Conferenza Stato Regioni


Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Terracina (LT) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 35174/03 - causa Matthias e altri c. Italia. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)


 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,  sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti dei seguenti Enti:

 

- Comune di Lizzanello (LE) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 66394/01 - causa Lombardi c. Italia;

- Comune di Terracina (LT) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 35174/03 - causa Matthias e altri c. Italia;

- Comune di Santa Marinella (RM) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 38754/07 causa Odescalchi e Lante della Rovere c. Italia;

- Comune di Cerro Maggiore (MI) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 35638/03 - causa Immobiliare Cerro sas c. Italia.

Repertorio atti n.      51/CU                     del 10 maggio 2018

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 10 maggio 2018:

VISTO l’articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 il quale ha disposto che lo Stato ha diritto, con le modalità e secondo le procedure stabilite nel medesimo articolo, di rivalersi sulle regioni, sulle province autonome, sugli enti territoriali, sugli altri enti pubblici e sui soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni;

VISTO l’articolo 43, comma 6, il quale ha stabilito che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

 

VISTO il successivo comma 7 il quale ha disposto che i decreti ministeriali di rivalsa, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel comma medesimo;

 

 

VISTO il successivo comma 8 il quale ha stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 7 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita questa Conferenza. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

 

VISTA la nota n. 0008153 del 23 marzo 2018 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso i provvedimenti esecutivi recanti esercizio del diritto di rivalsa per gli oneri sostenuti dallo Stato nei confronti dei seguenti 4 Comuni: Lizzanello (LE), Terracina (LT), Santa Marinella (RM) e Cerro Maggiore (MI), ai fini dell’espressione del parere, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n.234;

 

VISTA la nota n. 0004925 del 6 aprile 2018 con la quale detti provvedimenti sono stati trasmessi alle Regioni ed agli Enti locali;

 

CONSIDERATO che, al fine dell’esame dei citati provvedimenti, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 18 aprile 2018 nel corso della quale i rappresentanti dell’ANCI hanno formulato la richiesta di rinvio dell’esame dei vari punti per i necessari approfondimenti ed evidenziando una serie di criticità tra le quali: le particolari difficili situazioni finanziarie in cui si trovano i Comuni interessati: Lizzanello (Ente in predissesto), Terracina (Ente da poco uscito dal dissesto avviato il 19 settembre 2011), Santa Marinella (Ente commissariato dal 12 dicembre 2017) e Cerro Maggiore (Ente commissariato), la necessità dell’accertamento della effettiva responsabilità dei singoli Comuni per condotte ad essi imputabili, la possibilità dell’accesso alla rateizzazione dei recuperi anche in presenza di termini scaduti, le difficoltà derivanti dalle regole di contabilità pubblica per i Comuni in quanto l’erogazione delle somme richieste dovrebbero essere escluse dal saldo di competenza; inoltre, è stata ribadita la necessità della revisione dell’istituto della rivalsa procedendo alla modifica dell’articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234;

 

CONSIDERATO che, al riguardo, i rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, hanno evidenziato come i citati provvedimenti esecutivi sono stati predisposti a seguito di un’attenta valutazione delle specifiche singole situazioni; inoltre, da un punto di vista tecnico, non hanno ravvisato elementi sufficienti per aderire alla richiesta di rinvio dell’esame del punto, rimettendosi comunque alle determinazioni della sede politica;

 

CONSIDERATO che l’argomento è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 19 aprile 2018 e rinviato su richiesta dell’ANCI che ha consegnato un documento al riguardo;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza:

- l’ANCI ha consegnato un documento (All.A) in cui si esprime parere negativo con la richiesta di avviare il confronto con le Amministrazioni interessate sui principali punti di attenzione ivi indicati, volti a definire un quadro di maggiore sostegno agli Enti coinvolti nelle azioni di rivalsa;

- le Regioni hanno preso atto del parere espresso dall’ANCI;

 

 

                                           ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

 

nei termini di cui all’allegato documento che costituisce parte integrante del presente atto, ai sensi dell’articolo 43, comma 8, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sui provvedimenti esecutivi relativi al diritto di rivalsa dello Stato, trasmessi, con nota n.  0008153 del 23 marzo 2018, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti dei seguenti Comuni:

-        Lizzanello (LE);

-        Terracina (LT);

-        Santa Marinella (RM);

-        Cerro Maggiore (MI).