Conferenza Unificata
Intesa sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI – ECONOMIA E FINANZE)
|
Intesa, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del
decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito dalla legge 23 giugno 2014,
n.89, sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che
definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei soggetti aggregatori che
svolgono attività di centrali di committenza.
Rep. Atti n. 125/CU del 16 ottobre 2014
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell’odierna
Seduta del 16 ottobre 2014
VISTO il decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,
convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e, in particolare l’articolo 9,
recante le disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi attraverso
soggetti aggregatori e prezzi di riferimento;
VISTO in particolare il comma 1 del citato
articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, che istituisce, nell’ambito
dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l’Autorità di
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l’elenco dei
soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A.
e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi
dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
VISTO il successivo comma 2, primo periodo
del citato articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che i
soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 del medesimo articolo che svolgono attività di centrale di
committenza ai sensi dell’articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, richiedono all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture l’iscrizione all’elenco dei soggetti aggregatori;
VISTO, altresì, il secondo periodo del
medesimo articolo 9, comma 2, del citato
decreto-legge n. 66 del 2014, che stabilisce che con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definiti i requisiti
per l’iscrizione al predetto elenco dei soggetti aggregatori, tra i quali il carattere di stabilità dell’attività di
centralizzazione, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le
acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti, anche territoriali,
da ritenersi ottimali ai fini dell’aggregazione e della centralizzazione della
domanda;
VISTO l’articolo 9, comma 5, del citato
decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66, il quale stabilisce che le regioni
costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente,
un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo
articolo 9 e che in ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori
presenti sul territorio nazionale non può essere superiore a 35;
VISTO l’articolo 19 del decreto-legge 24
giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge . 11 agosto
2014, n. 114, che sopprime l’Autorità di vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture, trasferendone i compiti e le funzioni
all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza
(ANAC), che è rinominata Autorità nazionale anticorruzione;
VISTO lo schema di decreto volto a dare
attuazione a quanto previsto dal citato articolo 9, comma 2 del decreto-legge
24 aprile 2014, n.66, predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri-
Dipartimento per il coordinamento amministrativo e diramato, unitamente alla
relazione illustrativa, con nota prot. CSR3634 p-4.23.2.13
del 15 settembre 2014;
VISTI gli esiti della riunione tecnica
tenutasi in data 22 settembre 2014, nel corso della quale l’ANCI e l’UPI hanno
chiesto alcuni chiarimenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al
Ministero dell’economia e delle finanze in merito ad alcuni punti dello schema
sui quali sono sorti dubbi interpretativi e hanno anticipato alcune richieste
di modifica, da formalizzare in successivi documenti;
VISTI gli esiti della riunione tecnica
convocata per il giorno 29 settembre 2014, nel corso della quale sono state
ficus le richieste di modifica presentate dalle Regioni e dall’ANCI, ritenute
in parte accoglibili dalle amministrazioni
proponenti;
VISTO il nuovo schema di decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, inviato dal Dipartimento per il
coordinamento amministrativo, che apporta al precedente schema le modifiche
concordate nel corso della riunione tecnica del 29 settembre 2014, diramato con
nota prot. CSR 3915 p-4.23.2.13 del 3 ottobre 2014;
VISTO il documento
contenente le richieste emendative formulate dalle regioni allo schema di
decreto in esame, diramato con nota prot. CSR 3961
P-4-23-2.13 del 6 ottobre 2014;
VISTI gli esiti della riunione tecnica
tenutasi in data 6 ottobre 2014 per concludere l’iter istruttorio sullo schema
di decreto in esame, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l’avviso
favorevole alla conclusione dell’intesa, subordinatamente all’impegno del Governo
di istituire un tavolo tecnico per la razionalizzazione del sistema di
affidamento dei contratti pubblici e l’ANCI non ha formulato osservazioni sul
nuovo testo;
VISTA la nota CSR 4114 P-4.23.2.13 del 15
ottobre 2014, con la quale sono state trasmesse le osservazioni di carattere
generale e le richieste di emendamento allo schema di decreto in esame
formulate dalla Commissione
interregionale competente in materia, contenenti anche la richiesta, cui non si
condizione l’espressione dell’intesa, di prevedere che i soggetti indicati
nell’articolo 2, comma 1, lett. a) e b) siano a totale partecipazione pubblica
, operare esclusivamente avvalendosi di proprie strutture e organizzazioni
interne;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta, nel
corso della quale le Regioni hanno espresso l’intesa sullo schema di decreto in
esame, subordinatamente alle condizioni, contenute in un documento consegnato
in Seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante
(All.1), che attengono:
1)
all’impegno formale del Governo di procedere all’istituzione di un tavolo
tecnico per la risoluzione dei problemi applicativi del sistema di affidamento
dei contratti pubblici;
2)
all’accoglimento di un emendamento volto ad integrare il testo
prevedendo che “il soggetto aggregatore individuato da ciascuna regione ai
sensi dell’articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 può operare
anche attraverso un’organizzazione ulteriormente e funzionalmente articolata”,
e con la segnalazione del rischio di coinvolgimento di soggetti privati nella
gestione delle gare indette dalle centrali di committenza;
CONSIDERATO che l’ANCI e l’UPI hanno espresso
l’avviso favorevole alla conclusione dell’intesa e, condividendo la
segnalazione delle Regioni, hanno chiesto che nel testo sia prevista una totale
partecipazione pubblica dei soggetti aggregatori;
CONSIDERATO che il Ministero dell’economia e
delle finanze ha ritenuto di poter accogliere le richieste relative
all’istituzione del Tavolo tecnico sul sistema di affidamento degli appalti
mentre ha formulato delle riserve in merito alla richiesta relativa
all’articolazione ulteriore del soggetto aggregatore di cui al punto 2) del
documento delle Regioni sopra indicato, ritenuta di difficile applicazione e
fonte di criticità del sistema
SANCISCE INTESA
Nei termini di cui in premessa, ai sensi
dell’articolo 9, comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n.66, convertito
dalla legge 23 giugno 2014, n.89, sullo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri che definisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco
dei soggetti aggregatori che svolgono attività di centrali di committenza.