruolo sanitario, nella Categoria professionale dei medici – Area della
medicina diagnostica e dei servizi – la seguente: “Cure Palliative”;
-
A) CATEGORIA PROFESSIONALE DEI MEDICI:
Area della medicina diagnostica e dei servizi:
1.
Anatomia
patologica;
2.
Anestesia e
rianimazione;
3.
Audiologia e Foniatria;
4.
Biochimica clinica;
5.
Cure Palliative;
6.
Farmacologia e
tossicologia clinica;
7.
Laboratorio di
genetica medica;
8.
Medicina
Trasfusionale;
9.
Medicina legale;
10.
Medicina nucleare;
11.
Microbiologia e
virologia;
12.
Neurofisiopatologia;
13.
Neuroradiologia;
14.
Patologia clinica
(laboratorio di analisi chimico-cliniche e
microbiologia);
15.
Radiodiagnostica.
Si riporta, all’allegato A, parte
integrante del presente atto, la Tabella coordinata con quanto disposto dal
presente Accordo ad integrazione della tabella A), allegata all’
Accordo sancito da questa Conferenza, il 21 marzo 2002 (Rep. Atti n. 1416/CSR), nel testo coordinato con quanto
disposto dall’Accordo sancito da questa Conferenza l’11 luglio 2002 (Rep. Atti n. 1487/CSR), e modificata dall’Accordo sancito
da questa Conferenza il 29 luglio 2004 ( Rep. Atti n.
2070/CSR).
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE