Conferenza Unificata
Accordo sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”. (TAVOLO PERMANENTE SANITA’ PENITENZIARIA) (Codice sito: 4.10/2015/7 - Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 |
Accordo,
ai sensi dell’articolo 9, comma 2,
lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul
documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza
sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti
sanitarie regionali e nazionali”.
Rep. n.
3/CU del 22 gennaio 2015
Nell’odierna
seduta del 22 gennaio 2015:
VISTO l’articolo 9
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2,
lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra
Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare
l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività
di interesse comune;
VISTI
gli artt. 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del D.P.R. n. 230 del 2000 ove si
specifica che l’assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati
debba essere assicurata all’interno degli istituti penitenziari, essendo
possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quando “siano
necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai
Servizi sanitari interni agli istituti”;
VISTO
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che
garantisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse
della collettività;
VISTO
il d.lgs. 230/99 che all’articolo 1 sancisce che “I detenuti e internati hanno
diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed
appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei
livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario
nazionale, nei piani sanitari regionali e locali”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante:
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli
essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale,
ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e
successive modificazioni;
VISTO l’articolo 2, comma 283, della Legge 24
dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità ed i criteri
per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal
Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio
Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di
sanità penitenziaria;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione della sopra menzionata
disposizione che, tra l’altro, attribuisce alle aziende sanitarie locali il
compito di garantire ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a
provvedimento penale il soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso le
prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno
bisogno;
VISTO
l’Allegato A del citato DPCM che stabilisce che “l’Azienda sanitaria garantisce
le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro
specialista, da erogarsi all’interno dell’istituto di pena ovvero, nel rispetto
delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri”
e
RILEVATO che il menzionato Allegato A –
nonché l’Accordo 20/11/2008 adottato in
attuazione dell'articolo 7 del D.P.C.M. 1.04.2008 - reca “Indicazioni sui modelli organizzativi” , secondo
cui la ASL, nella definizione dei modelli organizzativi dell’assistenza
sanitaria negli istituti penitenziari, deve tenere conto di taluni criteri, tra
i quali la tipologia dei ristretti (collaboratori di giustizia, alta sicurezza
ecc.) o particolari esigenze di sicurezza;
CONSIDERATO che
questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio
VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata
del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 81/CU recante: “Strutture sanitarie
nell’ambito del sistema penitenziario italiano”;
VISTO
l’articolo 7 del Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, su cui è
stata sancita intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio
2014, Rep. Atti n. 82/CSR, che prevede che le Regioni e le Province autonome si
impegnano ad approvare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo
9 del decreto legislativo n. 281/1997, l’Accordo avente ad oggetto: “Linee
guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli
Istituti penitenziari“; implementazione delle reti sanitarie regionali e
nazionali”;
VISTA la nota in data
22 settembre 2014, con la quale il Coordinamento Tecnico della Commissione
Salute ha trasmesso il documento indicato in oggetto, elaborato e condiviso dal
gruppo interregionale “Sanità penitenziaria”, al fine del perfezionamento di un
Accordo in sede di Conferenza Unificata;
VISTA la nota di
questo Ufficio di Segreteria del 25 settembre 2014 di diramazione del documento
in parola;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria del
15 dicembre 2014, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in
oggetto e i rappresentanti delle
Amministrazioni centrali interessate e delle Regioni hanno concordato modifiche
al testo, recepite nella versione definitiva dell’Accordo trasmessa dal
Coordinamento delle Regioni in data 8 gennaio 2015 e diramata in pari data;
CONSIDERATO che, nel
corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario alla salute
ha avanzato la proposta di inserire all’articolo 2, punto 2, fine del primo
capoverso, la frase “anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che
consentono l’erogazione di servizi a distanza”, accolta dalle Regioni e
Province autonome e dalle Autonomie locali;
ACQUISITO, nel corso
dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:
CONSIDERATI:
·
la relazione sulle audizioni dei rappresentanti degli Osservatori regionali
permanenti sulla sanità penitenziaria, in tema di assistenza sanitaria in
favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale, che
hanno avuto luogo presso il Ministero della salute dal 16 giugno al 12 luglio
2011;
·
le segnalazioni
pervenute successivamente da parte del Dipartimento dell’Amministrazione
Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile, che hanno
evidenziato in ambito nazionale, criticità in tema di accesso alle cure dirette
ai detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale;
·
la opportunità di
individuare le iniziative più efficaci per garantire, nei servizi sanitari in
ambito penitenziario, una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di
erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di tale popolazione;
RITENUTO NECESSARIO fornire indicazioni per la ridefinizione dei contesti e
delle modalità con le quali vengono erogate le prestazioni sanitarie a favore
delle persone detenute al fine di favorire il superamento delle criticità
segnalate;
SI CONVIENE
tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini:
Art. 1
La Rete dei servizi sanitari penitenziari
1. Le Regioni, le
Province autonome e le aziende sanitarie assicurano l’assistenza sanitaria alla
popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia
minorile del proprio territorio regionale attraverso un sistema articolato di
servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale
crescenti, che costituiscono la Rete regionale e nazionale per l’assistenza
sanitaria penitenziaria. Le Regioni e le Province autonome definiscono entro
180 giorni la composizione e le modalità di funzionamento della Rete così da
garantire che tutti i bisogni di salute dei detenuti trovino adeguata ed
appropriata risposta all’interno delle strutture regionali intra-penitenziarie
e territoriali. A questo fine, in relazione alle caratteristiche della
popolazione detenuta e alle esigenze sanitarie da questa presentate, ogni Regione
e P.A. assicura all’interno del proprio territorio la presenza di servizi
sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della popolazione detenuta
negli IIPP. Nell’Allegato, che costituisce parte integrante del presente
Accordo, sono descritte le caratteristiche generali delle tipologie di servizi
sanitari penitenziari cui ogni Regione e P.A. fa riferimento per la
programmazione dei servizi sanitari necessari negli IIPP del proprio
territorio. Il trasferimento presso servizi sanitari di altre Regioni è
effettuato dall’Amministrazione penitenziaria in caso di necessità di cure di
altissima specializzazione o di cure di particolare complessità clinica
(cardiochirurgia, neurochirurgia, trapianti, ustioni, ecc..).
2.
Le
Regioni e la Province autonome comunicano la composizione della rete
assistenziale (intrapenitenziaria, territoriale ed
ospedaliera) e la sua organizzazione locale e regionale, all’Amministrazione
penitenziaria ed all’Autorità giudiziaria per le determinazioni di rispettiva
competenza.
3.
Nel
caso in cui il Direttore generale dell’Azienda sanitaria competente o suo
delegato – su segnalazione del responsabile medico del servizio - certifichi
l’impossibilità di garantire le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche
necessarie presso l’istituto penitenziario o comunque nel territorio
dell’Azienda sanitaria competente, il trasferimento di detenuti bisognosi di
cure è effettuato dall’Amministrazione
penitenziaria in uno degli istituti penitenziari della Regione, tenuto conto della valutazioni del
soggetto cui la Regione ha attribuito funzioni di coordinamento della rete
regionale (Rete sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale), su
proposta del responsabile del servizio/istituto di partenza e sentito quello
del servizio/istituto di destinazione.
Per i trasferimenti per motivi di salute in altra Regione, riservati
esclusivamente alle patologie di maggior gravità, l’Amministrazione
penitenziaria si avvale anche della collaborazione del soggetto regionale che
coordina la rete, le cui valutazioni concorrono alla individuazione
discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per motivi
di salute. Il servizio sanitario di partenza e di arrivo collaborano nello
scambio di informazioni a tutela della continuità terapeutica.
Art. 2
I Servizi della Rete
1.
Ogni
Servizio sanitario penitenziario è una sede territoriale della locale Azienda
sanitaria ed eroga l’assistenza sanitaria garantendo l’azione multidisciplinare
e l’integrazione di interventi a favore della persona detenuta; fa parte della
rete dei servizi regionali, che assicura la continuità assistenziale. Per la
prescrizione di tutte le prestazioni sanitarie è utilizzato esclusivamente il
ricettario unico regionale, anche per rispondere alla necessità dei flussi informativi.
2. Le Regioni, le
Province autonome e le Aziende sanitarie assicurano la promozione della salute,
la diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, di norma
all’interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le risorse sanitarie
ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che
consentono l’erogazione di servizi a distanza. Quando necessario, in relazione
alla tipologia dell’evento morboso od alla complessità della prestazione
necessaria, le prestazioni sono erogate in luoghi esterni di cura in conformità
alla normativa vigente.
3.
Le
Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie assicurano in tutti gli
Istituti penitenziari forme di medicina d’iniziativa e promozione della salute
attraverso la correzione degli stili di vita e dei possibili fattori di rischio
con il concorso delle Direzioni penitenziarie per l’individuazione di soluzioni
logistiche ed organizzative che favoriscano il mantenimento dello stato di
salute dei detenuti (individuazione di stanze di detenzione destinate ad
accogliere detenuti in fase post-acuzie o zone ‘smoke-free’,
regolamentazione dell'acquisto dell'alcool, diete mirate al controllo del peso
corporeo, configurazione dei letti con reti e materassi rigidi per patologie,
ambienti per disabili, etc.). Le Regioni, le Province autonome e le Aziende
sanitarie assicurano altresì gli interventi di screening e diagnosi precoce
previsti dalla normativa, l’assistenza medica di base, l’assistenza
farmaceutica ed integrativa, e le visite medico-specialistiche ambulatoriali.
Laddove si riscontri l’esigenza di una prestazione specialistica ambulatoriale
non disponibile all’interno dell’istituto penitenziario o della Azienda
sanitaria di competenza, la stessa è garantita anche attraverso specifici
accordi con altre Aziende sanitarie, specie per la diagnostica strumentale ad
alta tecnologia (TAC, RMN, PET, ecc.); in tutti gli istituti penitenziari è
garantita la presa in carico ed il trattamento dei detenuti tossicodipendenti e
alcoldipendenti. Come previsto nel D.P.C.M. 1.4.2008, Allegato A, e
nell’accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 13/10/2011, in merito alla
“Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale”, le Aziende
Sanitarie garantiscono alle persone con disturbi mentali appropriati interventi
e tutte le possibilità di cura e di promozione della salute mentale. A tal
fine, le Aziende sanitarie elaborano con le Direzioni penitenziarie protocolli
operativi volti a definire le modalità di collaborazione tra gli operatori
sanitari e gli operatori penitenziari per l’individuazione precoce del disagio
dei detenuti e per la riduzione del rischio di suicidio e di autolesionismo in
ambiente penitenziario secondo quanto previsto dall’accordo della Conferenza
Unificata del 19/01/2012. Gli interventi sono effettuati all’ingresso e durante
tutto il periodo di permanenza della persona nell’istituto di pena e assicurano
la continuità della presa in carico, attraverso il collegamento con le Aziende
sanitarie del territorio di residenza del detenuto. L’assistenza protesica a
favore degli aventi titolo e la fornitura dei previsti ausili e protesi per
disabili è soggetta all’autorizzazione dell’Azienda sanitaria. Per
l’accertamento delle condizioni di cui alle leggi 118/71 e s.m.i.,
18/80 e s.m.i., 104/92 e s.m.i,
68/99 e s.m.i., si applicano le procedure della
normativa vigente; per i non residenti le commissioni operano su delega
dell’Azienda sanitaria di residenza.
4.
In
situazioni di emergenza-urgenza l’Azienda Sanitaria garantisce all’interno
degli Istituti penitenziari un’adeguata risposta di primo soccorso per la
tempestiva stabilizzazione del paziente detenuto, tramite il servizio medico
interno ed i servizi territoriali di emergenza-urgenza, cui segue, ove occorra,
l’invio immediato presso la struttura ospedaliera di riferimento territoriale.
Analoga prestazione, esclusivamente in situazioni di emergenza-urgenza, viene
garantita nei confronti delle persone comunque presenti all’interno
dell’Istituto penitenziario. In nessun caso è configurabile una funzione di
‘pronto soccorso’ in carcere. Nei confronti del Corpo di polizia penitenziaria,
al di fuori di tale previsione, sono garantite esclusivamente le prestazioni di
cui all’Accordo Rep. Atti n. 51/CU del 29 ottobre 2009 e dei successivi
protocolli in sede territoriale.
5.
Le
Regioni, le Province autonome e le Aziende Sanitarie, attraverso una specifica
programmazione, realizzata con il contributo dell’Amministrazione
penitenziaria, garantiscono, sul proprio territorio ai detenuti con comorbilità complesse, tossicodipendenti, alcoldipendenti,
soggetti con disagio/disturbo mentale, detenuti con patologie croniche o con
disabilità che necessitano di un regime particolarmente assistito, cure
adeguate in ambito detentivo, anche attraverso l’attivazione di sezioni
dedicate.
6.
La
pianificazione regionale della rete tiene conto di:
·
realtà
esistente in termini di strutture e servizi,
·
capienza
dell’istituto,
·
numero
annuo di ingressi,
·
presenza
media di detenuti,
·
territori
a più alto tasso di criminalità,
·
sedi
penitenziarie con particolari tipologie di detenuti,
·
istituti penitenziari
attrezzati con specifiche
strutture sanitarie interne,
per i quali
sia predisposto un servizio di continuità assistenziale medica ed
infermieristica presente h 24.
7.
La
pianificazione regionale dei servizi destinati alla presa in carico dei
detenuti con necessità di particolare
impegno assistenziale è orientata al modello organizzativo delle reti cliniche
integrate “HUB & SPOKE” che prevede la concentrazione della casistica più
complessa in un numero limitato di
centri (HUB). L’attività degli HUB è fortemente integrata, attraverso
connessioni funzionali, con quella dei centri periferici (SPOKE). Nella
ridefinizione del modello di rete assistenziale per le persone detenute, i
servizi sanitari di riferimento possono essere sia intra che extrapenitenziari.
A questo fine, le Regioni e le province autonome procedono alla:
§ Individuazione delle
“sezioni sanitarie specializzate” all’interno delle strutture penitenziarie e
verifica della loro coerenza rispetto al fabbisogno regionale. Con riferimento
a tali strutture si utilizzano i termini di ‘trasferimento e permanenza’.
§ Individuazione di
reparti di ricovero e degenza all’interno delle strutture ospedaliere:
procedure definite quali ‘ricovero’ o ‘degenza’ possono riferirsi solo a
specifici ‘reparti ospedalieri di medicina penitenziaria’ (ex ‘medicina
protetta’). I ricoveri presso tali strutture sono attuati su disposizione della
autorità giudiziaria (trasferimento per cure) che ne stabilisce il termine
anche secondo le indicazioni dei sanitari del reparto ospedaliero. Le Regioni e
le Province autonome si impegnano ad effettuare la mappatura dei posti di
degenza previsti ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187,
convertito nella legge n. 296/93, anche al fine di definire il fabbisogno
standard dei posti letto per detenuti da attivare in ciascuna regione.
Art. 3
Accreditamento
Art. 4
La
programmazione dei Servizi medici multiprofessionali
integrati con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva
1. In coerenza con i
principi della regionalizzazione dell’assistenza sanitaria e della
territorialità della pena, le Regioni e le Province autonome si dotano di un
Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e
specializzate di Assistenza Intensiva (S.A.I. - Tipo C1), di cui all’Allegato:
ex ‘Centri Diagnostico-Terapeutici’ o ‘Centri Clinici’), anche stipulando
specifici accordi con Regioni limitrofe che dispongono di siffatta modalità
organizzativa. Tali centri erogano prestazioni di assistenza specialistica di
cui al punto 4 dell’Allegato, le cui tipologie e volumi costituiscono il
riferimento oggettivo per il riparto delle risorse statali appositamente
destinate ai CDT;
2. I Centri clinici
attualmente in funzione sono: Bari “Francesco Rucci”, Genova “Marassi”,
Messina, Milano “Opera”, Milano “San Vittore”, Napoli “Poggioreale – G.
Salvia”, Napoli “Secondigliano”, Massa, Parma, Pisa “Don Bosco” (maschile e
femminile), Roma “Regina Coeli”, Sassari, Torino ‘Lorusso e Cotugno’,
Busto Arsizio. Sono in via di attivazione: Cagliari “Uta” e Catanzaro.
L’accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, recante “Strutture
sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano”, è abrogato
limitatamente alla lettera a), quarto capoverso, n.1, che definisce
insopprimibili i centri clinici di Milano Opera, Parma, Pisa, Roma Regina
Coeli e Napoli Secondigliano.
3. L’apertura o la
eventuale soppressione di S.A.I. viene programmata secondo un piano concordato
tra le Autorità sanitarie regionali e l’Amministrazione penitenziaria, nelle
sue articolazioni centrali e periferiche.
Art. 5
Monitoraggio e armonizzazione
1.
L’applicazione del presente Accordo è oggetto di:
a.
monitoraggio da parte del Tavolo di consultazione permanente
per la sanità penitenziaria che procede a verificare lo stato
dell’offerta sanitaria negli istituti penitenziari alla data
dell’entrata in vigore del presente accordo e, con cadenza annuale, lo stato di realizzazione e
il funzionamento delle Reti regionali dei servizi per l’assistenza sanitaria ai
detenuti. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a fornire relazioni
scritte ovvero a partecipare ad audizioni dirette;
b.
verifica della graduale progressiva armonizzazione
dell’erogazione omogenea dei Livelli essenziali di assistenza sul territorio
nazionale.
Art. 6
Criteri di
appropriatezza
1. Le Aziende Sanitarie
sono titolari della gestione di tutte le attività dedicate alla tutela della
salute della popolazione detenuta e dei bambini al seguito di madri detenute,
laddove presenti. A tal fine dispongono che la propria organizzazione sia
oggetto di un’attività di valutazione e miglioramento della qualità a cadenza
almeno annuale. I servizi sanitari penitenziari adottano regolamenti coerenti con
le linee guida di Società scientifiche, con indirizzi istituzionali o di gruppi
di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche.
Gli aspetti più generali dell’assistenza (nuovo ingresso-presa in carico,
protocolli operativi tra servizi medici e Ser.T. e
D.S.M., attività specialistica, ricoveri ospedalieri, gestione
emergenza-urgenza) sono affrontati secondo metodologie operative standard, note
e condivise ai vari livelli del SSN. I criteri di efficienza, efficacia,
appropriatezza e i Piani diagnostici terapeutici applicati sono definiti in
accordo con le ASL territorialmente competenti.
Art. 7
Utilizzazione delle
risorse aziendali da parte di terzi a fini di cura e/o medico- legali
1.
Secondo
quanto previsto dal comma 11 dell’art. 11 della legge n. 354/75 e dal comma 7
dell’art. 17 del DPR 230/2000, la Direzione dell’IP, su richiesta del detenuto,
può autorizzare l’ingresso in IP di medici di fiducia del detenuto stesso.
2.
Ferma
restando la necessaria autorizzazione della Azienda sanitaria competente, per
l’utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali d’uso è dovuto, nei casi di
cui al comma 1, uno specifico corrispettivo a carico del detenuto medesimo.
3.
Con
atto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:
·
le
modalità di rapporto tra il medico di fiducia e il SSN;
·
i
tempi e le modalità di utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali,
nonché i criteri omogenei per l’individuazione del corrispettivo dovuto dal
detenuto.
Art. 8
Norma finanziaria
1. A decorrere
dall’esercizio finanziario 2016 i criteri di riparto delle risorse finanziarie
assegnate alle Regioni e P.A. per la sanità penitenziaria tengono conto
dell’attuazione del presente Accordo.
Art. 9
Norme finali
1.
Le
Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente
accordo entro 6 mesi dalla data di approvazione del medesimo, con propri atti
di programmazione che declinino le modalità e i tempi di adeguamento, tenendo
conto in modo complementare dell’attuale assetto organizzativo dei propri
servizi laddove già operativi ed in aderenza ai modelli sanitari regionali.
2.
L’attuazione
del presente accordo deve avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza
pubblica; per la sua graduale attuazione le Regioni e le province autonome si
avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.