Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, concernente la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari in attuazione dell’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (SALUTE – ECONOMIA E FINANZE)
Intesa ai sensi dell’articolo 11, comma 2, dell’Intesa del 3 dicembre 2009 (Rep. n. 243/CSR) concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012.


Rep

Rep. Atti n. 157/CSR del 23 settembre 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 23 settembre 2010

 

VISTO l’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che dispone che con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura, degli istituti zooprofilattici e delle aziende ospedaliere universitarie;

 

VISTA l’Intesa di questa Conferenza del 3 dicembre 2009 (Rep. n. 243/CSR)  concernente il nuovo Patto per la salute 2010-2012 che, all’articolo 11, prevede:

- al comma 1, che in funzione della necessità di garantire nel settore sanitario il coordinamento della funzione di governo della spesa e il miglioramento della qualità dei relativi dati contabili e gestionali e delle procedure sottostanti alla loro produzione e rappresentazione, anche in relazione all’attuazione del federalismo fiscale, le Regioni e le Province autonome si impegnano a garantire l’accertamento della qualità delle procedure amministrativo-contabili sottostanti alla corretta contabilizzazione dei fatti aziendali,  nonché la qualità dei dati contabili. A tal fine:a) le regioni effettuano una valutazione straordinaria dello stato delle procedure amministrativo contabili, con conseguente certificazione della qualità dei dati contabili delle aziende e del consolidato regionale relativi all’anno 2008: a tale adempimento provvedono le regioni sottoposte ai Piani di rientro entro il 31 ottobre 2010 e le altre regioni entro il 30 giugno 2011; b) le regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari, per tutta la durata dei piani intensificano le verifiche periodiche delle procedure amministrativo contabili, ai fini della certificazione annuale dei bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato regionale;c) le regioni, per l’implementazione e la messa a regime  delle conseguenti attività regionali, ivi comprese le attività eventualmente necessarie per pervenire alla certificabilità dei bilanci,  possono fare ricorso alle risorse di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67; d) le regioni si impegnano ad avviare le procedure per  perseguire la certificabilità dei bilanci;

- al comma 2, che l’accertamento di cui al comma 1 è effettuato sulla base di criteri e modalità per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, fissati con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, da emanarsi entro il 31 marzo 2010, in attuazione dell’articolo 1, comma 291 della legge 23 dicembre 2005 n. 266, concernente i criteri e le modalità di certificazione dei bilanci delle predette aziende del servizio sanitario nazionale.

- al comma 3, che le regioni si impegnano a potenziare le rilevazioni concernenti le strutture eroganti le prestazioni di assistenza territoriale ambulatoriale e domiciliare, assistenza territoriale semiresidenziale, assistenza territoriale residenziale e le relative prestazioni erogate.

- al comma 4, che quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo costituisce adempimento delle regioni ai sensi dell’articolo 4 del Patto medesimo;

 

VISTA la lettera in data 4 agosto 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato lo schema di decreto in oggetto;

 

VISTA la nota in data 6 agosto 2010 con la quale il predetto schema di decreto è stato inoltrato alle Regioni ed alle Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’incontro tecnico svoltosi il 14 settembre u.s., i rappresentanti delle Regioni e Province autonome hanno formulato alcune richieste di modifica dello schema di decreto di cui trattasi;

 

VISTA la lettera pervenuta in data 16 settembre 2010 con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di provvedimento in parola, che tiene conto delle richieste emendative avanzate dalle Regioni e Province autonome nel corso del predetto incontro tecnico del 14 settembre 2010;

 

VISTA la nota in data 16 settembre 2010 con la quale la versione definitiva dello schema di provvedimento in oggetto è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa, recependo le seguenti precisazioni della Regione Toscana, la quale:

1.      eccepisce sulla possibilità di riattivare un nuovo percorso di certificazione sulla base di check list diverse da quelle già adottate, tenuto conto dell’ingente impegno profuso, dell’ingente documentazione prodotta dei costi sostenuti e dei risultati conseguiti;

2.      garantisce l’impegno e l’adesione per quelle aziende ancora da certificare a condizione che le modifiche attivate non comportano un rallentamento del processo avviato già assunto come obiettivo 2011 per le aziende interessate.

 

ACQUISITO l’assenso del Governo e delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

ESPRIME INTESA

 

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente i criteri e le modalità per la certificazione dei bilanci delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, degli IRCCS pubblici, anche trasformati in fondazioni, degli IZS e delle aziende ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari in attuazione dell’articolo 1, comma 291, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. 

 

 

            IL SEGRETARIO        IL PRESIDENTE

            Cons. Ermenegilda Siniscalchi         On. Dott. Raffaele Fitto