Conferenza Stato Regioni
Intesa sull’Accordo nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016 – 2018. (SALUTE)
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Intesa, ai sensi dell’articolo 4, comma 4 della legge
24 ottobre 2000, n. 323, sull’Accordo
nazionale per l’erogazione delle prestazioni termali per il biennio 2016
– 2018.
Rep. Atti n. 18/CSR del 9 febbraio 2017
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO
Nella odierna seduta del 9 febbraio 2017:
VISTA la legge 24 ottobre 2000, n. 323 di
riordino del settore termale la quale all'articolo 4, comma 4, prevede che
l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla
specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, sia
assicurata da apposti accordi stipulati tra le Regioni e le Province autonome e
le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali;
VISTI gli articoli 2, comma 1, lettera g) e 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevedono che la Conferenza
Stato - Regioni, al fine di garantire la partecipazione delle Regioni e delle
Province autonome a tutti i processi decisionali di interesse regionale,
interregionale e infraregionale, promuove e sancisce
intese in tutti i procedimenti in cui la legge lo prevede e che le stesse si
perfezionano con l'espressione dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle
Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO il richiamato articolo 4, il quale
dispone che i predetti accordi divengono efficaci attraverso l’espressione di
un’intesa della Conferenza Stato – Regioni tesa al recepimento dei contenuti
degli stessi, nelle forme previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n.281;
VISTO l’articolo 1, commi 830 e 836, della
legge n. 296 del 2006 che stabiliscono rispettivamente per la Regione Siciliana
un concorso al finanziamento del SSN nella misura del 49,11 per cento e per la
Regione Sardegna, dall’anno 2007, il funzionamento del Servizio sanitario
nazionale sul proprio territorio senza alcun contributo a carico del bilancio
dello Stato;
VISTO l’articolo 2, comma 109 della legge n. 191 del 2009 che ha
disposto, a decorrere dal 2010, l’abrogazione degli articolo 5 e 6 della legge
n. 386 del 1989 (esclusione delle Province Autonome di Trento e Bolzano da
finanziamenti recati da leggi speciali);
RILEVATO che, ai
fini istruttori, con lettera in data 3 febbraio 2017, l’anzidetto Accordo è
stato inviato al Ministero della salute ed al Ministero dell’economia e delle
finanze;
ACQUISITO, nel corso della seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni
e Province autonome di Trento e Bolzano sull’Accordo in parola, Allegato sub A)
al presente atto;
ai fini del recepimento, ai sensi
dell’articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, dell’Accordo tra
le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e la Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per
il biennio 2016 – 2018, allegato sub A), parte integrante del presente atto.