Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano riguardante il primo anno di attuazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale a norma dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. ((ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA - LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ECONOMIA E FINANZE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Repertorio Atti n

 

Repertorio Atti n. 36/CSR del 29 aprile 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010

 

VISTO l'articolo 2, comma 1, lettera b), e l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

VISTO il decreto legislativo 15 aprile 2005 n. 76, recante la "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";

 

VISTO il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, articolo 27, comma 2;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622, che prevede l'innalzamento a 10 anni dell'obbligo di istruzione;

 

VISTA la legge 2 aprile 2007, n. 40, contenente, all'articolo 13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1-quinquies;

 

VISTO il regolamento, emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 22 agosto 2007, n. 139, recante norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione che prevede, tra l'altro, "l'equivalenza formativa di tutti i percorsi, nel rispetto dell'identità dell'offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio";

 

VISTA l'intesa, del 20 marzo 2008, tra Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero della pubblica istruzione e Ministero dell'università e della ricerca, le Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi;

 

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2008, n . 133, articolo 64, comma 4bis, che modifica il comma 622, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n . 296, prevedendo l'assolvimento del nuovo obbligo di istruzione anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale, di cui al Capo III, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n . 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, nei percorsi sperimentali, di cui all'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003;

 

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, articolo 37, comma 1, che ha prorogato l’avvio del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione a partire dall’anno scolastico 2010/2011;

 

VISTA la Decisione, relativa al "Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (Europass)" del 15 dicembre 2004;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente – EQF, del 23 aprile 2008;

 

VISTA la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18 giugno 2009 sull’istituzione di un sistema europeo di crediti per l’istruzione e la formazione professionale (ECVET);

 

VISTO l'Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 per la realizzazione, dall'anno scolastico 2003/2004, di un'offerta formativa sperimentale di istruzione e formazione professionale (rep. Atti n. 660/CU);

 

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 15 gennaio 2004 per la definizione degli standard formativi minimi relativi alle competenze di base nell'ambito dei percorsi sperimentali di Istruzione e formazione professionale;

 

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Unificata 28 ottobre 2004 sui dispositivi di certificazione finale ed intermedia e di riconoscimento dei crediti formativi ai fini dei passaggi tra i sistemi;

 

VISTO l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 ottobre 2006 sugli standard formativi minimi delle competenze tecnico-professionali relativi a 14 figure in uscita dai percorsi sperimentali di Istruzione e Formazione Professionale;

 

VISTO l’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 per la definizione delle condizioni e delle fasi relative della messa a regime del sistema del secondo ciclo di Istruzione e Formazione Professionale;

 

CONSIDERATO il quadro delineato dalla legislazione nazionale e dagli indirizzi dell'Unione europea, sopra richiamati, anche in relazione agli obiettivi per il 2010 indicati dal Consiglio europeo di Lisbona del 2000;

 

CONSIDERATO il percorso di collaborazione istituzionale tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie locali, avviato con l'Accordo quadro sopra citato e sviluppato ulteriormente con gli accordi sopra richiamati e con i Protocolli d'Intesa, stipulati tra le singole Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché quelli sottoscritti, a livello territoriale tra le singole Regioni e i competenti Uffici Scolastici Regionali;

 

CONSIDERATA la necessità di avviare ai sensi dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n. 226 del 2005 sopra citato,  il 1° anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale sulla base della disciplina specifica definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo medesimo, previa definizione degli aspetti ivi indicati con accordi in Conferenza Stato-Regioni, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

 

CONSIDERATA la necessità, ai fini di cui sopra, di raccogliere e consolidare i risultati conseguiti dal 2003 al 2009 in attuazione dell’Accordo quadro sopra richiamato, con riferimento al primo anno dei percorsi di istruzione e formazione professionale funzionanti nell’anno scolastico e formativo 2010/2011 e sino alla completa applicazione dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005;

 

VISTA la proposta di accordo trasmessa  dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e diramata in data 15 dicembre 2009, sulla quale è stato acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i cui allegati 1), 2), 3), 4) e 5)  ne costituiscono parte integrante, in merito alla quale nella riunione tecnica del 12 gennaio 2010, il  Coordinamento tecnico delle Regioni ha formulato alcune proposte di modifica;

 

CONSIDERATO che, al riguardo, le Regioni, con nota pervenuta il 27 gennaio 2010 e diramata il 28 gennaio 2010, hanno trasmesso la nuova formulazione del provvedimento approvata dalla competente  Commissione degli Assessori;

 

CONSIDERATO che l’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, ha trasmesso la riformulazione del testo e i relativi allegati, in considerazione delle modifiche suddette, diramati il 3 febbraio 2010 ;

 

CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 4 febbraio 2010, è stata concordata tra le Regioni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la stesura definitiva della proposta di accordo che è stata diramata il 9 febbraio 2010;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;  

 

 

SANCISCE IL SEGUENTE ACCORDO:

 

 

tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sottoindicati

 

Premesso che

 

a)         con il presente Accordo, anche a seguito degli impegni assunti con l’accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009, citato in premessa, si intende definire gli aspetti relativi al passaggio al nuovo ordinamento di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo n 226 del 2005,  per avviare la messa a regime dei livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto medesimo, in modo da consolidare e valorizzare i risultati del percorso di collaborazione istituzionale sopra richiamato;

 

b)         vanno individuate le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui all’art.17 del D.Lgs. n. 226 del 2005, con riferimento a quanto previsto nel regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/2007, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, nei percorsi medesimi ai sensi dell’art. 64, comma 4 bis, della Legge 6 agosto 2008, n. 133;

 

c)         è necessario che le Regioni completino l’applicazione dei criteri contenuti nell’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali  29 novembre 2007, che costituisce parte integrante della citata intesa;

 

d)         occorre completare e ridefinire - in vista della messa a regime dei livelli essenziali dei percorsi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera d) - il repertorio delle figure professionali di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard formativi minimi delle competenze tecnico professionali di cui all’Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni 5 febbraio 2009 sopra citato, con il quale sono stati raccolti i risultati della sperimentazione realizzata a seguito dell’Accordo quadro in sede di Conferenza Unificata 19 giugno 2003 richiamato in premessa;

 

e)         è opportuno richiamare i livelli essenziali delle prestazioni di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226 del 2005, che costituiscono il riferimento per la disciplina specifica che ciascuna Regione deve definire a norma dell’articolo 27, comma 2, per il passaggio al nuovo ordinamento;

 

f)          occorre monitorare costantemente l’attuazione dei percorsi del sistema di istruzione e formazione professionale, ai fini di quanto previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 76 del 2005 in merito all’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione almeno sino al conseguimento di una qualifica di istruzione e formazione professionale di durata triennale entro il diciottesimo anno di età;

 

il Ministro dell' istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano

 

 

CONCORDANO CHE

 

1)         l’avvio della messa a regime dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, in concomitanza con il riordino del sistema di Istruzione di cui all’articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112/08, convertito dalla legge  n. 133/08, riguarda per il primo anno di attuazione 2010/2011, i percorsi di durata triennale e quadriennale finalizzati al conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo medesimo. Tali percorsi vengono attuati, sulla base della specifica disciplina definita da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali indicati dal citato Capo III, di seguito richiamati:

 

-           articolo 15: livelli essenziali delle prestazioni;

-           articolo 16: livelli essenziali dell’offerta formativa;

-           articolo 17: livelli essenziali dell’orario minimo annuale e articolazione dei percorsi formativi;

-           articolo 18, comma 1, lettera a), b), c) e d): livelli essenziali dei percorsi. Per quanto riguarda i livelli essenziali di cui alla lettera b) relativi alle competenze linguistiche, matematiche, scientifiche, tecnologiche,storico sociali ed economiche, al fine di assicurare l’assolvimento dell’obbligo di istruzione e l’equivalenza formativa di tutti i percorsi del secondo ciclo nel rispetto dell’identità dell’offerta formativa e degli obiettivi che caratterizzano i curricula dei diversi ordini, tipi e indirizzi di studio, si fa riferimento ai risultati di apprendimento relativi alle competenze, conoscenze e abilità di cui agli allegati 1 e 2 al Regolamento emanato con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione n. 139/07, nonché alle competenze chiave per l'apprendimento permanente di cui alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006. Tali risultati di apprendimento costituiscono la base culturale generale di riferimento per lo sviluppo nel terzo e nel quarto anno dei percorsi per il conseguimento dei titoli di qualifica e di diploma professionale delle competenze definite a partire dal quadro europeo delle competenze chiave per l’apprendimento permanente e nel rispetto della specifica fisionomia dei percorsi di Istruzione e formazione professionale. Per quanto riguarda il riferimento alle figure e alle relative aree professionali di cui alla lettera d), nonché agli standard formativi minimi relativi alle competenze professionali di cui alla lettera b), per il primo anno 2010/2011 di attuazione, si assumono le figure e gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenute negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5.

-           articolo 20: livelli essenziali della valutazione e certificazione delle competenze;

-           articolo 21: livelli essenziali delle strutture e dei relativi servizi. Si assume come riferimento in via transitoria quanto previsto dall’intesa in sede di Conferenza Stato Regioni 20 marzo 2008, relativa alla definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualità dei servizi, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto interministeriale 29 novembre 2007, che ne costituisce parte integrante;

-           articolo 22: valutazione.

 

2)         I percorsi di istruzione e formazione professionale di cui sopra sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione di sistema anche ai fini dell’assolvimento del diritto dovere all’istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo n. 76/05.

 

3)         Per i titoli di cui al punto 1 del presente accordo, è fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”.

 

4)         Fermo restando quanto previsto all’articolo 27, comma 7, del decreto legislativo n.226/05, riguardante la fase transitoria, al fine della completa messa a regime del sistema di istruzione e formazione professionale di cui al richiamato Capo III del medesimo,  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il  Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome, predispongono un Piano di lavoro condiviso, che preveda -  entro 60 giorni   dalla sottoscrizione del presente accordo - le modalità e le fasi del confronto per la definizione di organiche proposte in materia di:

 

·          definizione di quanto previsto, nel confronto con le Parti sociali, all’articolo 18, comma 1, lettera d) e comma 2 e agli articoli 19 e 21 del suddetto Capo III, a partire dai processi e dalle attività di riferimento riguardanti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali contenuti negli allegati 1, 2, 3, 4 e 5 al presente accordo;

 

·          certificazioni in esito ai percorsi di Istruzione e formazione professionale;

 

Nell’ambito del piano di lavoro congiunto di cui al punto 4, si conviene che vengano definite proposte anche ai fini della predisposizione delle linee guida di cui all’articolo 13, comma 1-quinquies, della legge n. 40/07 soprattutto con l’obiettivo di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle Regioni compresi in un apposito Repertorio nazionale.

 

Le Regioni a Statuto speciale e le Province Autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente Accordo nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

 

Il presente accordo viene recepito con Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

 

                        IL SEGRETARIO                                                  IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.le Dott. Raffaele Fitto