Conferenza Unificata


Intesa sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Segretariato generale, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legge 31 maggio n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento) (ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto legge 31 maggio n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Repertorio atti n

Repertorio atti n.     23/CU           del 3  marzo  2011

                                               LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 3 marzo  2011:

 

VISTO  l’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, il quale ha stabilito che, “per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso”;

 

VISTO l’articolo 18, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha disposto che, “con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e d'intesa con questa Conferenza, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 33 per cento e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all'accertamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, nonché le relative modalità di attribuzione”;

                             

VISTA la nota n. 3-249/UCL dell’11 gennaio 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Ufficio legislativo finanze, ha trasmesso lo schema di decreto predisposto  in attuazione di dette disposizioni legislative, provvedimento che, in data 13 gennaio 2011, è stato inviato alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, per l’esame di detto provvedimento, si sono tenute riunioni, a livello tecnico, il 26 gennaio 2011 ed il 9 febbraio 2011 nel corso delle quali sono stati concordati talune modifiche al testo, ad eccezione della proposta dei rappresentanti dell’ANCI di inserire un comma 5 all’articolo 2 in cui si prevede un accordo da sancire in sede di Conferenza Unificata relativamente alla procedura da seguire da parte delle Regioni alle quali, in base a quanto previsto dal comma 9 dell’articolo 18 del decreto-legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, spetta riconoscere ai Comuni le somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento; al riguardo, le Regioni hanno reso noto la propria contrarietà al suo accoglimento in quanto ad esse è riconosciuta una riserva legislativa/amministrativa riguardo l’attribuzione delle quote di gettito ai Comuni;

 

CONSIDERATO che, a conclusione dell’incontro, i rappresentanti del Ministero dell’economia e delle finanze si sono riservati di trasmettere una nuova versione del testo con le modifiche accolte in sede tecnica.

 

VISTA la nota n. 1197 del 18 febbraio 2011 con la quale detto Dicastero ha trasmesso una nuova formulazione dello schema di decreto che è stata inviata, il 21 febbraio 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che nella citata nota, con riferimento alla proposta dell’ANCI sopra richiamata, si ipotizzava una formulazione, sempre subordinata a specifici accordi da sancire in sede di Conferenza Unificata, del seguente tenore:

 “5. La procedura di fornitura dei dati indicata nel comma 3 si applica anche al fine di consentire l’attribuzione ai Comuni da parte delle Regioni a statuto ordinario e a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle somme dovute ai sensi del secondo periodo del comma 9, dell’articolo 18 del decreto legge n.78/2010.”

 

CONSIDERATO che per l’esame di detto provvedimento, è stata convocata una ulteriore riunione, a livello tecnico, il 24 febbraio 2011 alla quale non ha potuto partecipare l’ANCI che, però, ha inviato un documento di osservazioni nel quale tra l’altro, si chiedeva di aggiungere al comma 5 come sopra specificato le seguenti parole: “Le predette amministrazioni provvedono alle erogazioni di propria spettanza sulla base di atti propri dei rispettivi ordinamenti ed entro tempi coerenti con quanto previsto dal comma 3 per le erogazioni spettanti allo Stato.”

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro, i rappresentanti delle Amministrazioni statali hanno evidenziato perplessità sulla possibilità di inserire il citato comma 5 che risulterebbe eccedere l’oggetto del provvedimento in questione, mentre i rappresentanti delle Regioni hanno convenuto su tale valutazione, ribadendo la loro contrarietà per le ragioni già rappresentate in precedenza.

 

VISTA la nota n. 1345 del 25 febbraio 2011 con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, ha trasmesso una ulteriore formulazione del testo che è stato trasmesso, il 28 febbraio 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni, in relazione alla proposta formulata dall’ANCI sopra specificata, hanno ritenuto di potere esprimere avviso favorevole all’intesa convenendo che il provvedimento abbia efficacia limitata all’anno 2011 e con l’impegno a concludere specifici accordi con i Comuni, nell’ambito delle singole Regioni, al fine del riconoscimento delle somme dovute a titolo di partecipazione all’accertamento;

 

CONSIDERATO che, nei termini sopra indicati, l’ANCI ha espresso avviso favorevole all’intesa;

 

CONSIDERATO che l’UPI ha espresso avviso favorevole all’intesa;

 

ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni, delle Province e delle Comunità montane;

 

SANCISCE INTESA

                  

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 18, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sullo schema di decreto del Ministero dell’economia e finanze, Dipartimento delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Segretariato generale, concernente individuazione dei tributi su cui calcolare la quota pari al 33% e le sanzioni civili spettanti ai comuni che abbiano contribuito all’accertamento, trasmesso con nota n. 1345 del 25 febbraio 2011, dal Ministero dell’economia e delle finanze che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.  3 -  DAGL/51587/10.3.1

 

 

 

Il Segretario                                                                        Il Presidente

Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                            On.le Dott. Raffaele Fitto