Conferenza Stato Regioni


Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per l’anno 2018, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. (SALUTE)


REPORT

Intesa, ai sensi dell’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui criteri di ripartizione delle somme per l’anno 2018, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale di cui all’articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

 

Rep. Atti n.   146/CSR      del 1 agosto 2018           

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 1 agosto 2018:

 

VISTO l’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017), che prevede, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), una specifica finalizzazione nell’ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale, pari a 75 milioni di euro per l’anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018, per il concorso al rimborso alle Regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del SSN da svolgere ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 543, della legge n. 208/2015, affidando ad una intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il compito di individuare i criteri sulla base dei quali ripartire detti importi in favore delle Regioni;

 

VISTO l’articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sulla base del quale le Regioni e le Province autonome sono chiamate a predisporre un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili;

 

VISTO il comma 543, del suddetto articolo 1, come successivamente modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, che prevede, in deroga a quanto previsto dal DPCM 6 marzo 2015 (Disciplina delle procedure concorsuali riservate per l’assunzione di personale precario del comparto sanità), che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2018 e concludere, entro il 31 dicembre 2019, procedure concorsuali straordinarie per l’assunzione di personale medico, tecnico-professionale e infermieristico, in coerenza con i contenuti dei piani di fabbisogno del personale elaborati dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi del comma 541 del medesimo articolo;

 

VISTA l’intesa Rep. Atti n. 40/CSR sancita il 30 marzo 2017, con la quale questa Conferenza nelle more della conclusione per tutte le Regioni della procedura di cui all’articolo 1, comma 541, della citata legge 28 dicembre 2018 n. 208, ha già provveduto all’individuazione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 75 milioni d euro per l’anno 2017, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire, a decorrere dall’anno 2018, la quota annua di 150 milioni di euro;

 

 

RITENUTO, pertanto, nelle more della conclusione per tutte le Regioni della procedura di cui all’articolo 1, comma 541, della citata legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevista per il 31 dicembre 2019, di provvedere con il presente provvedimento alla individuazione dei criteri sulla base dei quali ripartire la sola quota di 150 milioni di euro relativa all’anno 2018, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire, a decorre dall’anno 2019, le future quote;

 

VISTA la lettera del 25 luglio 2018, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di intesa indicato in oggetto, ai fini del perfezionamento dell’intesa da parte di questa Conferenza;

 

VISTA la nota del 27 luglio 2018, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha diramato alle Regioni e Province autonome il predetto documento con richiesta di assenso tecnico;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini:

 

CONSIDERATO:

 

-     che non si è conclusa da parte delle Regioni la trasmissione dei piani concernenti il fabbisogno di personale ai sensi del comma 541, dell’articolo 1, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, ai fini della conseguente valutazione da operarsi congiuntamente da parte del Tavolo di verifica degli adempimenti e del Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei LEA di cui agli articoli 12 e 9 dell’Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza Stato – Regioni (Rep. n. 2271);

-     quanto previsto all’articolo 20, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, con la legge 7 agosto 2016, n. 160, ove si fissa al 15 febbraio, a decorrere dall’anno 2017, il termine per il raggiungimento dell’intesa in Conferenza Stato-Regioni sulla proposta annuale di riparto del finanziamento per il SSN, anche al fine di consentire una rapida definizione del quadro programmatorio economico-finanziario per ogni Regione per l’anno 2018;

-     che l’iter per la formalizzazione della proposta di riparto per l’anno 2018, ha avuto un ritardo connesso all’individuazione delle regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni;

 

SI CONVIENE

 

 

sui criteri di ripartizione tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della somma pari a 150 milioni di euro per l’anno 2018, di cui all’articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nei termini di seguito indicati, rinviando ad una successiva intesa la definizione dei criteri sulla base dei quali ripartire la quota di 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019:

 

 

-     La ripartizione tra le Regioni e le Province autonome avviene in ragione della quota di accesso come risultante dalla ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard indistinto per l’anno 2018;

-     Restano ferme le norme vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento da parte delle Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano, ed in particolare la Regione Valle d’Aosta e le Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell’articolo 34, comma 3, della legge n. 724/1994, la Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 1, comma 144, della legge 662/1996 e la Regione Sardegna, ai sensi dell’articolo 1, comma 836, della legge n. 296/2006, provvedono al finanziamento del rispettivo fabbisogno, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato. Per la Regione Siciliana, ai sensi dell’articolo 1, comma 830, della citata legge n. 296/2006, si applica l’aliquota di partecipazione alla spesa sanitaria nella misura del 49,11%.