Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n.428. |
Repertorio Atti n. 196 /CSR del 22 settembre 2011.
Nell’odierna seduta del 22 settembre 2011
VISTO il Regolamento (CE) n. 834/2007, del Consiglio, del 28
giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei
prodotti biologici, ed il Regolamento (CE) n.1235/2008 della Commissione,
dell’8 dicembre 2008, che stabilisce il regime di importazione per quanto
riguarda i prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi, definendo le
modalità applicabili ai prodotti conformi ed ai prodotti che offrono garanzie
equivalenti;
VISTO il Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del
5 settembre 2008, che reca le modalità di applicazione
del soprarichiamato Regolamento (CE) n. 834/2007 ed in particolare il paragrafo
2 dell’articolo 65, che prevede prelievi di campioni da analizzare per la
ricerca di prodotti non autorizzati nella produzione biologica, verifica la
conformità delle tecniche di produzione con le norme di produzione biologica
nonché ne definisce le modalità cui deve attenersi l’autorità o l’organismo di
controllo, con la precisazione che le analisi sono obbligatorie anche se
sussiste il solo sospetto dell'utilizzazione di prodotti non autorizzati nella
produzione;
VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi
derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria 1990 - che all’articolo 4, comma 3 così come modificato
dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il
Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua
competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti
amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e
delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel
territorio nazionale;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 29 ottobre 2010, che individua, a livello nazionale, i
requisiti minimi e disciplina le modalità di prelievo
e campionamento, al fine di verificare la prevista conformità delle tecniche di
produzione con le norme di produzione
biologica ed evitare il rischio di eventuali contaminazioni, prevedendo quattro aliquote di
campione, da poter eventualmente ridurre, qualora considerate eccessive, al
termine del periodo transitorio fissato in tre anni;
VISTO il testo del provvedimento in esame, trasmesso dal
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con nota protocollo n. 7816 del 2 agosto 2011 alla Segreteria di
questa Conferenza e dalla stessa inviato alle Regioni e Province autonome il
successivo 4 agosto del medesimo anno, con nota protocollo n. 4016, che proroga
fino al 31 dicembre 2011 il termine di cui all’articolo 3, comma 1, del sopra
richiamato decreto ministeriale 29 ottobre 2010, al fine di consentire
l’adeguamento della documentazione di sistema degli organismi di controllo;
VISTA l’’istruttoria tecnica svoltasi in data 8 settembre
2011, conclusa con avviso favorevole sul testo ministeriale proposto;
VISTI gli esiti favorevoli dell’odierna seduta di
questa Conferenza
SANCISCE INTESA
sullo schema di decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali recante “Modifica del Decreto ministeriale 29 ottobre 2010 sulle Disposizioni per
l’individuazione dei requisiti minimi delle procedure di prelievo di campioni
di prodotti biologici da analizzare in attuazione dei Regolamenti (CE) n.
834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche, riguardanti la
produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici”.
IL SEGRETARIO IL
PRESIDENTE
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto