Conferenza Stato Regioni
Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 388 della legge 11 dicembre 2016, n.232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, concernente le modalità di riparto tra le Regioni dell’incremento sperimentale della quota di premialità per l’anno 2017 di cui all’articolo 1, comma 385, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. (SALUTE) |
Accordo, ai sensi dell’articolo 1, comma 388
della legge 11 dicembre 2016, n.232, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, concernente le modalità di riparto tra le
Regioni dell’incremento sperimentale della quota di premialità per l’anno 2017
di cui all’articolo 1, comma 385, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e l’ accesso
alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma.
Nell’odierna seduta
del 27 luglio 2017:
VISTA l’Intesa sancita il 23 marzo 2005 in
questa Conferenza (Rep. atti n. 2271/CSR) con la quale è stata prevista
l’istituzione presso il Ministero della salute del Comitato paritetico
permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
in condizioni di appropriatezza e di efficienza nell’utilizzo delle risorse e
per la verifica della congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse
messe a disposizione (di seguito Comitato LEA) e presso il Ministero
dell’economia e finanze del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti;
VISTO il Decreto del Ministro della salute
del 21 novembre 2005, e successive modificazioni, con il quale è stato
costituito il predetto Comitato LEA;
VISTO l’articolo 2, comma 68, lett. a) e b)
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, che autorizza il Ministero dell’economia
e finanze a concedere alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione siciliana
anticipazioni al livello del 97% delle somme dovute a titolo di finanziamento
ordinario della quota indistinta al netto delle entrate proprie e, per la
regione siciliana, al netto anche della compartecipazione regionale al
finanziamento della spesa sanitaria, o al livello del 98% per le regioni che
risultano adempienti nell’ultimo triennio rispetto agli adempimenti previsti
dalla normativa vigente;
VISTO l’articolo 2, comma 68, lett. c) della
legge 23 dicembre 2009 n. 191, che fissa quindi “la quota di finanziamento
condizionata alla verifica positiva degli adempimenti regionali […] nelle
misure del 3% e del 2% delle somme di cui alla lettera b) rispettivamente per
le regioni che accedono all’erogazione nella misura del 97% e per quelle che
accedono all’erogazione nella misura del 98% ovvero in misura superiore”;
VISTO l’articolo 15 comma 24 del decreto
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n.135, che dispone la proroga, a decorrere dall’esercizio 2013, delle
disposizioni di cui all’articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009,
n.191;
VISTO l’articolo 1, comma 385, della legge 11
dicembre 2016, n. 232, con il quale, ferme restando le disposizioni inerenti
all’accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui
all’articolo 2 della citata legge n. 191, si dispone che “al fine di promuovere
e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari
regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio
sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all’articolo 2, comma 68,
lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per
l’anno 2017, di una quota pari allo 0,1% del livello del finanziamento del
Servizio sanitario nazionale”;
VISTO il citato comma 385 secondo il quale
ogni regione, a livello sperimentale per l’anno 2017, può proporre al Comitato
LEA, di cui all’articolo 9 della sopracitata Intesa del 23 marzo 2005, un
programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio
sanitario regionale, anche sulla base
delle valutazioni operate dal comitato stesso in ordine all’erogazione
dei LEA e tenuto conto delle valutazioni
del sistema di garanzia di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 18
febbraio 2000, n. 56;
VISTO l’articolo 1, comma 386 della citata
legge n. 232, il quale prevede che, per le regioni sottoposte a piano di
rientro, i predetti programmi integrino, ove necessario, il programma operativo
di prosecuzione del piano di rientro e siano approvati dal Comitato LEA,
congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti.
VISTO l’articolo 1, comma 388 della medesima
legge che affida ad uno specifico accordo, da sancire entro il 31 gennaio 2017
in questa Conferenza, la disciplina delle modalità di riparto tra le regioni
dell’incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al
precedente comma 385 e l’accesso alle forme premiali in attuazione dei
programmi di cui al medesimo comma;
PRESO ATTO che il medesimo articolo 1, comma
388, prevede che la mancata presentazione del programma ovvero la verifica
negativa annuale dell’attuazione del programma medesimo determina, per la
regione interessata, la perdita per l’anno 2017, del diritto di accesso alla quota
prevista, comportando l’integrale riattribuzione alle restanti regioni delle
somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell’applicazione della
disposizione del periodo precedente, in maniera proporzionale all’accesso
previsto;
VISTA la nota del 15 febbraio 2017, con la quale il Ministero della salute ha
trasmesso la proposta di accordo sulla
quale è stato acquisito l’assenso tecnico del Ministero dell’economia e delle
finanze diramata il 16 febbraio 2017 dall’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza alle Regioni e alle Province autonome;
VISTA la nota del
20 marzo 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
diramato le osservazioni al testo, trasmesse in data 10 marzo dalla Regione Piemonte,
Coordinatrice della Commissione salute;
VISTA la nota del 5 maggio 2017 del Ministero della salute con la quale
detto Dicastero ha trasmesso, in accoglimento delle richieste emendative delle
Regioni, un nuovo schema di accordo, unitamente all’Allegato 1 recante
“Contenuti del programma di miglioramento e riqualificazione e l’Allegato 2
recante “Format” di riferimento, diramato dall’ Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza in data 12 maggio 2017;
VISTA la nota del 6 giugno 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di
questa Conferenza ha diramato ulteriori osservazioni regionali, convocando
contestualmente una riunione tecnica per il giorno 13 giugno 2017, nel corso della
quale sono state approfondite le nuove osservazioni regionali e ritenuti necessari ulteriori
approfondimenti;
VISTA la nota del
13 giugno 2017, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
convocato un’altra riunione tecnica per il 21 giugno, nel corso della quale i
rappresentanti delle Amministrazioni centrali hanno concordato il testo finale in argomento con i rappresentanti delle
Regioni;
VISTA la nota del 28
giugno 2017, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso il testo
definitivo dell’accordo, diramato il 17 luglio 2017 dall’Ufficio di Segreteria
di questa Conferenza;
VISTA la nota del
20 luglio 2017, con la quale il Coordinamento della Commissione salute, Regione
Piemonte, ha trasmesso l’assenso tecnico al testo definitivo dell’accordo;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso
del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sulla disciplina delle modalità di riparto tra le Regioni e
le Province autonome di Trento e Bolzano dell’incremento sperimentale della
quota di premialità per l’anno 2017 di cui all’articolo 1, comma 385, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 e sull’accesso alle forme premiali in attuazione
dei programmi di cui al medesimo comma, convenendo quanto segue:
a) le Regioni interessate dal riparto di cui al presente
accordo sono le medesime che accedono alla quota premiale di cui all’articolo
2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
b) la ripartizione delle somme tra le Regioni avviene in
ragione della quota di accesso, come risultante dalla ripartizione del
fabbisogno sanitario nazionale standard indistinto per l’anno 2017, determinata
in applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 27 del decreto
legislativo 6 maggio 2011, n. 68, al netto della quota di compartecipazione
della Regione Sicilia;
c) l’accesso alle forme premiali, nei limiti delle quote
ripartite con il presente accordo, avviene a seguito della valutazione del
programma operata dal Comitato LEA e, per le Regioni in piani di rientro, a
seguito della valutazione congiunta del Comitato LEA con il Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti, con le seguenti modalità:
- 30% delle
predette risorse erogate all’approvazione del programma;
- 70% delle predette risorse erogate all’esito della
verifica annuale positiva della realizzazione del programma;
d) qualora la Regione non presenti il programma entro 30
giorni dalla data di sottoscrizione del presente accordo, o il programma non
venga approvato dai predetti Tavoli tecnici, ovvero venga valutato negativamente
in sede di verifica annuale per l’anno 2017, la stessa perde la possibilità
di accedere alla quota di premialità
ripartita sulla base dei criteri di cui al punto a). L’esito negativo della
verifica annuale per l’anno 2017 sulla realizzazione del programma comporta,
per la Regione interessata, il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi
titolo spettanti nell’anno successivo, dell’anticipazione del 30% già erogato.
Le somme rese disponibili in conseguenza delle predette condizioni sono, pertanto,
integralmente riattribuite alle restanti Regioni in
maniera proporzionale all’accesso previsto dal presente accordo;
e) al fine di agevolare le Regioni nella predisposizione
del programma sono riportati nell’Allegato 1 i contenuti dello stesso e nell’Allegato
2 un format di riferimento, che costituiscono parte integrante del presente
accordo.