Conferenza Stato Regioni
Intesa sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2014, dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, della legge 21 ottobre 2005, n. 219, “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati”. (Cap. 4385 PG 4). (SALUTE)
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Intesa, ai
sensi dell’articolo 115, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
Rep.
Atti n. 127/CSR del
25 settembre 2014
Nella odierna seduta del 25 settembre 2014:
VISTO
l’articolo 115, comma 1, lett. a) del decreto legislativo
VISTA la legge
- all’articolo 6 “Principi generali per
l’organizzazione delle attività trasfusionali”, comma 1, lettera c), prevede
che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, sanciti in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, venga promossa la individuazione da
parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e
degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed
interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di
compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in
relazione alle finalità di cui all’articolo 1 ed ai principi generali di cui
all’articolo 11 della medesima legge, autorizzando a tal fine la spesa di €
2.100.000,00 annui a decorrere dall’anno 2006 per gli oneri di funzionamento
delle predette strutture;
- all’articolo 11 “Principi generali sulla
programmazione sanitaria in materia di attività trasfusionali” definisce, in
considerazione del fatto che l’autosufficienza di sangue e derivati costituisce
un interesse nazionale sovraregionale e sovraziendale non frazionabile per il
cui raggiungimento è richiesto il concorso delle Regioni e delle Aziende
sanitarie, alcuni principi generali di programmazione sanitaria atti a favorire
l’armonizzazione della legislazione in materia di attività trasfusionali;
VISTA
la legge 23 dicembre 2009, n. 191 che, all’articolo 2, comma 109, dispone, a
decorrere dal 1° gennaio 2010, l’abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge
30 novembre 1989, n. 386, escludendo così le Province autonome di Trento e
Bolzano dall’attribuzioni di fondi speciali per garantire i livelli di
prestazioni in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale;
VISTO il proprio Atto Rep. n. 2699 del
VISTA la proposta
del Ministero della salute di obiettivi e criteri di ripartizione dei fondi per
l’anno 2014, per un importo complessivo pari a € 870.409,00, per le finalità ed
in attuazione dell’articolo 6, comma 1, lettera c), della citata legge n. 219
del 2005, formulati dal Centro nazionale sangue;
VISTA
la nota del 31 luglio 2014, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa
Conferenza ha diramato la proposta di ripartizione in argomento alle Regioni;
VISTA
la nota del 25 agosto 2014, con
la quale la Regione Veneto,
Coordinatrice della commissione salute, ha chiesto un incontro tecnico per
approfondimenti;
VISTA nota del
3 settembre 2014, con la quale l’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza ha
convocato una riunione tecnica per il 9 settembre 2014, nel corso della quale i
partecipanti hanno condiviso la proposta in argomento;
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo e delle Regioni
sulla proposta in argomento, allegato sub A, parte integrante del presente
atto;
Sancisce
intesa
nei
termini di cui in premessa, sulla proposta del Ministero della salute di ripartizione alle Regioni, per l’anno 2014,
dei fondi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c) della legge 21 ottobre
2005, n. 219.