Conferenza Stato Regioni
Accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102.(LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
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Repertorio atti n. 30/CSR del 29 aprile 2010
nella odierna seduta del 29 aprile 2010
VISTI
l’articolo 2, comma 1, lettera b) e l’articolo 4, coma 1 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, i quali prevedono che, in attuazione del principio di
leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità,
economicità ed efficacia dell’azione amministrativa, possono essere conclusi
accordi in sede di Conferenza Stato-regioni , al fine
di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di
interesse comune;
VISTO l’articolo 20, comma 4 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale
stabilisce che con accordo quadro tra il Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali e
VISTA la nota n. 04/UL/0001805/P del 1
dicembre 2009, con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali ha fatto pervenire lo schema dell’accordo previsto dalla
citata normativa, che è stato diramato alle Regioni e alle Province autonome in
pari data;
VISTA la nota n. 04/UL/0002136/P del 22 dicembre 2009, con
la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha fatto pervenire
la nuova formulazione dello schema di accordo, concordata in sede tecnica con i
rappresentanti delle regioni, e diramata alle amministrazioni interessate in data 23 dicembre 2009;
VISTA la nota n. 37862 del 22 gennaio 2010, con la quale
Statuto speciale e alle Province
autonome ai sensi del proprio statuto e delle relative norme di attuazione”;
VISTA la nota in data 25 gennaio 2010, con la quale il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali
ha comunicato l’avviso favorevole
all’inserimento dell’emendamento proposto dalla Regione Valle D’Aosta;
VISTO il testo di accordo riformulato dal
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e diramato in data 28 gennaio 2010 con nota prot.
CSR 524;
CONSIDERATO che nel corso dell’odierna seduta le Regioni
hanno consegnato un documento contenente una proposta emendativa (All. 1);
CONSIDERATO che il rappresentante del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali ha dichiarato che l’emendamento proposto dalle Regioni
necessita di una norma primaria e non può trovare accoglimento nel presente
accordo;
CONSIDERATO che le Regioni hanno ritenuto il mancato
accoglimento della suddetta proposta emendativa da parte del Governo non
preclusivo all’assenso sull’accordo;
ACQUISITO, pertanto, nel corso dell’odierna seduta l’assenso
del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano alla
stipula dell’accordo
nella riformulazione di testo diramata in data 28 gennaio 2010;
SANCISCE
l’accordo quadro tra il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per l’affidamento all’INPS
delle attività relative all’esercizio delle funzioni concessorie
nei procedimenti di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap
e disabilità, ai sensi dell’articolo 20, comma 4 del decreto legge 1 luglio
2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della
legge 3 agosto 2009, n. 102, come da testo allegato e parte integrante del
presente atto.
IL
SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On.le
Dott. Raffaele Fitto
MINISTERO DEL
LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI
TRENTO E DI BOLZANO
(D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281)
Oggetto: ACCORDO QUADRO, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 20 DECRETO LEGGE N. 78 DEL 2009 CONV. IN LEGGE 3 AGOSTO
2009, N. 102 TRA IL MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE
SOCIALI E LE REGIONI PER
L’AFFIDAMENTO DELLA POTESTÀ CONCESSIVA DEI TRATTAMENTI DI
INVALIDITÀ CIVILE
VISTI gli articoli 2, comma 1, lett. b) e 4, comma
1, del decreto legislativo
VISTO l’art. 130 del decreto legislativo
VISTO l’articolo 20 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convert;
VISTO in particolare il comma 4 del c
VISTO l’articolo 42 del decreto-legge
VISTO l’articolo 10 del decreto-legge
VISTO che
l’attuazione delle nuove disposizioni non deve comportare nuovi o maggiori
oneri per i bilanci delle Regioni e dello Stato essendo infatti previsto che
l’Inps si avvalga delle proprie risorse umane, finanziarie e strumentali, come
integrate ad opera del D.P.C.M.
CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni
hanno espresso parere
favorevole all’Accordo
sancisce il
seguente Accordo Quadro
tra il Ministero del Lavoro e delle Pol
Le modal
1) le nuove modal
2) Ai fini dell’Accordo Quadro, le
Parti si impegnano a stipulare, di norma entro 60 giorni dalla
stipula dell’accordo, le Convenzioni
previste dall’articolo 20, comma 4, del decreto-legge
1° luglio 2009, n. 78, convert
3) le
Convenzioni, in relazione alle competenze ist
a)
procedure e scambio dati reciproco, anche attraverso cooperazione applicativa, tra sistema informatico INPS e sistemi
informatici delle Regioni, in ordine
alle fasi del procedimento connesso all’invalid
b) gli standard di sicurezza di trasmissione
dei dati personali;
c) lo
svolgimento, da parte dell’INPS, dell’attività istruttoria e di concessione del
beneficio;
d) la
gestione amministrativa delle provvidenze, compresi i relativi controlli di
permanenza del diritto;
e) la
tutela della privacy;
f) lo
svolgimento di attiv
g) la
condivisione con le Regioni della base dati informativa relativa ai soggetti
interessati al procedimento di cui all’articolo 20 della legge n.102/2009, con
possibilità di estendere tali informazioni anche ai Comuni del proprio
territorio, esclusivamente per le finalità connesse all’erogazione di ulteriori
benefici legati allo stato di invalidità civile;
h)
eventuali scambi di servizi tra le parti, anche in
riferimento alla diverse s
4)
L’esercizio da parte dell’INPS delle funzioni concessorie
dei trattamenti connessi allo stato di invalid
5) sono
salve le convenzioni, già stipulate con le Regioni ed eventuali altri Enti, che
saranno modificate ed adeguate alla normativa vigente ex art. 20 del decreto
legge n. 78 del 2009 convert
6) le
parti si impegnano a costituire tavoli tecnici tra INPS e Regioni per la realizzazione
di un costante e continuo confronto diretto ad individuare le soluzioni più
idonee per l’applicazione dell’articolo 20 della legge 102/09, al fine di
garantire la qualità del servizio erogato ai cittadini.
7)
restano ferme le funzioni già attribuite, nelle materie oggetto del presente
accordo, alle Regioni a Statuto speciale e alle Province autonome ai sensi del
proprio statuto e delle relative norme di attuazione.
Letto, confermato e sottoscritto
Roma, lì …