Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto interdipartimentale attuativo dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), relativo all’anno 2013. (ECONOMIA E FINANZE)
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Intesa sullo schema di decreto
interdipartimentale attuativo dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), relativo all’anno 2013.
Intesa,
ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(legge finanziaria 2007).
Repertorio atti n. 45/CSR del 30 marzo 2017
LA CONFERENZA PERMANENTE PER I
RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna seduta del 30 marzo 2017:
VISTO l’articolo 1, comma 235, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria 2007) il quale ha stabilito che, con decreto del Ministero dell'economia
e delle
finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti e il Ministero per
le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie
delle minori entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme dei commi da
224 a 234 e sono stabiliti i criteri e le modalità per la corrispondente
definizione dei trasferimenti dello Stato alle regioni ed alle province
autonome;
VISTO il successivo comma 322 il quale ha disposto che, con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze,
da adottare entro tre mesi dalla
data di entrata
in vigore della medesima legge, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di
Bolzano, sono effettuate le regolazioni
finanziarie delle maggiori entrate nette derivanti
dall'attuazione delle norme del comma
321 sono definiti
i criteri e le
modalità per la
corrispondente riduzione dei trasferimenti dello Stato alle Regioni e
alle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
CONSIDERATO che, in attuazione di dette disposizioni normative, il Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, con nota n. 0008135
del 13 marzo 2017, ha trasmesso lo schema di decreto interdipartimentale
relativo all’anno 2013, ai
fini dell’acquisizione dell’intesa di questa Conferenza; provvedimento che, il 16 marzo 2017,
è stato
trasmesso alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che nel corso della riunione,
a livello tecnico, tenutasi il 22 marzo 2017, i rappresentanti delle Regioni hanno
espresso un parere favorevole sul testo del decreto con la richiesta di una
modifica con la quale si preveda, per le Regioni
a statuto ordinario, così come per
gli anni 2008-2011, la possibilità di effettuare anche per l’anno 2013,
le compensazioni tra i residui attivi, i residui passivi e/o le quote accantonate nel
risultato di amministrazione iscritti nei propri bilanci;
CONSIDERATO che i rappresentanti della Sardegna hanno
sostenuto che il provvedimento non dovrebbe comprendere la propria Regione in
quanto sarebbe in violazione delle norme attuative dello Statuto di cui agli articoli 15 e 18 del D. Lgs. n. 114/2016 (Norme di attuazione
dell'articolo 8 dello Statuto speciale della Regione autonoma della Sardegna -
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di entrate erariali
regionali), dove
si stabilisce l'inapplicabilità alla Sardegna, a far data dal 2010, delle
riserve erariali sulle compartecipazioni spettanti alla Regione, salvo che
intervengano eventi eccezionali e imprevedibili;
CONSIDERATO che i rappresentanti del
Ministero dell’economia e delle finanze non hanno condiviso detta impostazione
in quanto il richiamato decreto legislativo n. 114 del 2016 non si applica alla
normativa precedente (articolo 1, comma 321 e seguenti, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 - legge finanziaria 2007) da cui scaturisce il provvedimento in
esame; norma che, peraltro, a suo tempo non venne impugnata dalla Regione
Sardegna. Hanno, infine, evidenziato come le somme di cui trattasi non si
configurano quali “riserve erariali” sulle compartecipazioni, ma solo
regolazioni finanziarie il cui meccanismo è puntualmente definito dal citato
articolo 1, comma 321, della legge finanziaria 2007; inoltre, hanno precisato,
che la questione è ormai rimessa al vaglio della Corte costituzionale presso la
quale pende un giudizio a seguito della presentazione da parte della Regione
autonoma della Sardegna di ricorso per conflitto di attribuzione per la
dichiarazione di illegittimità costituzionale del decreto interministeriale 21
settembre 2016, analogo a quello in esame, con il quale si è proceduto a regolare
le posizioni finanziarie tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano relativamente alle annualità 2012;
CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, con nota n. 10351 del 23 marzo 2017,
ha inviato una nuova formulazione dello schema di decreto con la quale viene
accolta la proposta presentata dalle Regioni in sede tecnica e viene eliminata,
per ragioni di semplificazione, la
tabella A che riportava importi nulli in quanto, per l’anno 2013, non sono
risultate a favore delle Regioni minori entrate derivanti dalle agevolazioni in
materia automobilistiche;
CONSIDERATO che detta nuova formulazione è
stata inviata, il 29 marzo 2017, alle Regioni ed alle Province autonome;
CONSIDERATO che, nell’odierna seduta di
questa Conferenza, le Regioni hanno espresso il loro avviso favorevole al
conseguimento dell’intesa sul provvedimento in esame;
ACQUISITO, quindi, l’assenso del Governo e
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE L’INTESA
ai sensi dell’articolo 1, commi 235 e
322, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), sullo
schema di decreto interdipartimentale del Ministero dell’economia e delle
finanze, attuativo dell’articolo 1, commi 235 e 322, della legge 27 dicembre
2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), relativo all’anno 2013, trasmesso, con
nota n.
10315 del 23 marzo 2017, dal Ministero dell’economia e delle
finanze.