Conferenza Stato Regioni
Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la definizione dei tempi minimi di validità dell’attestato di esenzione per patologia cronica e invalidante. (SALUTE)
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Rep. Atti n. 204/CSR del 25 ottobre 2012
Nella odierna seduta del 25 ottobre 2012:
VISTO l’articolo 4, comma 4-bis.
del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella
legge 4 aprile
2012, n. 35, il quale prevede che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le
persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed
eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica
amministrazione, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo
accordo con
VISTO l'articolo 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998,
n. 124, concernente "Ridefinizione del sistema
di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle
esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n.
449", ove è previsto che il Ministro della sanità individui le condizioni
di malattia croniche o invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla
partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza
sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;
VISTO il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001 di “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza”;
VISTO il decreto del
Ministro della salute 28 maggio 1999, n. 329, “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai
sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile
1998 n.
VISTA la lettera in data 25 maggio 2012, con la quale il
Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Accordo
indicata in oggetto e lo schema di decreto del Ministro della salute di cui al
menzionato articolo 4, comma 4bis,
del decreto legge n. 5 del 2012;
VISTA la nota del 30 maggio 2012, con la quale la citata
documentazione è stata diramata alle
Regioni e Province autonome;
VISTA la nota in data 6 giugno 2012, con
la quale
CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 16
luglio 2012, i rappresentanti del Ministero della salute e quelli delle Regioni
e delle Province autonome hanno concordato alcune modifiche della proposta di Accordo in esame;
RILEVATO che, nella predetta riunione, il rappresentante
del Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto
riserva di inviare, formalmente, l’avviso di quel Ministero;
VISTA la lettera in data 18
luglio 2012, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha
inviato la definitiva versione della proposta di accordo
di cui trattasi che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione
tecnica del 16 luglio 2012;
VISTA la nota del 7 settembre 2012, con la quale il
Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il
proprio formale assenso sulla proposta di accordo di cui trattasi nella
versione diramata con la predetta lettera del 18 luglio 2012;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e delle
Province autonome di Trento e Bolzano;
SANCISCE
ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini
di seguito riportati:
Premesso che:
- l’attestato di esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse
patologie è rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n.
329, “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e
invalidanti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
29 aprile 1998 n.
- al fine di ridurre gli
adempimenti amministrativi per le persone affette da malattie croniche e
invalidanti ed eliminare
oneri di accertamento impropri a carico della pubblica
amministrazione deve essere definito il periodo minimo di validità
dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di
miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;
- per la individuazione dei
tempi minimi di durata dell’attestato di esenzione è necessario tener conto,
ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della
durata del trattamento e dei tempi di follow up delle
specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate
dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla
classificazione internazionale delle malattie “Internazionale Classification of Diseases-IX- Clinical Modification
(ICD-9-CM)”;
- si valuta altresì,
necessario differenziare il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico
effettivamente eseguito che abbia significativamente modificato l’evoluzione
della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;
SI
CONVIENE
per la definizione dei tempi minimi di
validità dell’attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai
sensi dell’articolo 4, comma 4-bis. del
decreto legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 quanto segue:
1.
Il periodo minimo
di validità dell’attestato di esenzione dalla
partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie rilasciato ai sensi del decreto ministeriale
28 maggio 1999, n. 329, “Regolamento recante norme di individuazione delle
malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a),
del decreto legislativo 29 aprile 1998 n.
2.
In occasione del
rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi
diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non
inferiore a quella fissata dal presente decreto.
3.
Le Regioni
individuano la procedura per acquisire le informazioni relative
all’esecuzione della procedura interventistica
che condiziona la durata di validità dell’attestato, ai fini dell’aggiornamento
degli archivi.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE