Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante “Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari”. (LAVORO E POLITICHE SOCIALI - ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA)
Intesa ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394.


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 200/CSR del 13 ottobre 2011

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 13 ottobre 2011:

 

VISTO il D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, concernente: “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, il quale prevede all’articolo 34, comma 1, che, con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di intesa con la Conferenza Stato-Regioni, siano fissate le modalità di predisposizione e di svolgimento dei programmi di formazione e di istruzione da effettuarsi nel Paese di origine e siano stabiliti i criteri per la loro valutazione;.

 

VISTA la nota n. 04/UL/0003909/l del 3 agosto 2011 con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Ufficio legislativo l del 3 agosto 2011, ha trasmesso lo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante “Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari”, provvedimento che, in data 1° settembre 2011, è stato trasmesso alle Regioni, ai fini dell’intesa di questa Conferenza, ai sensi del citato articolo 34, comma 1, del D.P.R. n. 394/1999;

 

CONSIDERATO che, per l’esame del provvedimento è stata convocata una riunione, a livello tecnico, per il 13 settembre 2011, nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni hanno proposto alcune modifiche al testo dello schema di decreto, in particolare  è stato richiesto di prevedere la partecipazione a titolo gratuito ai Comitati regionali di valutazione, di considerare, con una disposizione apposita, la specifica situazione delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano, (articolo 7);  di abbassare la quota di valutazione dei programmi (articolo 8, comma 3, lett. b) e di garantire che, qualora all’esito della verifica dei programmi, venga accertato il mancato rispetto dei requisiti minimi dei percorsi di istruzione e formazione, i soggetti proponenti non possano presentare nuovi programmi per il biennio successivo (articolo 10, comma 3);

 

CONSIDERATO che, tali richieste sono state ritenute accoglibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; 

 

CONSIDERATO che, nella medesima sede tecnica, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze. Ragioneria Generale dello Stato ha segnalato l’esigenza di prevedere una norma di salvaguardia concernente l’assenza di nuovi o maggiori oneri aggiuntivi  per la finanza pubblica;

 

CONSIDERATO che la suindicata richiesta è stata accolta dai rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si sono riservati di trasmettere una nuova formulazione del provvedimento;

 

VISTA la nota n. 29/0000124/L del 16 settembre 2011, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Ufficio legislativo, ha trasmesso la nuova versione dello schema di decreto con le modifiche concordate che è stato diramato, in pari data, alle Regioni e alle Province autonome ;

 

VISTA la nota n.29/0000169/L del 20 settembre 2011, con la quale  l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso la versione definitiva del provvedimento contenente una ulteriore modifica all’ultimo periodo dell’articolo 5, lett. g), che estende la disposizione di salvaguardia anche ai programmi presentati dai Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPA) e non limitarla ai Centri territoriali permanenti (CPT), come richiesto dal Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la nota del 21 settembre 2011, con la quale è stata trasmessa la nuova versione dello schema di decreto  alle Regioni e alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che l’argomento, iscritto all’ordine del giorno della seduta della Conferenza Stato-Regioni del 22 settembre 2011, è stato rinviato su richiesta delle Regioni;

 

VISTA la nota del 28 settembre 2011, con la quale è stato chiesto alle Regioni di far pervenire l’assenso tecnico sulla nuova formulazione del provvedimento;

 

RILEVATO che nella odierna seduta di questa Conferenza le Regioni hanno espresso avviso favorevole al perfezionamento dell’intesa;

 

ACQUISITO nell'odierna seduta di questa Conferenza, l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca recante: “Svolgimento dei programmi di istruzione e formazione da effettuarsi nei Paesi di origine dei cittadini extracomunitari”, nel testo trasmesso dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota n.29/0000169/L del 20 settembre 2011 che costituisce parte integrante del presente atto.  

 

 

                           Il Segretario                                                        Il Presidente

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                               On.le Dott. Raffaele Fitto