Conferenza Stato Regioni


Accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102.(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Parere ai sensi dell’ articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78


Repertorio atti n

 

Repertorio atti n. 30/CSR  del 29 aprile   2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

nella odierna seduta del  29 aprile 2010

 

VISTI  l’articolo 2, comma 1, lettera b) e  l’articolo 4, coma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i quali prevedono che, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono essere conclusi accordi in sede di Conferenza Stato-regioni , al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo  20, comma 4 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale stabilisce che con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengano disciplinate le modalità attraverso le quali sono affidate all’INPS le attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di  invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità;

 

VISTA la nota n. 04/UL/0001805/P del 1 dicembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ha fatto pervenire lo schema dell’accordo previsto dalla citata normativa, che è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome in pari data;

 

VISTA la nota n. 04/UL/0002136/P del 22 dicembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire la nuova formulazione dello schema di accordo, concordata in sede tecnica con i rappresentanti delle regioni, e diramata alle amministrazioni  interessate in data 23 dicembre 2009;

 

VISTA la nota n. 37862 del 22 gennaio 2010, con la quale la Regione Veneto ha comunicato l’avviso favorevole al testo dell’accordo espresso dalla Commissione politiche sociali con la richiesta di inserimento del seguente emendamento, proposto dalla Regione Valle D’Aosta: “Restano ferme le funzioni già attribuite, nella materie oggetto del presente accordo, alle Regioni a

Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio statuto e delle relative norme di attuazione”;

 

VISTA la nota in data 25 gennaio 2010, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali

ha comunicato l’avviso favorevole all’inserimento dell’emendamento proposto dalla Regione Valle D’Aosta;

 

VISTO il testo di accordo riformulato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diramato in data  28 gennaio 2010 con nota prot. CSR 524;

 

CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta le Regioni hanno consegnato un documento contenente una proposta emendativa (All. 1);

 

CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha dichiarato che l’emendamento proposto dalle Regioni necessita di una norma primaria e non può trovare accoglimento nel presente accordo;

 

CONSIDERATO che le Regioni hanno ritenuto il mancato accoglimento della suddetta proposta emendativa da parte del Governo non preclusivo all’assenso sull’accordo;

 

ACQUISITO, pertanto, nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla stipula  dell’accordo nella riformulazione di testo diramata in data 28 gennaio 2010;

 

 

SANCISCE

 

 

l’accordo quadro tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e  le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’affidamento all’INPS delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, come da testo allegato e parte integrante del presente atto.

 

 

                        IL SEGRETARIO                                                     IL PRESIDENTE

            Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                    On.le  Dott. Raffaele Fitto

 

 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

(D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

 

 

Oggetto: ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 20 DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009 CONV. IN LEGGE 3 AGOSTO 2009, N. 102 TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI E LE REGIONI PER L’AFFIDAMENTO DELLA POTESTÀ CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI INVALIDITÀ CIVILE

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispongono che il Governo, Regioni e Province autonome possono concludere in questa sede accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che trasferisce alle Regioni la competenza della concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili;

 

VISTO l’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102;

 

VISTO in particolare il comma 4 del citato articolo 20, che demanda ad un Accordo Quadro tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza Stato-Regioni la disciplina delle modalità di affidamento all’Inps delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile di cui al citato articolo 20 della legge 102/09, al quale dare seguito con la successiva stipulazione di specifiche convenzioni tra l’Inps e le singole Regioni, per  regolare gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento per l’erogazione dei trattamenti collegati alla stessa invalidità civile;

 

VISTO l’articolo 42 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni in materia di invalidità civile;

 

VISTO l’articolo 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e sue successive modificazioni che disciplina il trasferimento all’INPS delle residuate competenze del Ministero dell’Economia e finanze in materia di invalidità civile;

 

VISTO che l’attuazione delle nuove disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori oneri per i bilanci delle Regioni e dello  Stato essendo infatti previsto che l’Inps si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come integrate ad opera del D.P.C.M. 30 marzo 2007, che ha completato il trasferimento delle funzioni sulle procedure di invalidità dal Ministero dell’economia e delle finanze all’Istituto medesimo;

 

CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso  parere favorevole all’Accordo

 

sancisce il seguente Accordo Quadro

 

tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e le Regioni:

 

Le modalità operative di affidamento all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale delle funzioni concessorie nei procedimenti di invalidità civile, di cui all’articolo 20 della legge 102/2009, sono regolamentate secondo le modalità e i criteri che seguono:

 

1) le nuove modalità introdotte dalla legge 102/09 hanno la finalità di migliorare, semplificare e uniformare sul livello nazionale le funzioni concessorie (nel rispetto delle attuali competenze regionali, come già disciplinate dall’articolo 130 del  DLGS 112/98, coinvolgendo ai fini del miglioramento e secondo le peculiarità locali, anche altre pubbliche amministrazioni che intervengono nei processi dell’invalidità civile  (Prefetture, Comuni, ASL), per una maggior efficienza del sistema  ed il conseguimento di effetti positivi per la finanza pubblica;

 

2) Ai fini dell’Accordo Quadro, le Parti si impegnano a stipulare,   di norma entro 60 giorni dalla stipula dell’accordo,  le Convenzioni previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le quali le Regioni, l’INPS, e il Ministero dell’Interno regolano gli aspetti tecnico-procedurali dei flussi informativi necessari per la gestione del procedimento concessorio in ordine all’erogazione dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile di cui all’articolo 20 della legge 102/09;

 

3) le Convenzioni, in relazione alle competenze istituzionali delle Regioni e dell’INPS,  definiscono, in particolare, le modalità concernenti:

a) procedure e scambio dati reciproco, anche attraverso cooperazione  applicativa,  tra sistema informatico INPS e sistemi informatici delle Regioni,  in ordine alle fasi del procedimento connesso all’invalidità civile di cui all’articolo 20 della legge 102/09;

 b) gli standard di sicurezza di trasmissione dei dati personali;

c) lo svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione del beneficio;

d) la gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i relativi controlli di permanenza del diritto;

e) la tutela della privacy;

f) lo svolgimento di attività di monitoraggio e verifica delle attività previste dalla convenzione;

g) la condivisione con le Regioni della base dati informativa relativa ai soggetti interessati al procedimento di cui all’articolo 20 della legge n.102/2009, con possibilità di estendere tali informazioni anche ai Comuni del proprio territorio, esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione di ulteriori benefici legati allo stato di invalidità civile;

h) eventuali scambi di servizi tra le parti, anche in riferimento alla diverse situazioni regionali.

 

4) L’esercizio da parte dell’INPS delle funzioni concessorie dei trattamenti connessi allo stato di invalidità civile di cui all’articolo 20 della legge 102/09, decorre dalla data di sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 3;

 

5) sono salve le convenzioni, già stipulate con le Regioni ed eventuali altri Enti, che saranno modificate ed adeguate alla normativa vigente ex art. 20 del decreto legge n. 78 del 2009 convertito in legge 3 agosto 2009, n. 102.

 

6) le parti si impegnano a costituire tavoli tecnici tra INPS e Regioni  per la realizzazione di un costante e continuo confronto diretto ad individuare le soluzioni più idonee per l’applicazione dell’articolo 20 della legge 102/09, al fine di garantire la qualità del servizio erogato ai cittadini.

 

7) restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto del presente accordo, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del proprio statuto e delle relative norme di attuazione.

 

 

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, lì …