Conferenza Unificata
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province e i Comuni e le Comunità montane, per il riparto del contributo del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca per la costituzione degli istituti tecnici superiori di cui all’articolo 7, comma 5 quater, legge 26 febbraio 2010, n. 25, conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”. (ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA – ECONOMIA E FINANZE)
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Repertorio
Atti n. 91/CU del 23 settembre 2010
Nella seduta odierna del 23 settembre 2010:
VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante
modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione;
VISTO
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l’articolo 8,
comma l, il quale dispone che
VISTO
il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in particolare l’articolo 9,
comma 2, lett. b, che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce intese di
tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed in particolare il
titolo IV, capi III e IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione della
legge 15 marzo 1997, n.
VISTA la legge 17 maggio 1999, n.
VISTO l’articolo 1, commi 631 e 875 della legge 27 dicembre
2006, n. 296 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007);
VISTO il decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con
modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, recante “Misure urgenti per la
tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di
attività economiche e la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione
tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli”, ed in particolare l’articolo
13, comma 2;
VISTO l’articolo 2, comma 109,della
legge 23 dicembre 2009, n. 191;
VISTO il decreto-legge 30 dicembre
2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25,
recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative”, ed in
particolare l’articolo 7, comma 5 quater;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 87, concernente “Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 88, concernente “Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
25 gennaio 2008, pubblicato sulla
VISTO
l'accordo sancito da questa Conferenza il 25 novembre 2004 (repertorio atti n.
807/CU) relativo alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione
tecnica superiore per il triennio 2004-2006 e delle relative misure di sistema;
CONSIDERATO che l’articolo 7, comma 5-quater, della legge n. 25 del 2010 sopra
citata, ha prorogato, fino al 31 dicembre 2010, la programmazione di cui
all’articolo 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008, con la previsione di un ulteriore contributo nel limite di spesa
di 10 milioni di euro a favore delle Regioni in
cui sono state costituite fondazioni ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri suddetto;
CONSIDERATO che occorre procedere, pertanto, alla
determinazione dei criteri per il riparto delle risorse di cui al citato
articolo 7, comma 5-quater, della legge n. 25 del
VISTO lo schema di intesa tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le
Comunità montane, per il riparto del contributo del Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca per la costituzione degli istituti tecnici
superiori di cui all’articolo 7, comma 5 quater, legge 26 febbraio 2010, n. 25,
conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante:
“Proroga di termini previsti da disposizioni legislative” pervenuto il 4 agosto 2010 dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca e diramato il 6 agosto 2010;
CONSIDERATO che, nella
riunione tecnica del 15 settembre 2010, il Coordinamento tecnico delle Regioni ha espresso avviso favorevole sul
provvedimento in oggetto, con l’unica richiesta di differimento della data del
30 settembre 2010, di cui al punto 3. del testo, al 15 ottobre 2010;
CONSIDERATO che,
nella medesima sede tecnica del 15 settembre 2010, l’ANCI ha espresso avviso
favorevole sul provvedimento;
CONSIDERATO altresì
che in corso di seduta di riunione tecnica è stata data lettura della richiesta
del Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento RGS, pervenuta il 15
settembre 2010, di inserire, nelle premesse del testo, l’articolo 2, comma 109
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, relativo
alle Province autonome di Trento e Bolzano;
CONSIDERATO che, il
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha accolto la
richiesta delle Regioni e del Ministero dell’economia e delle finanze;
VISTO lo schema di
intesa in argomento, modificato a seguito delle richieste avanzate dalle
Regioni e dal Ministero dell’economia e delle finanze, pervenuto dal Ministero
dell’istruzione, dell’università e della ricerca il 16 settembre 2010 e diramato
in pari data;
ACQUISITO, nell’odierna
seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni e Province
autonome di Trento e Bolzano, dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM;
SANCISCE la seguente
intesa
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità
montane nei termini sottoindicati:
1. Ai fini della ripartizione del
finanziamento di cui all’art. 7, comma 5-quater, della legge n. 25/2010
concorrono, in base a quanto disposto dall’articolo medesimo, le Regioni che,
in attuazione dell’accordo in sede di Conferenza unificata 25 novembre 2004
citato in premessa relativo alla programmazione 2004-2006, hanno costituito poli
formativi IFTS di settore e/o realizzato il Piano Cipe IFTS/Ricerca nella prima
e seconda fase di intervento, sempreché coerenti con le aree tecnologiche di
cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
gennaio 2008.
2. Il finanziamento è ripartito tra
le Regioni sulla base della tabella di cui all’allegato A), parte integrante della
presente Intesa, che costituisce un riferimento per l’individuazione delle
quote di contributo spettanti a ciascuna delle Regioni interessate in relazione
a quanto previsto al punto 1, ferma restando la possibilità per le Regioni di
istituire ulteriori Istituti Tecnici Superiori (ITS) in base alle scelte
compiute nell’ambito della
programmazione territoriale.
3. Ai fini dell’assegnazione del
contributo di cui sopra, le Regioni interessate trasmettono al Ministero dell’istruzione,
dell’università e della ricerca, entro il 15 ottobre 2010, l’elenco delle Fondazioni ITS costituite e inserite nei piani
regionali di cui all’articolo 11 del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri.
4. Alle Regioni che assicurano un’ulteriore
quota di cofinanziamento a norma dell’articolo 12, comma 2, del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato, oltre a quello già
deliberato nella fase transitoria di cui all’articolo 15 del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo in relazione alla programmazione
2007-2009, sono assegnate, a titolo di premialità, quote aggiuntive del
contributo nazionale secondo quanto indicato nella tabella allegato A).
5. Le quote del contributo nazionale
possono essere conferite alle Fondazioni ITS, a norma dell’articolo 56, articolo
1, lettera b, del regolamento
concernente le istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile
delle istituzioni scolastiche, adottato con decreto interministeriale 1°
febbraio 2001, n. 44, dagli istituti tecnici o professionali enti di
riferimento delle Fondazioni medesime sempreché ad esse sia riconosciuta la
personalità giuridica nazionale a norma dell’articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
6. Le Regioni assicurano la rispondenza
dei piani di intervento degli Istituti Tecnici Superiori costituiti nel proprio
territorio alle linee guida di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 25 gennaio 2008 sopra citato nonché alle disposizioni contenute nel decreto
adottato ai sensi dell’articolo 69, comma 1, della legge n. 144/99, richiamato
all’articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri medesimo
per quanto riguarda l’indicazione delle figure che costituiscono il riferimento
a livello nazionale dei percorsi degli Istituti Tecnici Superiori e dei
relativi standard delle competenze.
7. Le relazioni tra gli istituti
tecnici e professionali, enti di riferimento, e le Fondazioni-ITS si sviluppano
in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente, con riferimento
all’articolo 13, comma 2, della legge n. 40/2007 nonché all’articolo 2, comma 4
e all’articolo 2, comma 5, dei regolamenti emanati con decreti del Presidente
della Repubblica n. 87 e n. 88 riguardanti rispettivamente gli istituti professionali
e gli istituti tecnici.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
Cons.
ALLEGATO A)
Tabella riparto fondi art.
7, comma 5 – quater, legge 25/2010
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Regioni |
% popolazione adulta 20-34 anni |
N° ITS costituibili |
Contributo MIUR per ITS ( allegato
C, par 3, lett.a dPCM 25/01/08) |
Ripartizione resto sulla base %
popolazione adulta 20-34 |
Totale |
Abruzzo |
2,69% |
1 |
€ 300.000,00 |
€
91.460,00 |
€ 391.460,00 |
Calabria |
4,43% |
1 |
€ 300.000,00 |
€ 150.620,00 |
€
450.620,00 |
Campania |
12,92% |
2 |
€
600.000,00 |
€ 439.280,00 |
€ 1.039.280,00 |
Friuli
Venezia Giulia |
2,14% |
1 |
€ 300.000,00 |
€
72.760,00 |
€
372.760,00 |
Lazio |
10,98% |
2 |
€
600.000,00 |
€
373.320,00 |
€
973.320,00 |
Liguria |
2,51% |
1 |
€ 300.000,00 |
€
85.340,00 |
€
385.340,00 |
Lombardia |
18,48% |
4 |
€ 1.200.000,00 |
€ 628.320,00 |
€ 1.828.320,00 |
Marche |
3,01% |
1 |
€
300.000,00 |
€
102.340,00 |
€
402.340,00 |
Molise |
0,65% |
1 |
€
300.000,00 |
€ 22.100,00 |
€
322.100,00 |
Piemonte |
7,98% |
1 |
€
300.000,00 |
€
271.320,00 |
€
571.320,00 |
Puglia |
8,81% |
1 |
€
300.000,00 |
€
299.540,00 |
€
599.540,00 |
Sardegna |
3,52% |
1 |
€
300.000,00 |
€
119.680,00 |
€
419.680,00 |
Sicilia |
10,81% |
2 |
€
600.000,00 |
€
367.540,00 |
€
967.540,00 |
Umbria |
1,71% |
1 |
€
300.000,00 |
€
58.140,00 |
€
358.140,00 |
Veneto |
9,36% |
2 |
€
600.000,00 |
€
318.240,00 |
€
918.240,00 |
TOTALE |
100,00% |
22 |
€
6.600.000,00 |
€ 3.400.000,00 |
€ 10.000.000,00 |
Note: