Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l’anno 2010, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. (SALUTE)
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Intesa, ai sensi dell’articolo
115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
Rep. Atti
n. 227/ CSR del 21 dicembre 2011
Nella odierna
seduta del 21 dicembre 2011;
VISTO l’articolo 115, comma 1, lett.
a) del decreto legislativo
VISTA la legge 1°
aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che all’art. 10, comma 1, dispone
che le Regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2
dicembre 1975, n. 644, istituiscano un centro regionale per i trapianti ovvero,
in associazione tra esse, un centro interregionale, individuandone al comma 6
le relative funzioni;
VISTA
la citata legge n. 91 del 1999 che, a decorrere dall’anno 1999, agli articoli
10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, autorizza
rispettivamente la spesa annua, in vecchie lire:
-
di 4.200 milioni, per l’istituzione e il funzionamento dei predetti centri
regionali e interregionali;
-
di 50 milioni, per consentire l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle strutture;
- di 2.450 milioni da destinare per il funzionamento delle
strutture accreditate dalle Regioni individuate idonee ad effettuare
i trapianti di organi e di tessuti, nonché delle strutture accreditate per i
prelievi e di quelle per la conservazione dei tessuti prelevati;
-
di 200 milioni, a rimborso
delle spese aggiuntive per il trasporto dei feretri;
VISTO l’articolo 2, comma 109, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio
VISTA la proposta di riparto dei fondi per l’anno 2011, per
un importo complessivo pari a € 125.551,00, corrispondente
al relativo stanziamento sul pertinente capitolo di bilancio, elaborata dal
Ministero della salute, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti, per le
finalità e in attuazione dei predetti articoli, trasmessa a questa Conferenza
con nota in data 20 dicembre 2011 e diramata alle Regioni e Province autonome
con nota in pari data;
CONSIDERATO che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze ha precisato che, ai
sensi e per gli effetti del richiamato articolo 2, comma 109, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, la quota riferita al territorio delle Province di Trento
e Bolzano è resa indisponibile;
ACQUISITO, in corso di seduta,
l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in
esame, come da Allegato sub A, parte integrante del presente atto;
nei termini
di cui in premessa, sulla proposta pervenuta dal Ministero della salute, con
nota in data 20 dicembre 2011, di assegnazione alle Regioni, per l’anno 2011,
dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17,
comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, come da Allegato sub A, parte
integrante del presente atto.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE