Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del regolamento CE n. 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). (LAVORO, SALUTE E POLITICHE SOCIALI)
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Rep. n.
181/CSR del 29
ottobre 2009
Nell’odierna
seduta del 29
ottobre 2009
VISTO
l’articolo 117, comma 3, della Costituzione che annovera la “tutela della
salute” tra le materie di potestà legislativa concorrente;
VISTI gli
articoli 2, comma 1, lettera b) e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281 che attribuiscono a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire
accordi tra il Governo,
le Regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale
collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 3
febbraio 1997, n. 52, recante «attuazione della direttiva n. 92/32/CEE
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze
pericolose», e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO il decreto legislativo 14
marzo 2003, n. 65, recante «Attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n.
2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura
dei preparati pericolosi», e successive modificazioni;
VISTO il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente «la registrazione, la
valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH),
che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la
direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio
e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva
76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE,
93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE»;
VISTO l'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10,
convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46
recante «disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed
internazionali» che prevede che il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, designato autorità nazionale competente,
provveda d’intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Ministero dello sviluppo economico e il Dipartimento per le
politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri agli
adempimenti previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
VISTO il decreto 22 novembre 2007
del Ministro della salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12, del 15
gennaio 2008, recante «Piano di attività e utilizzo delle risorse finanziarie
di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46, riguardante gli adempimenti
previsti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)» ed in particolare il paragrafo 3 dell’allegato I;
VISTO il regolamento (CE) n.
440/2008 della Commissione del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di
prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTO il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
VISTA la
nota pervenuta il 14 luglio 2009 con la quale il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali, in attuazione delle predette disposizioni, ha
inviato, per l’esame di questa Conferenza, la proposta di accordo indicata in
oggetto;
CONSIDERATO
che, con lettera in data 16 luglio 2009, la predetta proposta è stata portata a
conoscenza delle Regioni e Province autonome;
RILEVATO
che, con nota del 21 luglio 2009, il Coordinamento della Commissione
salute delle Regioni ha espresso l’avviso tecnico favorevole;
CONSIDERATO che il punto in
oggetto, iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del
29 luglio 2009, non è stato esaminato su richiesta delle Regioni e delle
Province autonome;
ACQUISITO
l'assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome di Trento e di
Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei seguenti
termini:
La programmazione e l’organizzazione dei controlli ufficiali, di seguito «controlli» e le relative linee di indirizzo inerenti l’attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, di seguito «regolamento REACH», sono disciplinate in conformità delle disposizioni contenute nell’allegato A, parte integrante del presente accordo e nel rispetto della normativa concernente la classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott.
Raffaele Fitto