Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l’anno 2010, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91. (SALUTE)
Intesa ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112


Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett

Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  sulla proposta del Ministero della salute di assegnazione alle Regioni, per l’anno 2011, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91.

 

Rep. Atti n.      227/ CSR           del 21 dicembre 2011

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 21 dicembre 2011;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che, nel definire i compiti e le funzioni amministrative in tema di sanità conservati allo Stato, stabilisce che l’adozione dei piani di settore aventi rilievo ed applicazione nazionali, nonché il riparto delle relative risorse alle Regioni, avviene previa intesa in questa Conferenza;

 

VISTA la legge 1° aprile 1999, n. 91, recante disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti, che all’art. 10, comma 1, dispone che le Regioni, qualora non abbiano già provveduto ai sensi della legge 2 dicembre 1975, n. 644, istituiscano un centro regionale per i trapianti ovvero, in associazione tra esse, un centro interregionale, individuandone al comma 6 le relative funzioni;

 

VISTA la citata legge n. 91 del 1999 che, a decorrere dall’anno 1999, agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, autorizza rispettivamente la spesa annua, in vecchie lire:

- di 4.200 milioni, per l’istituzione e il funzionamento dei predetti centri regionali e interregionali;

- di 50 milioni, per consentire l’esercizio delle funzioni di coordinamento delle strutture;

- di 2.450 milioni da destinare per il funzionamento delle strutture accreditate dalle Regioni individuate idonee ad effettuare i trapianti di organi e di tessuti, nonché delle strutture accreditate per i prelievi e di quelle per la conservazione dei tessuti prelevati;

- di 200 milioni, a  rimborso delle spese aggiuntive per il trasporto dei feretri;

 

VISTO l’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, ha abrogato gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, con ciò disponendo che dette Province autonome non partecipino alla ripartizione di finanziamenti statali;

 

VISTA la proposta di riparto dei fondi per l’anno 2011, per un importo complessivo pari a € 125.551,00, corrispondente al relativo stanziamento sul pertinente capitolo di bilancio, elaborata dal Ministero della salute, su indicazione del Centro Nazionale Trapianti, per le finalità e in attuazione dei predetti articoli, trasmessa a questa Conferenza con nota in data 20 dicembre 2011 e diramata alle Regioni e Province autonome con nota in pari data;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha precisato che, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, la quota riferita al territorio delle Province di Trento e Bolzano è resa indisponibile;

 

ACQUISITO, in corso di seduta, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province autonome sulla proposta in esame, come da Allegato sub A, parte integrante del presente atto;

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

nei termini di cui in premessa, sulla proposta pervenuta dal Ministero della salute, con nota in data 20 dicembre 2011, di assegnazione alle Regioni, per l’anno 2011, dei fondi di cui agli articoli 10, comma 8, 12, comma 4, 16, comma 3 e 17, comma 2, della legge 1° aprile 1999, n. 91, come da Allegato sub A, parte integrante del presente atto.

 

 

 

 

                       IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi