Conferenza Unificata
Parere sullo schema di decreto legislativo recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle Direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. (POLITICHE EUROPEE - SVILUPPO ECONOMICO) Codice sito 4.12/2010/41 (Servizio IV)
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Rep. Atti n. 12/CU del 25/01/2011
Nell’odierna
Seduta del 25 gennaio 2011
VISTA la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE;
VISTA la legge 4 giugno 2010, n. 96, recante:
“Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria
VISTO il D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281
e, in particolare, l’art.9, comma 2;
VISTO lo schema di decreto legislativo, recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”,
approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri nella Seduta del 30
novembre 2010, trasmesso dal Dipartimento per gli affari giuridici e
legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota pervenuta in data 6 dicembre
2010 e diramato in pari data con nota prot. CSR n. 5890 P-2.17.4.12;
VISTA la nota dell’UNCEM, diramata in data 14 dicembre
2010, prot. CSR 6024 P-2.17.4.12, contenente alcune
richieste di emendamento al testo;
VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi il giorno
13 dicembre 2010, nel corso della quale l’UPI ha consegnato un documento
contenente alcune osservazioni, in particolare chiede di apportare
un’integrazione al comma 3 dell’art.22
dell’articolato e di inserire dopo il punto 1 dell’Allegato 2 un
ulteriore punto relativo agli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi;
CONSIDERATO che il punto, iscritto all’ordine del
giorno della Seduta della Conferenza del 16 dicembre 2010, è stato rinviato
su richiesta di Regioni e che l’ANCI ha consegnato nel corso della stessa
Seduta una nota di osservazioni e richieste emendative, diramata in data 17
dicembre 2010, prot. CSR 6106 P-2.17.4.12;
VISTI gli esiti della riunione tecnica, tenutasi in data 13
gennaio 2011, nel corso della quale le Regioni hanno consegnato un documento
tecnico contenente gli emendamenti all’articolato e un documento di
osservazioni formulate dalla Commissione politica Ambiente ed Energia, discussi
nel corso dell’incontro con il Ministero dello sviluppo
economico e diramati nella medesima data con nota prot. CSR 188
P-2.17.4.12;
VISTO il nuovo documento di emendamenti trasmesso dalle
Regioni, che apporta
al precedente testo alcune correzioni formali, concordate nel
corso della riunione del 13 gennaio 2011, diramato con nota del 14 gennaio 2011,
prot. CSR 216 P-2.17.4.12;
VISTO il nuovo documento dell’ANCI con il quale si
esprime parere favorevole allo schema in esame, condizionato
all’accoglimento di alcune proposte emendative, discusse nel corso della
riunione tecnica del 13 gennaio 2011, trasmesso con nota prot.
CSR 303 P-4.23.2.12 del 19 gennaio 2011;
VISTI gli esiti della Seduta del 20 gennaio 2011, nel corso
della quale il punto è stato rinviato, per consentire il necessario
coordinamento delle richieste formulate dalle amministrazioni interessate e le
Regioni hanno consegnato un documento nel quale si esprime parere favorevole al
testo, condizionato all’accoglimento delle proposte di emendamento al
testo contenute in un documento che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante (All. 1);
CONSIDERATO che nel corso della stessa Seduta l’UPI e
l’UNCEM hanno consegnato un documento, contenente le osservazioni e le
richieste di emendamento al testo in esame che, allegato al presente atto, ne
costituiscono parte integrante (All.2 e 3);
VISTO il documento inviato dall’ANCI, trasmesso con
nota prot. CSR 390 P-4.23.2.12 del 25 gennaio 2011,
contenente le osservazioni e le proposte finali di emendamento al testo di decreto
legislativo in esame, nel quale si evidenzia, all’art.6, comma 2 una duplice
versione delle richieste emendative alla disposizione citata, al fine di
consentire al Ministero dello sviluppo economico di valutare la soluzione
ritenuta più congrua e che, allegato al presente atto, ne costituisce
parte integrante (All.4);
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel corso della
quale il Ministero dello sviluppo economico ha ritenuto accoglibili tutti gli emendamenti
formulati dalle Regioni, alcuni dei quali da riformulare secondo quanto
specificato successivamente, ad eccezione delle seguenti richieste emendative,
ritenute non accoglibili:
modifica dell’art. 2, co.1, lett.m); modifica
dell’art.4, co.4; modifica dell’art.5, comma 3; modifica
all’art.11, comma 1, lett.c) e lett.d); modifica all’art. 12, comma
2; modifica all’art. 13, comma 1bis; modifica all’art.18, comma 3
(con impegno di stralcio e rinvio ad un successivo provvedimento); modifica
all’art.22, comma 1, lett. a), b) e c), comma 4, lett.c) e comma 9;
art.29, comma 4, art.29bis; tutte le modifiche volte ad escludere
CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha
altresì ritenuto accoglibili le seguenti richieste di modifica
presentate dalle Regioni, riservandosi tuttavia di riformularle in modo
più congruo, secondo le seguenti indicazioni: art.4. comma 3, precisando
che, dopo le parole “valutare in termini cumulativi” sia
specificato in che ambito (VIA e/o autorizzazione unica); art.5, comma 2, eliminando dalla richiesta emendativa le parole
“nel caso di impianti sottoposti a valutazione di impatto
ambientale”; art. 7, relativo all’energia geotermica, specificando
che i permessi di ricerca e coltivazione sono rilasciati con l’intesa
della Regione interessata; art.14, relativo all’estensione dell’autorizzazione
degli interventi per lo sviluppo delle reti elettriche agli enti locali delegati
dalla Regione, chiarendo quali sono le opere per le quali gli enti locali sono
delegati; art.22, comma 2, lett.g, inserendo, dopo le parole “diretto a
promuovere”, la seguente “prioritariamente”;
all’art.22, comma 5, sostituendo alle parole “d’intesa con
CONSIDERATO che il Ministero dello sviluppo economico ha
ritenuto accoglibili i seguenti emendamenti presentati dall’ANCI e
dall’UNCEM: art.6, comma 1; art.6, comma 2,
nella prima formulazione proposta; art. 6, comma 3, art.10, comma 1, art. 24,
comma 2, lettera b), mentre ha ritenuto gli emendamenti relativi agli artt. 22
e 23 non accoglibili;
CONSIDERATO che le Regioni, preso atto della posizione
espressa dal Ministero dello sviluppo economico nel corso della Seduta in merito
all’accoglimento degli emendamenti presentati e, in particolare delle
richieste relative alla riduzione del termine da un
anno a sei mesi previsto dall’art.8, comma 5, allo stralcio della norma
relativa ai commissari straordinari, alla delega agli enti locali delle
autorizzazioni, hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto
legislativo in esame, fermo restando la posizione assunta dalla Provincia
Autonoma di Trento in merito al mancato accoglimento delle richieste di
esclusione formulate;
CONSIDERATO che l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM,
in considerazione di quanto discusso nel corso della Seduta e degli emendamenti
ritenuti accoglibili dal Ministero dello sviluppo economico, hanno espresso
parere favorevole allo schema di decreto legislativo in esame
ESPRIME PARERE
FAVOREVOLE
nei termini di cui in premessa, ai
sensi degli artt. 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, sullo schema di
decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva 2009/28/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione
dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e
successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.
Il
Segretario Il
Presidente