Conferenza Stato Regioni


Accordo sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la definizione dei tempi minimi di validità dell’attestato di esenzione per patologia cronica e invalidante. (SALUTE)
Accordo ai sensi dell’articolo 4, comma 4bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 5.


Servizio III°: Sanità e politiche sociali

 

Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 4bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 2012, n. 5, sullo schema di decreto del Ministro della salute concernente la definizione dei tempi minimi di validità dell’attestato di esenzione per patologia cronica e invalidante.         

 

Rep. Atti n.    204/CSR del 25 ottobre 2012               

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del  25 ottobre 2012:

 

VISTO l’articolo 4, comma 4-bis. del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, il quale prevede che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette dalle malattie croniche e invalidanti di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione, è definito, con decreto del Ministro della salute, previo accordo con la Conferenza Stato-Regioni, il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;

 

VISTO l'articolo 5, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124, concernente "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", ove è previsto che il Ministro della sanità individui le condizioni di malattia croniche o invalidanti che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni di assistenza sanitaria indicate dai medesimi regolamenti;

 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 novembre 2001 di “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;

 

VISTO il decreto del Ministro della salute 28 maggio 1999, n. 329, “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124”;

 

VISTA la lettera in data 25 maggio 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di Accordo indicata in oggetto e lo schema di decreto del Ministro della salute di cui al menzionato articolo 4, comma 4bis, del decreto legge n. 5 del 2012;

 

VISTA la nota del 30 maggio 2012, con la quale la citata documentazione è stata diramata alle Regioni e Province autonome;

 

VISTA la nota in data 6 giugno 2012, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha chiesto il rinvio della riunione tecnica convocata in data 11 giugno 2012;

 

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 16 luglio 2012, i rappresentanti del Ministero della salute e quelli delle Regioni e delle Province autonome hanno concordato alcune modifiche della proposta di Accordo in esame;

 

RILEVATO che, nella predetta riunione, il rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze ha fatto riserva di inviare, formalmente, l’avviso di quel Ministero;

 

VISTA la lettera in data 18 luglio 2012, diramata in pari data, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione della proposta di accordo di cui trattasi che recepisce le modifiche concordate nella predetta riunione tecnica del 16 luglio 2012;

 

VISTA la nota del 7 settembre 2012, con la quale il Ministero dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio formale assenso sulla proposta di accordo di cui trattasi nella versione diramata con la predetta lettera del 18 luglio 2012;

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nei termini di seguito riportati:

 

Premesso che:

 

- l’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie è rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta ufficiale n. 226, del 25 settembre 1999, e successive modificazioni e integrazioni;

 

- al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi per le persone affette da malattie croniche e invalidanti ed eliminare oneri di accertamento impropri a carico della pubblica amministrazione deve essere definito il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie in relazione alle diverse patologie e alla possibilità di miglioramento, valutata in base alle evidenze scientifiche;

 

- per la individuazione dei tempi minimi di durata dell’attestato di esenzione è necessario tener conto, ove possibile, delle caratteristiche, delle possibilità di miglioramento, della durata del trattamento e dei tempi di follow up delle specifiche forme morbose incluse nella definizione di malattia e individuate dal secondo gruppo di cifre del codice identificativo, attribuito in base alla classificazione internazionale delle malattie “Internazionale Classification of Diseases-IX- Clinical Modification (ICD-9-CM)”;

 

- si valuta altresì, necessario differenziare il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione in relazione al trattamento terapeutico effettivamente eseguito che abbia significativamente modificato l’evoluzione della malattia o ne abbia determinato la risoluzione;

 

 

SI CONVIENE

 

 

per la definizione dei tempi minimi di validità dell’attestato di esenzione per patologia cronica ed invalidante, ai sensi dell’articolo 4, comma 4-bis. del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35 quanto segue:

 

1.       Il periodo minimo di validità dell’attestato di esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie rilasciato ai sensi del decreto ministeriale 28 maggio 1999, n. 329, “Regolamento recante norme di individuazione delle malattie croniche e invalidanti ai sensi dell’ articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 aprile 1998 n. 124”, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 174/L alla Gazzetta ufficiale n. 226, del 25 settembre 1999, e successive modificazioni e integrazioni, è indicato per le malattie e le condizioni individuate dal medesimo decreto ministeriale, nell’Allegato 1 al presente Accordo, di cui costituisce parte integrante. Le Regioni possono comunque fissare periodi di validità dell’attestato più lunghi di quelli indicati nel medesimo Allegato 1.

2.       In occasione del rinnovo degli attestati già in possesso degli aventi diritto, le aziende sanitarie rilasciano i nuovi attestati con validità non inferiore a quella fissata dal presente decreto.

3.       Le Regioni individuano la procedura per acquisire le informazioni relative all’esecuzione della procedura interventistica che condiziona la durata di validità dell’attestato, ai fini dell’aggiornamento degli archivi.

 

 

 

   IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

                   Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                     Dott. Piero Gnudi