Conferenza Stato Regioni


Delibera della Conferenza Stato Regioni di costituzione del Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo. (TURISMO).
Delibera ai sensi degli articoli 7, comma 2, e 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Rep

Rep. Atti n. 145/CSR del 29 luglio 2010

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO  STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

 

 

Nell'odierna Seduta del 29 luglio 2010

 

VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281 recante la disciplina delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e, in particolare, l’art.7, comma 2, che prevede la possibilità di istituire specifici Comitati, con la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle amministrazioni centrali interessate, aventi funzioni istruttorie, di raccordo, collaborazione o concorso alla attività della Conferenza;

 

RILEVATO che nel corso dell’incontro politico del 5 novembre 2009 tra il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, tenutosi presso questa Conferenza sui problemi relativi al settore del turismo, si è convenuto che lo stesso richiede una specifica sede di concertazione per la trattazione delle relative problematiche, le quali si riferiscono ad una materia complessa ed articolata ed investono aspetti relativi alle competenze definite dall’art.117 della Costituzione;

 

CONSIDERATO che, nel corso del medesimo incontro, il Governo e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno convenuto di costituire a tal fine, nell’ambito di questa Conferenza, un apposito Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo;

 

CONSIDERATO che la competenza delle Regioni in materia di turismo, ai sensi dell’art. 117, comma 4, Cost., va coniugata secondo la Corte Costituzionale, con l’autonoma competenza legislativa statale, in via esclusiva o concorrente, che presenta carattere prevalente, con un riferimento specifico oggetto di disciplina, rispetto a quella in materia di turismo;

 

CONSIDERATO che l’intervento legislativo dello Stato nella materia del turismo è altresì consentito, secondo la giurisprudenza costituzionale (cfr. sent. n. 76 del 2009, n. 88 del 2007, n. 214 del 2006) quando sussistono:

a)   esigenze di valorizzazione unitaria, sia a livello interno che internazionale, del settore turistico che costituisce fondamentale risorsa economica del Paese;

b)   la necessità ovvero l’opportunità di ricondurre ad unità la grande varietà dell’offerta turistica italiana;

 

CONSIDERATO che la legislazione statale destinata ad incidere sulle competenze delle Regioni in materia di turismo deve prevedere modalità attuative in grado di assicurare “lo strumento di leale collaborazione con le Regioni rappresentato dall’intesa con la Conferenza Stato-Regioni” (sentenza n. 76 del 2009);

 

CONSIDERATO che il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ha trasmesso, in data 19 gennaio 2010, prot. CSR n. 281 P-2.17.4.12, uno schema di Delibera finalizzato alla costituzione del Comitato, modificato successivamente a seguito delle richieste delle Regioni e inviato nuovamente in data 28 luglio 2010, prot. CSR n. 3581 P-2.17.4.12;

 

CONSIDERATO che lo schema di Delibera è stato iscritto all’ordine del giorno della Seduta della Conferenza del 27 gennaio 2010, che non si è tenuta, del 29 aprile 2010 e dell’8 luglio 2010, in cui è stato rinviato;

 

VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso la condivisione dello schema di Delibera predisposto dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, trasmesso in data 28 luglio 2010 con la nota sopra richiamata

 

 

DELIBERA

 

 

Ai sensi dell’art.7, comma 2 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281:

 

1.   E’ costituito, nell’ambito di questa Conferenza, un Comitato permanente di coordinamento in materia di turismo.

 

2.   Il predetto Comitato è composto:

-     dal Ministro del turismo che lo presiede;

-     dai Presidenti delle Regioni e delle Province autonome ovvero, su delega di questi ultimi, dagli assessori competenti per la materia del turismo;

-     dal Segretario di questa Conferenza.

 

3.   Alle riunioni del predetto Comitato, in relazione agli argomenti in discussione, possono essere invitati, di volta in volta, rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche.

 

4.   Al Comitato è attribuito il compito di assicurare il raccordo delle iniziative nel settore del turismo, anche mediante lo svolgimento di funzioni istruttorie e preparatorie in ordine alla trattazione da parte della Conferenza di questioni tematiche nonché ai fini dell’adozione di atti (pareri, intese e proposte) in materia di turismo.

 

5.   Il Comitato è convocato, su richiesta del Ministro del turismo o del Presidente della Conferenza delle Regioni, dall’Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Regioni che svolge, altresì, funzioni di istruttoria e coordinamento a supporto dell’attività del Comitato medesimo.

 

6.   Degli esiti delle attività del Comitato riferisce, periodicamente, il Ministro del turismo a questa Conferenza.

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                  On.le Raffaele Fitto