Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la ripartizione dei fondi per gli oneri di funzionamento, per l’anno 2011, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della legge 21 ottobre 2005, n. 219.


Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett

Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lett. c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome concernente la ripartizione dei fondi per gli oneri di funzionamento, per l’anno 2011, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali.

 

Rep. Atti n.     231/CSR del 21 dicembre 2011            

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011:

 

VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” che:

- all’articolo 6 (Principi generali per l’organizzazione delle attività trasfusionali), comma 1, lettera c), prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui all’articolo 11 della medesima legge, autorizzando a tal fine la spesa di € 2.100.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento delle predette strutture;

- all’articolo 11 (Principi generali sulla programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali) definisce, in considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

 

VISTO il proprio atto rep. n. 2699 del 30 novembre 2006, con il quale, ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219, è stato sancito l’Accordo concernente la individuazione delle strutture e degli strumenti necessari per garantire il coordinamento intraregionale e interregionale delle attività trasfusionali;

 

VISTO il parere favorevole espresso da questa Conferenza nella seduta del 20 gennaio 2011 - Atto Rep. n. 9/CSR - sulla proposta del Ministero della salute di obiettivi e criteri di ripartizione tra le Regioni, per l’anno 2011, delle risorse destinate al sistema trasfusionale, ai sensi del predetto articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

 

VISTA la proposta di accordo in oggetto inviata dal Ministero della salute con nota in data 19 dicembre 2011 e diramata alle Regioni e Province autonome in data 20 dicembre 2011, concernente la ripartizione dei fondi stanziati sul pertinente capitolo di bilancio per l’anno 2011, pari a euro 979.781,00;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quota riferita al territorio delle Province di Trento e Bolzano è resa indisponibile;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

 

nei termini di cui in premessa, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano come di seguito riportato e come da tabella, Allegato sub A, parte integrante del presente atto:

 

 

PREMESSO CHE

- le somme da assegnare alle Regioni  per corrispondere al disposto di cui all’ articolo 6, comma 1, lettera c), in particolare per sostenere gli oneri di funzionamento, pari a  € 979.781,00, per l’anno 2011, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, sono ripartite secondo i criteri di cui al parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 20 gennaio 2011, esplicitati nella tabella seguente;

 

 

 

           

Obiettivi (ex lege 219/2005) 2011

Attività

Possibili indicatori

Peso %

1

Rispetto dell’impegno regionale di programmazione ai fini  dell’autosufficienza nazionale

Attuazione dei programmi regionali e nazionali definiti

Rispetto degli impegni di programmazione definiti e dei programmi di sostegno alle situazioni di criticità a livello nazionale.

30

2

Alimentazione flussi informativi nazionali

Alimentazione dei flussi informativi previsti dal Sistema Informativo dei servizi trasfusionali (SISTRA), di cui all’art 18, L 219/2005

Evidenza della alimentazione dei flussi informativi previsti con le modalità e le scadenze definite

40

3

Individuazione delle funzioni  delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC)

Adozione degli atti regionali previsti dall'Accordo Stato-Regioni di cui all'art. 6, comma 1, lettera c, legge n. 219/2005

Produzione degli atti regionali applicativi entro 6 mesi dalla definizione dell'Accordo Stato-Regioni

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

il Governo, le Regioni e le Province autonome convengono sulla ripartizione dei fondi per gli oneri

di funzionamento, per l’anno 2011, delle strutture individuate per garantire il coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, come da Tabella, Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

 

 

 

 

                                IL SEGRETARIO                                         IL PRESIDENTE

                       Cons. Ermenegilda Siniscalchi                       Dott. Piero Gnudi