Conferenza Unificata


Schema di d.p.c.m. recante regole tecniche in materia di generazione apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3 lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del d.lvo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale.


APPUNTO

 

Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32 comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale

Parere, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale.

 

Repertorio atti n. 11  del 19  gennaio 2012

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 19  gennaio 2012:

 

VISTO l’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, il quale prevede che  le regole tecniche per la formazione, per la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione  temporale dei documenti informatici, nonché quelle in materia di generazione, apposizione e verifica di qualsiasi  tipo di firma elettronica avanzata, siano dettate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con i Ministri competenti, sentita questa Conferenza;

 

VISTO lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, recante il Codice dell’amministrazione digitale, pervenuto, con nota n. 544/11/UL/P-7.400 del 12 ottobre 2011, dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e diramato, il 14 ottobre 2011, alle Regioni ed agli Enti locali;  

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, il 9 novembre 2011, si è tenuta  una riunione  a livello tecnico, nel corso della quale il coordinamento interregionale in materia informatica ha formulato avviso tecnico favorevole al testo del provvedimento, condizionato all’accoglimento di una serie di emendamenti riguardanti in particolare gli articoli: 1 (Definizioni), 5 (Caratteristiche delle chiavi), 14 (Verifica delle firme elettroniche qualificate e digitali), 55 (Disposizioni generali), 56 (Caratteristiche delle soluzioni di firma elettronica avanzata), 57 Obblighi a carico dei soggetti che rogano soluzioni di firma elettronica avanzata), 58 (Soggetti che realizzano soluzioni di firma elettronica avanzata a favore di terzi) e 61(Soluzioni di firma elettronica avanzata), contenuti in un documento che è stato consegnato;

 

CONSIDERATO che, nella citata riunione, i rappresentanti dell’ANCI hanno preso atto delle richieste emendative presentate dalle Regioni, riservandosi di verificarne la condivisibilità dal punto di vista tecnico;

 

 

VISTA la nota n. 611/11/UL/P con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione ha trasmesso la nuova formulazione dello schema di decreto in esame, diramata alle Regioni ed agli Enti locali, il data 15 novembre 2011, che recepisce i seguenti emendamenti concordati in sede tecnica:

-          art. 1, “Definizioni”, al comma 1, è aggiunta  la lettera t) “soluzioni di firma elettronica avanzata: soluzioni strumentali alla generazione e alla verifica della firma elettronica avanzata di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q-bis) del codice;

-          art. 5, “Caratteristiche generali delle chiavi”, al comma 4, è aggiunta la lettera e) “chiavi destinate alla sottoscrizione del separato certificato di attributo.”;

-          art. 61 “Soluzioni di firma elettronica avanzata”,

-  al comma 2, sono aggiunte le parole “L’utilizzo di .. “ prima della parola “Carta di Identità Elettronica”;  è aggiunto il comma 5 “I certificatori accreditati che emettono certificati per gli strumenti di cui al comma 2 rendono disponibili strumenti di verifica di firma”;

-  al comma 6, è aggiunta la parola “elabora” dopo la parola “,DigitPa”;

 

VISTA la nota prot. 654/11/UL/P del 22 dicembre 2011 con la quale l’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione ha trasmesso lo schema di decreto in esame nella nuova formulazione integrata dalle osservazioni formulate dal Garante per la protezione dei dati personali, diramato alle Regioni ed agli Enti locali il 29 dicembre 2011;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza le Regioni e gli Enti locali  hanno espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in esame, nella formulazione trasmessa, in data 22 dicembre 2011, dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;  

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

 

 

ai sensi dell’articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, trasmesso, con nota n. 654/11/UL/P del 22 dicembre 2011, dall’Ufficio legislativo del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

 

 

 

Il Segretario                                                                   Il Presidente

        Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                              Dott. Piero Gnudi