Conferenza Unificata


Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, come modificata con atto rep. n. 66/CU del 16 luglio 2015, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili", per l’anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI)
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.


Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui all’art

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali concernente modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, come modificata con atto rep. n. 66/CU del 16 luglio 2015, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili", per l’anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni.

 

Repertorio Atti n.    65/CU       del 5 maggio 2016

 

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

 

Nella odierna seduta del 5 maggio 2016

 

VISTO l’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

 

VISTA l’Intesa, sancita da questa Conferenza, con atto rep 41/CU in data 7 maggio 2015 come modificata con atto rep. 66/CU in data 16 luglio 2015, tra il Governo e le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni;

 

VISTA la nota pervenuta il 22 aprile 2016, con la quale il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale ha inviato la bozza di intesa di modifica dell’intesa sancita con atto rep. n. 41/CU del 7 maggio 2015, come modificata con atto rep. n. 66/CU del 16 luglio 2015, sulla ripartizione del “Fondo nazionale per le politiche giovanili", per l’anno 2015 e la riassegnazione delle somme afferenti le quote del Fondo nazionale per le politiche giovanili 2013 e 2014 non erogate alle Regioni;

 

VISTA la lettera del 28 aprile 2016, con la quale la predetta bozza di intesa è stata portata a conoscenza delle Regioni ed degli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, l’ANCI e l’UPI hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli Enti locali, nei seguenti termini:

 

 

 

Tenuti conto:

-      l’articolo 2, punto 7, dell’Intesa sancita con atto rep 41/CU del 7 maggio 2015, con il quale è stato stabilito che le “Regioni e le Province autonome, a seguito del DM di riparto, devono far pervenire al Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, entro e non oltre il 30 novembre 2015, le proposte progettuali contenenti anche l’impiego delle risorse afferenti il FPG 2013 e 2014, di cui al comma 2, conformi alle disposizioni contenute nella citata Intesa, approvate con provvedimento di Giunta Regionale”;

-      la nota n. 29/S.P./F-2b del 16 febbraio 2016, con la quale la regione Friuli Venezia Giulia ha rappresentato le motivazioni del mancato invio, entro i termini previsti, della deliberazione della Giunta regionale n. 2297 del 19 novembre 2015;

-      la nota n. 33882/13AZ del 26 febbraio 2016, con la quale la regione Basilicata ha rappresentato le motivazioni del mancato invio, entro i termini previsti, della deliberazione della Giunta regionale n. 15 del 12 gennaio 2016;

-      la nota prot. n. DGSCN 7324 del 26 febbraio 2016, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha reso noto al Coordinatore nazionale per le politiche sociali l’attuale impossibilità di procedere alla sottoscrizione degli accordi con le regioni Basilicata e Friuli Venezia Giulia, tenuto conto del termine previsto dall’Intesa;

-      la suddetta nota prot. n. DGSCN 7324 del 26 febbraio 2016, con la quale il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale ha, altresì, rimesso al Coordinatore nazionale per le politiche sociali la valutazione in ordine alla possibilità di concedere alle citate Regioni un nuovo termine;

-      la nota del 15 marzo 2016 con la quale la regione Molise, quale Coordinamento tecnico nazionale, ha comunicato che “il Coordinamento tecnico della Commissione Politiche Sociali, nella seduta del 9 marzo, ha ritenuto che non vi siano ragioni ostative ad acconsentire ad uno spostamento temporale che consenta alle due regioni di completare l’iter per l’accesso alle risorse del FPG per il 2015”;

-      la nota n. 1522/C8SOC del 25 marzo 2016, con la quale il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con riferimento al riparto del Fondo nazionale per le politiche giovanili per l’anno 2015, ha comunicato che la Conferenza, nella riunione del 24 marzo 2016, ha espresso parere favorevole sulla proposta di procedere allo spostamento del temine indicato nella citata Intesa del 7 maggio 2015, relativo all’invio delle proposte progettuali deliberate dal competente organo, al fine di consentire alle regioni Basilicata e Friuli Venezia Giulia di completare l’iter di accesso alle risorse del Fondo;

 

 

 

SI CONVIENE

 

 

 

1.       Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale procederà alla sottoscrizione degli Accordi di collaborazione con le regioni Basilicata e Friuli Venezia Giulia entro 60 giorni dalla data della presente Intesa.

 

 

2.       Per quanto non espressamente previsto con la presente Intesa, si applicano tutte le altre disposizioni in materia stabilite dall’Intesa del 7 maggio 2015, come modificata in data 16 luglio 2015.