Conferenza Stato Regioni


Intesa sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2012. (SALUTE) Codice sito 4.10/2013/56 (Servizio III) Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.


Servizio III°: Sanità e politiche sociali

 

 

 

 

Intesa, ai sensi dell’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2012.   

 

Rep. Atti n. 94/CSR del 20 giugno 2013

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 20 giugno 2013:

 

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che, all’articolo 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d’intesa con questa Conferenza, l’assegnazione annuale alle Regioni e alle Province autonome delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, tenuto conto dell’importo complessivo presunto del gettito dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche;

 

VISTO l’articolo 115, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il quale dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa con questa Conferenza;

 

VISTO l’articolo 2, comma 67 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), il quale ha stabilito che, in attuazione dell’Intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del 3 dicembre 2009 (Rep. Atti n. 243), “per gli anni 2010 e 2011 si dispone un incremento rispettivamente di 584 milioni di euro e di 419 milioni di euro rispetto al livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, pari a 104.564 milioni di euro per l’anno 2010 e a 106.884 milioni di euro per l’anno 2011, comprensivi della riattribuzione a tale livello di finanziamento dell’importo di 800 milioni di euro annui di cui all’ articolo 22, comma 2, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, nonché dell’importo di 466 milioni di euro annui di economie sulla spesa del personale derivanti da quanto disposto dai commi 16 e 17 del presente articolo e dall’articolo 1, comma 4, lettera a), della citata intesa Stato-Regioni, e al netto dei 50 milioni di euro annui per il finanziamento dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù di cui all’articolo 22, comma 6, del citato decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009, nonché dell’importo di 167,8 milioni di euro annui per la sanità penitenziaria di cui all’articolo 2, comma 283, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con successivi provvedimenti legislativi è assicurato l’intero importo delle risorse aggiuntive previste nella citata intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012. Per l’esercizio 2012 sono assicurate al Servizio sanitario nazionale risorse corrispondenti a quelle previste per il 2011, incrementate del 2,8 per cento”;

 

VISTO l’articolo 9, comma 16, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale ha stabilito che: “in conseguenza delle economie di spesa per il personale dipendente e convenzionato che si determinano per gli enti del Servizio sanitario nazionale in attuazione di quanto previsto dal comma 17 del presente articolo, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 418 milioni di euro per l'anno 2011 e di 1.132 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012”;

 

VISTO l’articolo 11, comma 12, del predetto D.L. n. 78/2010, il quale prevede che: “in funzione di quanto disposto dai commi da 6 a 11 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, previsto dall'articolo 2, comma 67, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è rideterminato in riduzione di 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011”;

 

VISTO l’articolo 17, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che dispone che: “il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire annualmente una quota delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale, non utilizzata in sede di riparto in relazione agli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 207 del 7 giugno 2010, nel limite di 70 milioni di euro annui, per essere iscritta, rispettivamente, tra gli stanziamenti di spesa aventi carattere obbligatorio, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge 196 del 2009, in relazione agli oneri di pertinenza dei Ministeri, ovvero su appositi fondi da destinare per la copertura dei medesimi accertamenti medico-legali sostenuti dalla Amministrazioni diverse da quelle statali”;

 

VISTO l’articolo 17, comma 6, del predetto decreto legge n. 98/2011, il quale stabilisce che: “Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2, comma 67, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, attuativo dell'articolo 1, comma 4, lettera c), dell'intesa Stato-Regioni in materia sanitaria per il triennio 2010-2012, sancita nella riunione della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 3 dicembre 2009, per l'anno 2011 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, come rideterminato dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, comma 49, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è incrementato di 105 milioni di euro per far fronte al maggior finanziamento concordato con le regioni, ai sensi della citata intesa, con riferimento al periodo compreso tra il 1° giugno 2011 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettere p) e p-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e cessano di avere effetto le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 19, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”;

 

VIISTO l’articolo 2, comma 67bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come inserito dall’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149 in materia di forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale applicabili a decorrere dall'anno 2012;

 

VISTO l’articolo 3ter del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, inserito dalla legge di conversione 17 febbraio 2012, n. 9, che, al comma 7, al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle attività volte al definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, autorizza la spesa nel limite massimo di 38 milioni di euro per l’anno 2012;

 

VISTO l’articolo 5, comma 16, del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109 (“Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare”), il quale prevede che “In funzione degli effetti derivanti dall'attuazione del presente articolo, il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 43 milioni di euro per l'anno 2012 e di 130 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013.”;

 

VISTO l’articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale stabilisce che: “In funzione delle disposizioni recate dal presente articolo il livello del fabbisogno del servizio sanitario nazionale e del correlato finanziamento, previsto dalla vigente legislazione, è ridotto di 900 milioni di euro per l'anno 2012, di 1.800 milioni di euro per l'anno 2013 e di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014 e 2.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Le predette riduzioni sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e modalità proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in sede di espressione dell'Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario e delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale, entro il 30 settembre 2012, con riferimento all'anno 2012 ed entro il 30 novembre 2012 con riferimento agli anni 2013 e seguenti. Qualora non intervenga la predetta proposta entro i termini predetti, all'attribuzione del concorso alla manovra di correzione dei conti alle singole regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione del fabbisogno e alla ripartizione delle disponibilità finanziarie annue per il Servizio sanitario nazionale si provvede secondo i criteri previsti dalla normativa vigente. Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, ad esclusione della regione Siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente comma è annualmente accantonato, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali.”

 

VISTO il proprio atto Rep. n. 25/CSR del 22 novembre 2012, con il quale questa Conferenza ha sancito l’intesa sulla proposta del Ministro della salute di deliberazione CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2012;

 

VISTA la delibera CIPE n. 141 del 21 dicembre 2012 recante: “Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione delle disponibilità finanziarie tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano”;

 

VISTA la lettera in data 5 giugno 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato, per l’acquisizione della prescritta Intesa in questa Conferenza, la nuova proposta di deliberazione CIPE indicata in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 6 giugno 2013, con la quale la proposta in parola è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano con richiesta di assenso tecnico;

 

VISTA la nota in data 10 giugno 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, nel comunicare avviso tecnico favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto, ha chiesto “un’esplicita e formale deroga ministeriale sulla quadratura contabile delle poste afferenti la mobilità sanitaria extraregionale dei bilanci consolidati per le Regioni interessate.”;

 

VISTA la nota del 10 giugno 2013, con la quale la predetta lettera della Regione Veneto è stata portata a conoscenza del Ministero della salute e del Ministero dell’economia e delle finanze;

 

VISTA la lettera in data 13 giugno 2013, con la quale è stato chiesto alla Regione Veneto, a seguito di quanto emerso nel corso della seduta di questa Conferenza svoltasi in pari data in merito alla anzidetta richiesta avanzata dalla Regione Veneto ed in considerazione dei contenuti della lettera del Ministero della salute pervenuta il 13 giugno 2013 successivamente alla conclusione della predetta seduta, di voler comunicare le proprie valutazioni con particolare riguardo alla richiesta contenuta nella lettera in parola volta a “conoscere se le Regioni e le Province autonome intendano dare seguito al riparto per l’anno 2012, nei termini proposti dal Ministero con nota prot. n. 4584 – GAB del 5 giugno u.s., senza alcuna condizione”;

 

VISTA la nota in data 17 giugno 2013, con la quale la Regione Veneto ha comunicato “al fine di ottemperare a quanto deciso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome lo scorso mese di aprile, il parere tecnico favorevole al perfezionamento dell’intesa sulla proposta di deliberazione CIPE diramata con nota della Segreteria della Conferenza Stato-Regioni prot. n. 2656 del 6 giugno 2013.”;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole sulla proposta di deliberazione CIPE in oggetto;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

ESPRIME INTESA

 

 

sulla nuova proposta del Ministro della salute di deliberazione del CIPE concernente il riparto tra le Regioni delle disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2013, come da Allegato A, parte integrante del presente atto.

 

 

 

 

IL SEGRETARIO                                                IL PRESIDENTE

              Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Graziano Delrio