Conferenza Unificata


Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) Codice sito: 4.2/2013/19 (Servizio I) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


CONFERENZA UNIFICATA

Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica.

Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio atti n. 11/CU del  6 febbraio 2014

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014;

VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, che, al Titolo IV, il quale dispone le norme generali in materia di edilizia e attrezzature scolastiche;

 

VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante: “Norme in materia di edilizia scolastica”, in particolare l’articolo 7 che istituisce l’anagrafe dell’edilizia scolastica (AES);

 

VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999 che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema generale del progetto dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ad oggetto: "Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica e attivazione di un sistema telematico per l'aggiornamento costante e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni";

 

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l’altro, che qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e fruibile ad altre Amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Amministrazione richiedente;

 

VISTA l’Intesa tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come sancita da questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2013 (repertorio atti n. 84/CU del 1° agosto 2013);

 

ATTESO che il sistema nazionale dell'anagrafe dell'edilizia scolastica, prevede due componenti: una centrale "SNAES" che garantisce al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita in “nodi regionali” denominata ARES che assicura la programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli Enti locali stessi;

 

Considerato che occorre procedere ad un aggiornamento del Decreto Ministeriale 16 giugno 1999 sopra richiamato nelle parti che riguardano:

·         la metodologia e la modalità di rilevazione dei dati;

·         il set informativo dei dati con relativo tracciato record oggetto di rilevazione;

 

VISTA la nota con la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, ha trasmesso una proposta di accordo in materia di anagrafe dell’edilizia scolastica, per il conseguimento delle finalità di cui al citato articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riportato nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante, documento diramato, in data 11 dicembre 2013, alle Regioni e agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, nella riunione del 17 dicembre 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno convenuto su alcune modifiche al documento;

 

CONSIDERATO che, a seguito di tale riunione, è pervenuto dalle Regioni, il 17 dicembre 2013, il testo finale dell’accordo in argomento, con le modifiche concordate in sede tecnica, che è stato diramato alle Regioni e agli Enti locali, con nota del 18 dicembre 2013; 

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014, che non si sono tenute;

 

CONSIDERATO che l’Ufficio di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, con nota n. 0003028 del 6 febbraio 2014, nel precisare che il punto 2.2 dell’Allegato tecnico risultava contenere un errore materiale, ha fatto pervenire l’Allegato stesso nella sua formulazione corretta;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali, hanno espresso il loro avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo indicato in oggetto e dell’allegato tecnico, parte integrante, come indicato in premessa;

 

ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, degli Enti locali;

IL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, LANCI E LUPI

                 

  Per i motivi indicati:

concordano

  quanto segue:

Articolo 1

(Obiettivi e finalità)

      1. Il presente Accordo definisce l’architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi     tra le diverse articolazioni dell’Anagrafe per l’Edilizia Scolastica per il conseguimento delle          finalità di cui all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 come riportato nell'Allegato             Tecnico, parte integrante del presente Accordo.

 

     2. La base dati dell’architettura di sistema, di cui al precedente comma, costituirà il       riferimento per tutti i soggetti istituzionali, ognuno nel rispetto delle proprie competenze, per       l’esercizio delle funzioni programmatorie di settore al fine di utilizzare in modo efficace ed          efficiente le risorse disponibili per gli interventi sulle strutture scolastiche.

 

 

Articolo 2

 (Profili di responsabilità)

1.     Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle leggi, titolari e/o fruitori dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei sistemi di sicurezza adottati.

2.     Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome e gli ulteriori soggetti individuati dall’osservatorio di cui al successivo art. 4, identificano, all’interno della propria organizzazione, le strutture ed i relativi incaricati sui quali si attestano i profili di responsabilità per l’accesso all’Anagrafe Edilizia Scolastica.

3.     L’ambito di competenza dei soggetti, come indicati al precedente comma 2, riguarda i dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul rispettivo territorio.

 

Articolo 3

(Funzioni)

1.     Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche autonome partecipano alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze definite dalla normativa di riferimento. In particolare:

-  il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca:

a) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il supporto informatico realizzato nel corso dell’anno 2005 e che ne facciano richiesta, i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero, al fine di consentire alle Regioni ed alle Province autonome la creazione di un proprio “nodo regionale” dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni tecnologiche già esistenti.

b) indica, all’interno della propria struttura (Direzioni scolastiche regionali e provinciali, etc.), i nominativi degli incaricati che hanno accesso ai dati di propria competenza, al fine di verificarne il contenuto;

c) trasmette alle Regioni ed alle Province autonome i dati anagrafici con i relativi codici meccanografici di identificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado (compreso il set informativo anagrafico delle Istituzioni Scolastiche) esistenti e "attive", secondo le modalità e la tempistica descritta nell’Allegato Tecnico, anche al fine di agevolare la fondamentale relazione tra gli “edifici/punti di erogazione del servizio scolastico”;

d) mette a disposizione delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle Province:

·    i dati relativi agli edifici scolastici comunque rilevati nel corso degli ultimi anni;

·    un servizio di consultazione dei dati, anche in forma aggregata, raccolti a livello  nazionale.

- le Regioni e le Province autonome:

a)            si dotano, dove ancora non avvenuto, di un proprio sistema di Anagrafe;

b)            adeguano il “nodo regionale” esistente alla nuova architettura di sistema;  

c)            trasmettono al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso le modalità di cui all’Allegato Tecnico, il sottoinsieme dei dati definiti e contenuti nel “nodo regionale” dello SNAES;

d)            supportano i Comuni, le Province e, laddove necessario, le Istituzioni Scolastiche autonome nel costruire, aggiornare, manutenere, implementare e consultare il “nodo regionale” dello SNAES;

e)            forniscono gli accessi per le porzioni di dati di competenza e secondo l’uso per cui hanno titolo, ai vari uffici regionali, agli Enti locali, alle Istituzioni Scolastiche autonome ed ai nominativi forniti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca..

 

2.     Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome accedono ai dati presenti nelle forme e modalità stabilite come specificato nell’Allegato Tecnico. L’accesso all’anagrafe e ai dati contenuti è garantito anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’ANCI ed all’UPI. L’Osservatorio, di cui al successivo art. 4, individua gli ulteriori soggetti e le rispettive modalità di accesso.

 

3.     Qualora le Regioni non si dotino di un proprio sistema di Anagrafe dell'Edilizia Scolastica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, in via sostitutiva, ad assicurare le azioni necessarie alla realizzazione di un "nodo regionale", utilizzando forme di riuso dei "nodi regionali" già esistenti.

 

Articolo 4

(Aggiornamento e manutenzione)

1.     L’aggiornamento e la manutenzione delle modalità di gestione dei flussi informativi di cui al presente Accordo saranno monitorate, con cadenza periodica, dall’Osservatorio per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n. 23 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di verificare la funzionalità del sistema nel suo complesso e garantire una adeguata corrispondenza informativa tra le diverse articolazioni dei “nodi regionali”.

 

Articolo 5

(Norma finanziaria)

1.     Dall’attuazione del presente Accordo non devono derivare ulteriori oneri per Comuni e Province.

Articolo 6

(Disposizioni finali e transitorie)

 

1.     Entro sei mesi dalla data di approvazione dei tracciati record, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province autonome si impegnano a realizzare in accordo  con gli Enti locali, il sistema di interscambio dei dati, in piena conformità alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema pubblico di connettività, come previste dal Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo le modalità stabilite nell’Allegato Tecnico.

 

2.     Nei successivi sei mesi, l’Osservatorio per l'edilizia scolastica verifica la funzionalità del sistema, dei servizi realizzati e la sua conformità alle regole tecniche stabilite.

 

3.    Nel caso in cui gli Enti locali non garantiscano il sottoinsieme dei dati definiti dalla “Scheda Edificio scolastico”, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca  può provvisoriamente disporre, sentita la Regione competente, l’aggiornamento e l’implementazione dei dati sul “nodo regionale” tramite le singole Istituzioni Scolastiche autonome/Uffici Scolastici Regionali.