Conferenza Stato Regioni


Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli - Nuovo sistema autorizzativo per gli impianti dei vigneti". (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428.


CONFERENZA STATO-REGIONI

Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli - Nuovo sistema autorizzativo per gli impianti dei vigneti".

Intesa ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.

Repertorio atti n.   147/CSR   del 30 ottobre 2014.

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

Nell’odierna seduta del 30 ottobre 2014:

VISTO il Regolamento (CE) n. 555 del 27 giugno 2008 relativo all’Organizzazione comune del mercato vitivinicolo in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO in particolare il paragrafo 1 dell’articolo 68 del sopra citato Regolamento (UE) n. 1308/2013 che sancisce che i diritti di impianto concessi ai produttori anteriormente al 31 dicembre 2015, non utilizzati e ancora in corso di validità, possono essere convertiti in autorizzazioni con decorrenza 1° gennaio 2016 e che, inoltre, gli Stati membri possono decidere di consentire ai produttori di presentare la richiesta di conversione dei diritti in autorizzazioni entro il 31 dicembre 2020;

VISTO altresì il successivo paragrafo 2 del medesimo articolo che prevede che le autorizzazioni concesse in seguito alla conversione dei diritti hanno lo stesso periodo di validità dei diritti di impianto da cui hanno origine e, qualora non utilizzate, la loro scadenza è fissata al più tardi il 31 dicembre 2018 ovvero, qualora gli Stati membri abbiano adottato la decisione di cui al paragrafo 1 di cui sopra, non oltre il 31 dicembre 2023;

VISTO il decreto ministeriale 27 luglio 2000 che dà attuazione al Regolamento (CE) 1439/1999 e al Regolamento (CE) n. 1227/2000 sull’organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente le disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee che, all'articolo 4, comma 3, dispone che il Ministro delle politiche agricole, d'intesa con questa Conferenza, provvede con decreto, nell'ambito di propria competenza, all'applicazione nel territorio nazionale dei Regolamenti e delle Decisioni emanati dalla Comunità europea;

VISTO l’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281 che reca la disciplina per il perfezionamento delle intese da sancire in questa Conferenza;

VISTO lo schema di decreto in esame, trasmesso il 25 agosto 2014 dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 9026 alla Segreteria di questa Conferenza che lo ha diramato il 27 agosto 2014 alle Regioni e Province autonome con nota protocollo n. 3441, che uniforma la disciplina nazionale in materia di validità dei diritti di reimpianto, come stabilito dal regolamento 1308/2013 sopra citato, in modo da non creare disparità tra i titolari degli stessi;

VISTO inoltre, l’articolo 3 dello schema di decreto che abroga il comma 6, della lettera b), dell’articolo 4 del decreto ministeriale 27 luglio 2000 di recepimento dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo che consente alle Regioni di limitare la circolazione dei diritti di impianto ad ambiti territoriali omogenei e limitati al fine di tutelare le viticolture di qualità e salvaguardare gli ambienti orograficamente difficili;

PRESO ATTO degli esiti tecnici del 16 settembre 2014, conclusi con avviso favorevole al provvedimento da parte delle Regioni con il rinvio al Tavolo politico della decisione sul mantenimento dell’articolo 3, abrogativo della lettera b), dell’articolo 4 del DM 27 luglio 2000;

CONSIDERATI gli esiti della seduta del 17 settembre 2014 del Comitato di coordinamento in materia di agricoltura, conclusi con l’espressione della mancata intesa, non essendo stato trovato accordo tra le Regioni;

VISTA la seduta di questa Conferenza del 25 settembre 2014 in cui i Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome hanno richiesto il rinvio dell’esame sul provvedimento alla prima seduta utile di Conferenza;

PRESO ATTO che nel corso del Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura tenutosi il successivo 17 ottobre gli assessori regionali hanno ribadito la mancata intesa;

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta da parte dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome, non si sono create le condizioni di assenso previste dal sopra citato articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per il perfezionamento dell’intesa

ESPRIME MANCATA INTESA

sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente: "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli - Nuovo sistema autorizzativo per gli impianti dei vigneti", nei termini di cui in premessa.