Conferenza Unificata


Accordo sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”. (TAVOLO PERMANENTE SANITA’ PENITENZIARIA) (Codice sito: 4.10/2015/7 - Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281


SEDUTA DEL 20 MAGGIO 2004

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sul documento “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari per adulti; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”.

 

Rep. n. 3/CU del 22 gennaio 2015                 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nell’odierna seduta del 22 gennaio 2015:

 

VISTO l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare, il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTI gli artt. 11 della legge n. 354 del 1975 e 17 del D.P.R. n. 230 del 2000 ove si specifica che l’assistenza sanitaria in favore dei detenuti e degli internati debba essere assicurata all’interno degli istituti penitenziari, essendo possibile fare ricorso alle strutture sanitarie esterne solo quando “siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati dai Servizi sanitari interni agli istituti”;

 

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che garantisce la salute come diritto fondamentale dell’individuo ed interesse della collettività;

 

VISTO il d.lgs. 230/99 che all’articolo 1 sancisce che “I detenuti e internati hanno diritto, al pari dei cittadini in stato di libertà, alla erogazione delle prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, efficaci ed appropriate, sulla base degli obiettivi generali e speciali di salute e dei livelli essenziali uniformi di assistenza individuati nel Piano sanitario nazionale, nei piani sanitari regionali e locali”;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 e successive modificazioni, recante: “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, che definisce i livelli essenziali di assistenza sanitaria garantiti dal Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni;   

 

VISTO l’articolo 2, comma 283, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008), il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le modalità ed i criteri per il trasferimento dal Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria e dal Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali, in materia di sanità penitenziaria;

 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008, emanato in attuazione della sopra menzionata disposizione che, tra l’altro, attribuisce alle aziende sanitarie locali il compito di garantire ai detenuti, agli internati ed ai minorenni sottoposti a provvedimento penale il soddisfacimento dei bisogni di salute attraverso le prestazioni di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione di cui hanno bisogno;

 

VISTO l’Allegato A del citato DPCM che stabilisce che “l’Azienda sanitaria garantisce le prestazioni specialistiche su richiesta del medico responsabile o di altro specialista, da erogarsi all’interno dell’istituto di pena ovvero, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, presso gli ambulatori territoriali o ospedalieri” e

 

RILEVATO che il menzionato Allegato A – nonché l’Accordo 20/11/2008  adottato in attuazione dell'articolo 7 del D.P.C.M. 1.04.2008 - reca  “Indicazioni sui modelli organizzativi” , secondo cui la ASL, nella definizione dei modelli organizzativi dell’assistenza sanitaria negli istituti penitenziari, deve tenere conto di taluni criteri, tra i quali la tipologia dei ristretti (collaboratori di giustizia, alta sicurezza ecc.) o particolari esigenze di sicurezza;

 

CONSIDERATO che questa Conferenza, nella seduta del 31 luglio 2008, ha deliberato (Rep. Atti n. 81/CU) la costituzione del “Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria”,  tra i cui compiti è previsto anche l’espletamento dell’attività istruttoria dei provvedimenti, da sottoporre all’esame di questa medesima Conferenza, attuativi del più volte citato D.P.C.M. 1° aprile 2008, nonché la predisposizione di indirizzi per favorire la realizzazione di programmi di interventi nelle realtà territoriali e di strumenti volti a favorire il coordinamento fra Regioni, Provveditorati regionali dell’Amministrazione penitenziaria e Centri della giustizia minorile;

 

VISTO l’Accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, Rep. Atti n. 81/CU recante: “Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano”;

 

VISTO l’articolo 7 del Nuovo Patto per la Salute per gli anni 2014-2016, su cui è stata sancita intesa nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 10 luglio 2014, Rep. Atti n. 82/CSR, che prevede che le Regioni e le Province autonome si impegnano ad approvare in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo n. 281/1997, l’Accordo avente ad oggetto: “Linee guida in materia di modalità di erogazione dell’assistenza sanitaria negli Istituti penitenziari“; implementazione delle reti sanitarie regionali e nazionali”;

 

VISTA la nota in data 22 settembre 2014, con la quale il Coordinamento Tecnico della Commissione Salute ha trasmesso il documento indicato in oggetto, elaborato e condiviso dal gruppo interregionale “Sanità penitenziaria”, al fine del perfezionamento di un Accordo in sede di Conferenza Unificata;

 

VISTA la nota di questo Ufficio di Segreteria del 25 settembre 2014 di diramazione del documento in parola;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione del Tavolo permanente sulla sanità penitenziaria del 15 dicembre 2014, si è svolto un ampio confronto sulla proposta in oggetto e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali interessate e delle Regioni hanno concordato modifiche al testo, recepite nella versione definitiva dell’Accordo trasmessa dal Coordinamento delle Regioni in data 8 gennaio 2015 e diramata in pari data;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il Sottosegretario alla salute ha avanzato la proposta di inserire all’articolo 2, punto 2, fine del primo capoverso, la frase “anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l’erogazione di servizi a distanza”, accolta dalle Regioni e Province autonome e dalle Autonomie locali;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

CONSIDERATI:

 

·                  la relazione sulle audizioni dei rappresentanti degli Osservatori regionali permanenti sulla sanità penitenziaria, in tema di assistenza sanitaria in favore dei detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale, che hanno avuto luogo presso il Ministero della salute dal 16 giugno al 12 luglio 2011;

·                  le segnalazioni pervenute successivamente da parte del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile, che hanno evidenziato in ambito nazionale, criticità in tema di accesso alle cure dirette ai detenuti, internati e minori sottoposti a procedimento penale; 

·                  la opportunità di individuare le iniziative più efficaci per garantire, nei servizi sanitari in ambito penitenziario, una maggiore uniformità dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie nei confronti di tale popolazione; 

 

RITENUTO NECESSARIO fornire indicazioni per la ridefinizione dei contesti e delle modalità con le quali vengono erogate le prestazioni sanitarie a favore delle persone detenute al fine di favorire il superamento delle criticità segnalate;

 

SI CONVIENE

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

 

Art. 1

La Rete dei servizi sanitari penitenziari 

 

1.       Le Regioni, le Province autonome e le aziende sanitarie assicurano l’assistenza sanitaria alla popolazione detenuta negli istituti penitenziari e nei servizi della giustizia minorile del proprio territorio regionale attraverso un sistema articolato di servizi sanitari con caratteristiche di complessità organizzativa e funzionale crescenti, che costituiscono la Rete regionale e nazionale per l’assistenza sanitaria penitenziaria. Le Regioni e le Province autonome definiscono entro 180 giorni la composizione e le modalità di funzionamento della Rete così da garantire che tutti i bisogni di salute dei detenuti trovino adeguata ed appropriata risposta all’interno delle strutture regionali intra-penitenziarie e territoriali. A questo fine, in relazione alle caratteristiche della popolazione detenuta e alle esigenze sanitarie da questa presentate, ogni Regione e P.A. assicura all’interno del proprio territorio la presenza di servizi sanitari penitenziari in relazione alle esigenze della popolazione detenuta negli IIPP. Nell’Allegato, che costituisce parte integrante del presente Accordo, sono descritte le caratteristiche generali delle tipologie di servizi sanitari penitenziari cui ogni Regione e P.A. fa riferimento per la programmazione dei servizi sanitari necessari negli IIPP del proprio territorio. Il trasferimento presso servizi sanitari di altre Regioni è effettuato dall’Amministrazione penitenziaria in caso di necessità di cure di altissima specializzazione o di cure di particolare complessità clinica (cardiochirurgia, neurochirurgia, trapianti, ustioni, ecc..).

 

2.       Le Regioni e la Province autonome comunicano la composizione della rete assistenziale (intrapenitenziaria, territoriale ed ospedaliera) e la sua organizzazione locale e regionale, all’Amministrazione penitenziaria ed all’Autorità giudiziaria per le determinazioni di rispettiva competenza.

 

3.       Nel caso in cui il Direttore generale dell’Azienda sanitaria competente o suo delegato – su segnalazione del responsabile medico del servizio - certifichi l’impossibilità di garantire le prestazioni diagnostiche e/o terapeutiche necessarie presso l’istituto penitenziario o comunque nel territorio dell’Azienda sanitaria competente, il trasferimento di detenuti bisognosi  di  cure  è effettuato dall’Amministrazione penitenziaria in uno degli istituti penitenziari della  Regione, tenuto conto della valutazioni del soggetto cui la Regione ha attribuito funzioni di coordinamento della rete regionale (Rete sanitaria interpenitenziaria regionale interaziendale), su proposta del responsabile del servizio/istituto di partenza e sentito quello del servizio/istituto di destinazione.  Per i trasferimenti per motivi di salute in altra Regione, riservati esclusivamente alle patologie di maggior gravità, l’Amministrazione penitenziaria si avvale anche della collaborazione del soggetto regionale che coordina la rete, le cui valutazioni concorrono alla individuazione discrezionale della sede penitenziaria di trasferimento del detenuto per motivi di salute. Il servizio sanitario di partenza e di arrivo collaborano nello scambio di informazioni a tutela della continuità terapeutica.

 

 

 

Art. 2

I Servizi della Rete

 

1.       Ogni Servizio sanitario penitenziario è una sede territoriale della locale Azienda sanitaria ed eroga l’assistenza sanitaria garantendo l’azione multidisciplinare e l’integrazione di interventi a favore della persona detenuta; fa parte della rete dei servizi regionali, che assicura la continuità assistenziale. Per la prescrizione di tutte le prestazioni sanitarie è utilizzato esclusivamente il ricettario unico regionale, anche per rispondere alla necessità dei flussi informativi.

 

2.    Le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie assicurano la promozione della salute, la diagnosi e la cura degli eventi patologici acuti e cronici, di norma all’interno delle strutture penitenziarie, valorizzando le risorse sanitarie ivi disponibili, anche avvalendosi delle tecnologie e delle innovazioni che consentono l’erogazione di servizi a distanza. Quando necessario, in relazione alla tipologia dell’evento morboso od alla complessità della prestazione necessaria, le prestazioni sono erogate in luoghi esterni di cura in conformità alla normativa vigente.

 

3.       Le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie assicurano in tutti gli Istituti penitenziari forme di medicina d’iniziativa e promozione della salute attraverso la correzione degli stili di vita e dei possibili fattori di rischio con il concorso delle Direzioni penitenziarie per l’individuazione di soluzioni logistiche ed organizzative che favoriscano il mantenimento dello stato di salute dei detenuti (individuazione di stanze di detenzione destinate ad accogliere detenuti in fase post-acuzie o zone ‘smoke-free’, regolamentazione dell'acquisto dell'alcool, diete mirate al controllo del peso corporeo, configurazione dei letti con reti e materassi rigidi per patologie, ambienti per disabili, etc.). Le Regioni, le Province autonome e le Aziende sanitarie assicurano altresì gli interventi di screening e diagnosi precoce previsti dalla normativa, l’assistenza medica di base, l’assistenza farmaceutica ed integrativa, e le visite medico-specialistiche ambulatoriali. Laddove si riscontri l’esigenza di una prestazione specialistica ambulatoriale non disponibile all’interno dell’istituto penitenziario o della Azienda sanitaria di competenza, la stessa è garantita anche attraverso specifici accordi con altre Aziende sanitarie, specie per la diagnostica strumentale ad alta tecnologia (TAC, RMN, PET, ecc.); in tutti gli istituti penitenziari è garantita la presa in carico ed il trattamento dei detenuti tossicodipendenti e alcoldipendenti. Come previsto nel D.P.C.M. 1.4.2008, Allegato A, e nell’accordo sancito dalla Conferenza Unificata del 13/10/2011, in merito alla “Prevenzione, cura e riabilitazione nel campo della salute mentale”, le Aziende Sanitarie garantiscono alle persone con disturbi mentali appropriati interventi e tutte le possibilità di cura e di promozione della salute mentale. A tal fine, le Aziende sanitarie elaborano con le Direzioni penitenziarie protocolli operativi volti a definire le modalità di collaborazione tra gli operatori sanitari e gli operatori penitenziari per l’individuazione precoce del disagio dei detenuti e per la riduzione del rischio di suicidio e di autolesionismo in ambiente penitenziario secondo quanto previsto dall’accordo della Conferenza Unificata del 19/01/2012. Gli interventi sono effettuati all’ingresso e durante tutto il periodo di permanenza della persona nell’istituto di pena e assicurano la continuità della presa in carico, attraverso il collegamento con le Aziende sanitarie del territorio di residenza del detenuto. L’assistenza protesica a favore degli aventi titolo e la fornitura dei previsti ausili e protesi per disabili è soggetta all’autorizzazione dell’Azienda sanitaria. Per l’accertamento delle condizioni di cui alle leggi 118/71 e s.m.i., 18/80 e s.m.i., 104/92 e s.m.i, 68/99 e s.m.i., si applicano le procedure della normativa vigente; per i non residenti le commissioni operano su delega dell’Azienda sanitaria di residenza.

 

4.       In situazioni di emergenza-urgenza l’Azienda Sanitaria garantisce all’interno degli Istituti penitenziari un’adeguata risposta di primo soccorso per la tempestiva stabilizzazione del paziente detenuto, tramite il servizio medico interno ed i servizi territoriali di emergenza-urgenza, cui segue, ove occorra, l’invio immediato presso la struttura ospedaliera di riferimento territoriale. Analoga prestazione, esclusivamente in situazioni di emergenza-urgenza, viene garantita nei confronti delle persone comunque presenti all’interno dell’Istituto penitenziario. In nessun caso è configurabile una funzione di ‘pronto soccorso’ in carcere. Nei confronti del Corpo di polizia penitenziaria, al di fuori di tale previsione, sono garantite esclusivamente le prestazioni di cui all’Accordo Rep. Atti n. 51/CU del 29 ottobre 2009 e dei successivi protocolli in sede territoriale.

 

5.       Le Regioni, le Province autonome e le Aziende Sanitarie, attraverso una specifica programmazione, realizzata con il contributo dell’Amministrazione penitenziaria, garantiscono, sul proprio territorio ai detenuti con comorbilità complesse, tossicodipendenti, alcoldipendenti, soggetti con disagio/disturbo mentale, detenuti con patologie croniche o con disabilità che necessitano di un regime particolarmente assistito, cure adeguate in ambito detentivo, anche attraverso l’attivazione di sezioni dedicate.

 

6.       La pianificazione regionale della rete tiene conto di:

·         realtà esistente in termini di strutture e servizi,

·         capienza dell’istituto,

·         numero annuo di ingressi,

·         presenza media di detenuti,

·         territori a più alto tasso di criminalità,

·         sedi penitenziarie con particolari tipologie di detenuti,

·         istituti  penitenziari  attrezzati  con  specifiche  strutture  sanitarie  interne,  per  i  quali  sia predisposto un servizio di continuità assistenziale medica ed infermieristica presente h 24.

 

7.       La pianificazione regionale dei servizi destinati alla presa in carico dei detenuti con necessità  di particolare impegno assistenziale è orientata al modello organizzativo delle reti cliniche integrate “HUB & SPOKE” che prevede la concentrazione della casistica più complessa in un numero  limitato di centri (HUB). L’attività degli HUB è fortemente integrata, attraverso connessioni funzionali, con quella dei centri periferici (SPOKE). Nella ridefinizione del modello di rete assistenziale per le persone detenute, i servizi sanitari di riferimento possono essere sia intra che extrapenitenziari. A questo fine, le Regioni e le province autonome procedono alla:

 

§  Individuazione delle “sezioni sanitarie specializzate” all’interno delle strutture penitenziarie e verifica della loro coerenza rispetto al fabbisogno regionale. Con riferimento a tali strutture si utilizzano i termini di ‘trasferimento e permanenza’.

 

§  Individuazione di reparti di ricovero e degenza all’interno delle strutture ospedaliere: procedure definite quali ‘ricovero’ o ‘degenza’ possono riferirsi solo a specifici ‘reparti ospedalieri di medicina penitenziaria’ (ex ‘medicina protetta’). I ricoveri presso tali strutture sono attuati su disposizione della autorità giudiziaria (trasferimento per cure) che ne stabilisce il termine anche secondo le indicazioni dei sanitari del reparto ospedaliero. Le Regioni e le Province autonome si impegnano ad effettuare la mappatura dei posti di degenza previsti ai sensi dell’articolo 7 del d.l. 14 giugno 1993 n. 187, convertito nella legge n. 296/93, anche al fine di definire il fabbisogno standard dei posti letto per detenuti da attivare in ciascuna regione.

 

 

Art. 3

Accreditamento

 

  1. Nelle more del completamento del percorso di autorizzazione e accreditamento ai sensi della normativa vigente, i servizi sanitari operanti all’interno degli Istituti penitenziari rimangono attivi e funzionanti fino alla emanazione dell’atto di autorizzazione e di accreditamento istituzionale.
  2. La Amministrazione Penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e periferiche, la Regione e la ASL stipulano appositi protocolli d’intesa che stabiliscono il cronoprogramma degli eventuali lavori di adeguamento delle strutture di cui al comma 1.
  3. Come previsto dall’Accordo della Conferenza Unificata del 29 aprile 2009, sono a carico del Ministero della giustizia gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali concessi in uso al fine dell’erogazione delle prestazioni sanitarie. I suddetti interventi sono inseriti nel primo piano triennale utile di edilizia penitenziaria, per consentire il completamento dei procedimenti di autorizzazione e di accreditamento

 

Art. 4

La programmazione dei Servizi medici multiprofessionali integrati con sezioni dedicate e specializzate di assistenza intensiva

 

1.      In coerenza con i principi della regionalizzazione dell’assistenza sanitaria e della territorialità della pena, le Regioni e le Province autonome si dotano di un Servizio medico Multi-professionale Integrato con sezioni dedicate e specializzate di Assistenza Intensiva (S.A.I. - Tipo C1), di cui all’Allegato: ex ‘Centri Diagnostico-Terapeutici’ o ‘Centri Clinici’), anche stipulando specifici accordi con Regioni limitrofe che dispongono di siffatta modalità organizzativa. Tali centri erogano prestazioni di assistenza specialistica di cui al punto 4 dell’Allegato, le cui tipologie e volumi costituiscono il riferimento oggettivo per il riparto delle risorse statali appositamente destinate ai CDT;

 

2.      I Centri clinici attualmente in funzione sono: Bari “Francesco Rucci”, Genova “Marassi”, Messina, Milano “Opera”, Milano “San Vittore”, Napoli “Poggioreale – G. Salvia”, Napoli “Secondigliano”, Massa, Parma, Pisa “Don Bosco” (maschile e femminile), Roma “Regina Coeli”, Sassari, Torino ‘Lorusso e Cotugno’, Busto Arsizio. Sono in via di attivazione: Cagliari “Uta” e Catanzaro. L’accordo della Conferenza Unificata del 26 novembre 2009, recante “Strutture sanitarie nell’ambito del sistema penitenziario italiano”, è abrogato limitatamente alla lettera a), quarto capoverso, n.1, che definisce insopprimibili i centri clinici di Milano Opera, Parma, Pisa, Roma Regina Coeli e Napoli Secondigliano.

 

3.      L’apertura o la eventuale soppressione di S.A.I. viene programmata secondo un piano concordato tra le Autorità sanitarie regionali e l’Amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e periferiche.

 

Art.  5

Monitoraggio e armonizzazione 

 

1.       L’applicazione del presente Accordo è oggetto di:

a.        monitoraggio da parte del Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria che procede a verificare lo  stato  dell’offerta  sanitaria  negli istituti penitenziari alla data dell’entrata in vigore del presente accordo e, con  cadenza annuale, lo stato di realizzazione e il funzionamento delle Reti regionali dei servizi per l’assistenza sanitaria ai detenuti. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a fornire relazioni scritte ovvero a partecipare ad audizioni dirette;

b.        verifica della graduale progressiva armonizzazione dell’erogazione omogenea dei Livelli essenziali di assistenza sul territorio nazionale.

 

 

Art. 6

Criteri di appropriatezza

 

1.       Le Aziende Sanitarie sono titolari della gestione di tutte le attività dedicate alla tutela della salute della popolazione detenuta e dei bambini al seguito di madri detenute, laddove presenti. A tal fine dispongono che la propria organizzazione sia oggetto di un’attività di valutazione e miglioramento della qualità a cadenza almeno annuale. I servizi sanitari penitenziari adottano regolamenti coerenti con le linee guida di Società scientifiche, con indirizzi istituzionali o di gruppi di esperti per una buona pratica clinica nelle varie branche specialistiche. Gli aspetti più generali dell’assistenza (nuovo ingresso-presa in carico, protocolli operativi tra servizi medici e Ser.T. e D.S.M., attività specialistica, ricoveri ospedalieri, gestione emergenza-urgenza) sono affrontati secondo metodologie operative standard, note e condivise ai vari livelli del SSN. I criteri di efficienza, efficacia, appropriatezza e i Piani diagnostici terapeutici applicati sono definiti in accordo con le ASL territorialmente competenti.

 

 

Art. 7

Utilizzazione delle risorse aziendali da parte di terzi a fini di cura e/o medico- legali

 

1.         Secondo quanto previsto dal comma 11 dell’art. 11 della legge n. 354/75 e dal comma 7 dell’art. 17 del DPR 230/2000, la Direzione dell’IP, su richiesta del detenuto, può autorizzare l’ingresso in IP di medici di fiducia del detenuto stesso.

 

2.         Ferma restando la necessaria autorizzazione della Azienda sanitaria competente, per l’utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali d’uso è dovuto, nei casi di cui al comma 1, uno specifico corrispettivo a carico del detenuto medesimo.

 

3.         Con atto da definirsi in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:

·                      le modalità di rapporto tra il medico di fiducia e il SSN;

·                      i tempi e le modalità di utilizzo dei locali, beni strumentali e materiali, nonché i criteri omogenei per l’individuazione del corrispettivo dovuto dal detenuto.

 

 

Art. 8

Norma finanziaria

 

1.      A decorrere dall’esercizio finanziario 2016 i criteri di riparto delle risorse finanziarie assegnate alle Regioni e P.A. per la sanità penitenziaria tengono conto dell’attuazione del presente Accordo.

 

Art. 9

Norme finali

 

1.        Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire i contenuti del presente accordo entro 6 mesi dalla data di approvazione del medesimo, con propri atti di programmazione che declinino le modalità e i tempi di adeguamento, tenendo conto in modo complementare dell’attuale assetto organizzativo dei propri servizi laddove già operativi ed in aderenza ai modelli sanitari regionali.

 

2.    L’attuazione del presente accordo deve avvenire senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica; per la sua graduale attuazione le Regioni e le province autonome si avvalgono delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.