Conferenza Unificata
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica. (ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA) Codice sito: 4.2/2013/19 (Servizio I) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Accordo tra Governo, Regioni ed Enti locali sul
sistema nazionale delle anagrafi dell’edilizia scolastica.
Accordo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lett.
c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Repertorio atti n. 11/CU del 6 febbraio 2014
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nella odierna seduta del 6 febbraio 2014;
VISTO l’articolo 9, comma 2, lett. c) del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che questa Conferenza
promuove e sancisce accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità
montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, che, al Titolo IV, il quale dispone le norme generali in materia di
edilizia e attrezzature scolastiche;
VISTA la legge 11 gennaio 1996, n. 23, recante:
“Norme in materia di edilizia scolastica”, in particolare l’articolo 7 che
istituisce l’anagrafe dell’edilizia scolastica (AES);
VISTO il decreto ministeriale 16 giugno 1999
che, ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 23 del 1996, approva lo schema
generale del progetto dell'anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica ad
oggetto: "Realizzazione della nuova anagrafe nazionale dell'edilizia
scolastica e attivazione di un sistema telematico per l'aggiornamento costante
e continuo dei dati da parte di Istituzioni scolastiche, uffici periferici del
Ministero della pubblica istruzione, Comuni, Province e Regioni";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82, il quale regola i rapporti tra le Pubbliche Amministrazioni in materia di
riuso di programmi applicativi informatici e che prevede, tra l’altro, che
qualunque dato trattato da una pubblica Amministrazione sia reso accessibile e
fruibile ad altre Amministrazioni quando l’utilizzazione del dato sia
necessaria per lo svolgimento di compiti istituzionali dell’Amministrazione
richiedente;
VISTA l’Intesa tra il Governo e le Regioni e
Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali sull’attuazione dei
piani di edilizia scolastica formulati ai sensi dell’articolo 11, commi 4-bis e
seguenti, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 170, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, così come sancita da
questa Conferenza nella seduta del 1° agosto 2013 (repertorio atti n. 84/CU del
1° agosto 2013);
ATTESO che il sistema nazionale dell'anagrafe
dell'edilizia scolastica, prevede due componenti: una centrale
"SNAES" che garantisce al Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca, le conoscenze necessarie all'adempimento della sua missione
istituzionale di indirizzo, pianificazione e controllo e un'altra, distribuita
in “nodi regionali” denominata ARES che assicura la programmazione, a livello
regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su base
provinciale, comunale e di singola unità scolastica, in un quadro di
integrazione e condivisione delle informazioni con i sistemi informativi degli
Enti locali stessi;
Considerato che occorre
procedere ad un aggiornamento del Decreto Ministeriale 16 giugno 1999 sopra
richiamato nelle parti che riguardano:
·
la
metodologia e la modalità di rilevazione dei dati;
·
il
set informativo dei dati con relativo tracciato record oggetto di rilevazione;
VISTA la nota con la quale la Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome, ha trasmesso una proposta di accordo
in materia di anagrafe dell’edilizia
scolastica, per il conseguimento delle finalità di cui al citato
articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, riportato nell’allegato tecnico
che ne costituisce parte integrante, documento
diramato, in data 11 dicembre 2013, alle Regioni e agli Enti locali;
CONSIDERATO che, nella riunione del 17
dicembre 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell’ANCI, dell’UPI, del Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dell’economia e
delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, hanno
convenuto su alcune modifiche al documento;
CONSIDERATO che, a seguito di tale riunione,
è pervenuto dalle Regioni, il 17 dicembre 2013, il testo finale dell’accordo in
argomento, con le modifiche concordate in sede tecnica, che è stato diramato
alle Regioni e agli Enti locali, con nota del 18 dicembre 2013;
CONSIDERATO che
l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza
del 19 dicembre 2013 e del 23 gennaio 2014, che non si sono tenute;
CONSIDERATO che l’Ufficio
di Gabinetto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca,
con nota n. 0003028 del 6 febbraio 2014, nel precisare che il punto 2.2
dell’Allegato tecnico risultava contenere un errore materiale, ha fatto
pervenire l’Allegato stesso nella sua formulazione corretta;
CONSIDERATO che,
nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti
locali, hanno espresso il loro avviso favorevole al perfezionamento dell’accordo
indicato in oggetto e dell’allegato tecnico, parte integrante, come indicato in
premessa;
ACQUISITO, pertanto, l’assenso del Governo, delle Regioni, degli
Enti locali;
IL MINISTERO
DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA,
IL MINISTERO
DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI, LE REGIONI E LE PROVINCE
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, L’ANCI
E L’UPI
Per i motivi indicati:
concordano
quanto segue:
Articolo
1
(Obiettivi e finalità)
1. Il presente Accordo definisce
l’architettura di sistema per lo scambio dei flussi informativi tra le diverse articolazioni dell’Anagrafe
per l’Edilizia Scolastica per il conseguimento delle finalità di cui all’articolo 7 della legge 11 gennaio 1996,
n. 23 come riportato nell'Allegato Tecnico,
parte integrante del presente Accordo.
2. La base dati dell’architettura di
sistema, di cui al precedente comma, costituirà il riferimento per tutti i soggetti istituzionali, ognuno nel
rispetto delle proprie competenze, per l’esercizio
delle funzioni programmatorie di settore al fine di utilizzare in modo efficace
ed efficiente le risorse
disponibili per gli interventi sulle strutture scolastiche.
Articolo 2
(Profili di responsabilità)
1.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le
Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome
sono, ciascuno per le funzioni attribuite dalle leggi, titolari e/o fruitori
dei dati e responsabili delle finalità e modalità del loro utilizzo, nonché dei
sistemi di sicurezza adottati.
2.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, le Province,
i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome e gli ulteriori soggetti
individuati dall’osservatorio di cui al successivo art. 4, identificano,
all’interno della propria organizzazione, le strutture ed i relativi incaricati
sui quali si attestano i profili di responsabilità per l’accesso all’Anagrafe
Edilizia Scolastica.
3.
L’ambito
di competenza dei soggetti, come indicati al precedente comma 2, riguarda i
dati relativi agli edifici scolastici di proprietà o in uso che insistono sul
rispettivo territorio.
Articolo 3
(Funzioni)
1.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le
Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni scolastiche autonome
partecipano alla realizzazione dello SNAES nelle modalità e per le competenze
definite dalla normativa di riferimento. In particolare:
- il Ministero dell’istruzione, dell’università
e della ricerca:
a) mette a
disposizione delle Regioni e delle Province autonome che ancora utilizzano il
supporto informatico realizzato nel corso dell’anno 2005 e che ne facciano
richiesta, i dati presenti presso il sistema informativo del Ministero, al fine
di consentire alle Regioni ed alle Province autonome la creazione di un proprio
“nodo regionale” dello SNAES, possibilmente attraverso il riuso di soluzioni
tecnologiche già esistenti.
b) indica,
all’interno della propria struttura (Direzioni scolastiche regionali e
provinciali, etc.), i nominativi degli incaricati che hanno accesso ai dati di
propria competenza, al fine di verificarne il contenuto;
c) trasmette alle
Regioni ed alle Province autonome i dati anagrafici con i relativi codici
meccanografici di identificazione di tutte le scuole di ogni ordine e grado
(compreso il set informativo anagrafico delle Istituzioni Scolastiche)
esistenti e "attive", secondo le modalità e la tempistica descritta
nell’Allegato Tecnico, anche al fine di agevolare la fondamentale relazione tra
gli “edifici/punti di erogazione del servizio scolastico”;
d) mette a
disposizione delle Regioni e delle Province autonome, dei Comuni e delle
Province:
· i dati relativi agli
edifici scolastici comunque rilevati nel corso degli ultimi anni;
· un servizio di
consultazione dei dati, anche in forma aggregata, raccolti a livello nazionale.
- le Regioni e le
Province autonome:
a)
si
dotano, dove ancora non avvenuto, di un proprio sistema di Anagrafe;
b)
adeguano
il “nodo regionale” esistente alla nuova architettura di sistema;
c)
trasmettono
al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, attraverso le
modalità di cui all’Allegato Tecnico, il sottoinsieme dei dati definiti e
contenuti nel “nodo regionale” dello SNAES;
d)
supportano
i Comuni, le Province e, laddove necessario, le Istituzioni Scolastiche
autonome nel costruire, aggiornare, manutenere, implementare e consultare il
“nodo regionale” dello SNAES;
e)
forniscono
gli accessi per le porzioni di dati di competenza e secondo l’uso per cui hanno
titolo, ai vari uffici regionali, agli Enti locali, alle Istituzioni
Scolastiche autonome ed ai nominativi forniti dal Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca..
2.
Il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le
Province autonome, le Province, i Comuni e le Istituzioni Scolastiche autonome
accedono ai dati presenti nelle forme e modalità stabilite come specificato
nell’Allegato Tecnico. L’accesso all’anagrafe e ai dati contenuti è garantito
anche al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all’ANCI ed all’UPI.
L’Osservatorio, di cui al successivo art. 4, individua gli ulteriori soggetti e
le rispettive modalità di accesso.
3.
Qualora
le Regioni non si dotino di un proprio sistema di Anagrafe dell'Edilizia
Scolastica, entro sei mesi dalla sottoscrizione del presente Accordo, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, in via sostitutiva,
ad assicurare le azioni necessarie alla realizzazione di un "nodo
regionale", utilizzando forme di riuso dei "nodi regionali" già
esistenti.
Articolo 4
(Aggiornamento e manutenzione)
1.
L’aggiornamento
e la manutenzione delle modalità di gestione dei flussi informativi di cui al
presente Accordo saranno monitorate, con cadenza periodica, dall’Osservatorio
per l’edilizia scolastica di cui all’articolo 6 della legge 11 gennaio 1996, n.
23 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di verificare la
funzionalità del sistema nel suo complesso e garantire una adeguata
corrispondenza informativa tra le diverse articolazioni dei “nodi regionali”.
Articolo 5
(Norma finanziaria)
1.
Dall’attuazione
del presente Accordo non devono derivare ulteriori oneri per Comuni e Province.
Articolo 6
(Disposizioni finali e transitorie)
1.
Entro
sei mesi dalla data di approvazione dei tracciati record, il Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le Regioni e le Province
autonome si impegnano a realizzare in accordo
con gli Enti locali, il sistema di interscambio dei dati, in piena
conformità alle regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del sistema
pubblico di connettività, come previste dal Codice dell’Amministrazione
Digitale, secondo le modalità stabilite nell’Allegato Tecnico.
2.
Nei
successivi sei mesi, l’Osservatorio per l'edilizia scolastica verifica la
funzionalità del sistema, dei servizi realizzati e la sua conformità alle
regole tecniche stabilite.
3.
Nel
caso in cui gli Enti locali non garantiscano il sottoinsieme dei dati definiti
dalla “Scheda Edificio scolastico”, il Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca può
provvisoriamente disporre, sentita la Regione competente, l’aggiornamento e
l’implementazione dei dati sul “nodo regionale” tramite le singole Istituzioni
Scolastiche autonome/Uffici Scolastici Regionali.