Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 e la ripartizione dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l’anno accademico 2011/2012. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 e la determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l’anno accademico 2011/2012.

 

Rep. n. 60/CSR del 15 marzo 2012

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del 15 marzo 2012:

 

VISTO l’articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, recante “Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli” ed, in particolare, le disposizioni del Titolo VI concernenti la formazione dei medici specialisti;

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che attribuisce a questa Conferenza la facoltà di sancire accordi tra il Governo e le regioni e le Province autonome, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che reca modifiche alla disciplina contenuta nel predetto decreto legislativo n. 368 del 1999 in materia di contratti di formazione specialistica dei medici;

 

VISTA la nota in data 27 febbraio 2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini del perfezionamento di un apposito accordo in questa Conferenza, una relazione concernente le proposte di determinazione del fabbisogno di medici specialisti e di ripartizione dei contratti di formazione indicate in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 1 marzo 2012, con la quale la predetta documentazione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 6 marzo 2012, i rappresentanti delle Regioni e delle Province autonome e quelli dei Ministeri interessati hanno congiuntamente elaborato uno schema di accordo concernente la determinazione del fabbisogno per il Servizio Sanitario Nazionale di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014 e la determinazione per ciascuna tipologia di specializzazione dei contratti di formazione specialistica a carico dello Stato per l’anno accademico 2011/2012;

 

RILEVATO che, nella predetta riunione, i rappresentanti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca hanno fatto riserva di valutare l’accoglibilità della proposta formulata dalle Regioni di inserimento nello schema medesimo dell’articolo 5, che contiene la previsione in base alla quale: “A decorrere dall’a.a. 2012-2013, l’assegnazione annuale dei contratti di formazione specialistica alle singole Università sarà oggetto di apposito accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni”;

 

VISTA la lettera del 7 marzo 2012, con la quale il più volte citato scherma di accordo è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Amministrazioni centrali interessate;

 

VISTA la lettera del 13 marzo 2012, con la quale il citato Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha proposto la seguente nuova formulazione dell’articolo 5 dello schema di accordo in parola: “Art. 5 - (Fabbisogno dei medici specialisti e Contratti alle Università) - A decorrere dall’a.a. 2012-2013, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni, nel rispetto delle reciproche attribuzioni come individuate dalla normativa vigente, si impegnano a identificare un percorso di costante confronto per la determinazione dei criteri di riferimento che saranno utilizzati per la quantificazione del fabbisogno di medici specializzandi e per il riparto dei relativi contratti tra le Università.”;  

 

VISTA la lettera, in pari data, con la quale la suddetta proposta di nuova formulazione del citato articolo 5 è stata portata a conoscenza delle Regioni e Province autonome e dei Ministeri interessati;

 

VISTA la lettera del 14 marzo 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato l’avviso tecnico favorevole sulla versione definitiva dello schema di accordo in oggetto come risultante dall’inserimento dell’articolo 5 più volte menzionato nella formulazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

 

 

 

PREMESSO CHE:

 

- ai sensi dell’art. 35, comma 1, del d.lgs. n. 368/99, la programmazione della formazione medico specialistica è definita su base triennale;

 

- nel corso dei prossimi anni, ferma restando la determinazione del fabbisogno globale di medici specialisti da formare, sarà necessaria una rimodulazione della ripartizione dei contratti;

 

- la Regione Veneto, in qualità di Coordinamento tecnico della Commissione salute, in riscontro della nota del Ministero della salute del 27.10.2010, n. prot. 45976-P, ha trasmesso, con le note del 7.6.2011, n. prot. 271728 e del 5 ottobre 2011, i documenti contenenti le tabelle relative alla rilevazione del fabbisogno nazionale dei medici specialisti da formare per il triennio 2011/2012 – 2012/2013 – 2013/2014, pari a complessive 8.438 unità per l’a.a. 2011/2012, ad 8.170 unità per l’a.a. 2012/2013 ed a 8.190 unità per l’a.a. 2013/2014;

 

- che la somma aritmetica dei dati riportati nelle tabelle di cui alla nota del 7.6.2011, relativa a ciascun anno accademico dà luogo, in realtà, ad un totale pari rispettivamente a 8.439 unità, 8.171 unità ed 8.190 unità, a causa del fatto che le schede di lavoro utilizzate dalle Regioni sono rappresentate da un foglio di calcolo elettronico, che prevede la possibilità di inserire valori decimali; ne consegue che i numeri interi riportati nella predetta nota del 7.6.2011 sono frutto di arrotondamenti per difetto o per eccesso all’unità più vicina;

 

- Il Ministero dell’economia e delle finanze, con nota del 27.12.2011, n. prot. 128216, ha reso noto che le disponibilità finanziarie stanziate per la formazione specialistica dell’a.a. 2011/2012 ammontano a € 562.101.876,00 ai quali vanno aggiunti € 76.891.120,82 quali residui rinvenienti dalla mancata assegnazione di contratti relativi al precedente a.a. 2010/2011 e che, pertanto, con una somma complessiva di € 638.992.997,10 per l’a.a. 2011/2012 si potranno finanziare complessivi n. 21.924 contratti di formazione specialistica a carico dello Stato, di cui n. 5.000 riferiti al primo anno di corso;

 

- la categoria destinataria della norma di cui al comma 4 dell’art. 35, del d.lgs. n. 368/1999 è da individuarsi nel personale medico titolare di rapporto a tempo indeterminato con strutture pubbliche e private accreditate del Servizio sanitario nazionale, diverse da quelle inserite nella rete formativa;

 

 

 

SI CONVIENE

 

 

 

 

 

ART. 1

(Premessa)

 

La determinazione del fabbisogno del numero globale di medici specialisti da formare nelle scuole di specializzazione nel triennio 2011/2012 – 2012/2013 e 2013/2014, sulla base degli elementi acquisiti dalle Regioni e dalle Province autonome è pari a 8.438 unità per l’a.a. 2011/2012, ad 8.170 unità per l’a.a. 2012/2013 ed a 8.190 unità per l’a.a. 2013/2014 suddivisi nelle tre aree funzionali di chirurgia, dei servizi e di medicina, come risulta dalle Tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente Accordo e facenti parte integrante dello stesso.

 

Le risorse disponibili consentono per l’a.a. 2011/2012 il finanziamento a carico del bilancio dello Stato di n. 5.000 contratti di formazione specialistica, ripartiti come specificato nella allegata Tabella n. 4, con uno scostamento di n. 3.438 contratti rispetto al fabbisogno evidenziato dalle Regioni e dalle Province autonome per il medesimo anno accademico 2011/2012.

 

Nell’a.a. 2012/2013 e nell’a.a. 2013/2014 si procederà ad una rimodulazione della ripartizione dei contratti per le finalità specificate in premessa.

 

Art. 2

(Criteri metodologici)

 

In considerazione dello scostamento rilevato tra le esigenze regionali e quelle che possono essere concretamente soddisfatte con le risorse statali a ciò destinate, si concorda sulla necessità di garantire in via prioritaria le esigenze manifestate da ciascuna Regione o Provincia autonoma tramite la comunicazione annuale dei fabbisogni.

 

Si concorda, altresì, sulla metodologia adottata per la determinazione del riparto, che, nell’applicazione di un algoritmo, ha tenuto conto delle seguenti variabili:

a)       Tasso di turn over dei medici del Servizio sanitario nazionale desunto dal Conto Annuale dello Stato per l’anno 2010, che è pari al 5,4%;

b)       Fabbisogno regionale, espresso in termini di variazione percentuale rispetto all’analogo dato riferito all’a.a. precedente;

c)       Esclusione dalla applicazione dell’algoritmo delle specializzazioni in medicina di emergenza ed urgenza, in medicina termale, in statistica sanitaria in quanto di nuova istituzione o attivazione nonchè di quella in radioterapia in considerazione della non significatività del dato riferito al turnover. Per tali scuole si è ritenuto, pertanto, opportuno attribuire un numero di contratti pari a quelli dell’anno accademico 2010/2011.

 

 

Art. 3

(Contratti di formazione aggiuntivi)

 

Tenuto conto che il numero dei contratti finanziati dallo Stato non consente di soddisfare il fabbisogno concordato, resta ferma la possibilità di finanziare, nei limiti del predetto fabbisogno, ulteriori contratti di formazione specialistica con risorse regionali o di altri soggetti.

 

Art. 4

(Periodi di formazione specialistica all’estero)

 

Con riferimento all’art. 40, comma 6 del d.lgs. n. 368 del 17.8.1999, si concorda che i periodi di formazione specialistica che i medici possono svolgere anche in strutture sanitarie di paesi stranieri, nell’ambito dei rapporti di collaborazione didattico - scientifica, non possano essere superiori a diciotto mesi

 

Art. 5

(Fabbisogno dei medici specialisti e Contratti alle Università)

 

A decorrere dall’a.a. 2012-2013, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero della Salute e la Conferenza Stato Regioni, nel rispetto delle reciproche attribuzioni come individuate dalla normativa vigente, si impegnano a identificare un percorso di costante confronto per la determinazione dei criteri di riferimento che saranno utilizzati per la quantificazione del fabbisogno di medici specializzandi e per il riparto dei relativi contratti tra le Università.

 

 

 

 

                         IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

             Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi