Conferenza Unificata
Parere sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (INTERNO)
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Repertorio atti n. 122 /CU del
18 novembre 2010
nella odierna seduta del 18 novembre
2010
VISTO l’ articolo 9, comma 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281;
VISTO il Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il quale prevede al comma 2
dell’articolo 4-bis che venga
adottato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro
dell’interno, di concerto con il
Ministro dell’istruzione, università e ricerca, del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, della salute, il regolamento contenente i criteri e
le modalità per la sottoscrizione da parte dello straniero, contestualmente
alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno, ai
sensi dell’art. 5 del citato testo unico, di un Accordo di integrazione,
articolato per crediti, con l’impegno a sottoscrivere specifici obiettivi di
integrazione, da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno;
VISTO
lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante.
“Regolamento concernente la disciplina dell’accordo di integrazione tra lo
straniero e lo Stato, a norma dell’articolo 4-bis, comma 2, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 19 luglio 2010,
nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni Lombardia ed Emilia
Romagna, hanno segnalato, oltre ad alcune problematiche interpretative riguardanti i
soggetti sottoscrittori dell’accordo, (articolo
1 ”Oggetto e ambito di applicazione”),e i meccanismi di verifica del
rispetto degli accordi di integrazione stipulati in attuazione del regolamento,
(“Disposizioni finali”),
significativi aspetti critici di carattere generale connessi con la diminuzione
delle risorse previste per le politiche di integrazione e con la necessità di
rafforzare l’offerta formativa linguistica dei Centri Provinciali per l’istruzione
adulti, e più in particolare con l’appesantimento delle procedure di
integrazione previste nell’ accordo, che richiedono, in aggiunta alla
conoscenza linguistica, complessi sistemi di gestione “a punti”;
CONSIDERATO che, nel
corso della medesima riunione tecnica l’ANCI, in rappresentanza anche dell’UPI,
ha sottolineato l’esigenza di inquadrare l’accordo nell’ambito di un Piano
nazionale di integrazione, il quale, in considerazione della non favorevole
congiuntura economica, consentirebbe una ottimizzazione
degli interventi nel settore dell’immigrazione;
CONSIDERATO che, nel corso della successiva riunione tecnica
del 15 settembre 2010, unitamente ad ulteriori approfondimenti di merito
dell’articolato, sono stati analizzati gli aspetti connessi con l’impegno
economico derivante dall’applicazione dell’accordo, nonchè
le problematiche concertative fra i diversi livelli di governo, sui quali sia
le Regioni che l’ANCI hanno segnalato oggettive difficoltà operative;
CONSIDERATO che, in data 8 ottobre 2010 l’ANCI e l’UPI, in
una nota diramata alle amministrazioni interessate il 12 ottobre 2010, hanno
formulato congiuntamente le richieste emendative riguardanti gli articoli 2,
comma 6; 3; 3-bis,5; 6, commi 1, 6, 7, 8;e 10 del
testo del provvedimento;
VISTA la nota del 15 ottobre 2010, trasmessa dal
coordinamento delle Regioni in materia di flussi migratori, diramata alle
amministrazioni interessate in data 18 ottobre 2010, contenente gli emendamenti
puntuali al testo de provvedimento relativi agli articoli
1, comma 2, 2, commi 2, 4 e 10; 3, commi 4 e 5; 4, comma 2 e Allegato c); 5,
comma 1; 6, commi 2, 4 lettere b) e c), 6, 7 e 8; 8; 9, commi 3 e 4; 10; 12,
Allegato B, punti 6, 8 e 10;
RILEVATO che, in data 22 ottobre 2010, agli esiti della
riunione tecnica tenutasi il 21 ottobre 2010, l’ANCI e l’UPI hanno trasmesso in una nota, diramata alle
amministrazioni interessate il 25 ottobre 2010 per le controdeduzioni, una
integrazione agli emendamenti congiunti già presentati, diramati con nota prot. 4764 del 12 ottobre 2010;
VISTA la nota del 22 ottobre 2010, diramata in pari data
alle amministrazioni interessate, con la quale l’Ufficio legislativo del
Ministero dell’istruzione, dell’università e ricerca dichiara, in relazione
alle proposte emendative avanzate dalle Regioni e congiuntamente dall’ANCI e
dall’UPI, di non avere al riguardo, per quanto di competenza, controdeduzioni
da formulare;
VISTA la nota del 27 ottobre 2010 dell’Ufficio legislativo
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, diramata alle
amministrazioni interessate in data 28 ottobre 2010, contenente le
controdeduzioni alle proposte emendative sul provvedimento presentate dalle
Regioni e dall’ANCI e dall’UPI;
VISTA la nota del 28 ottobre 2010 dell’Ufficio affari
legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’interno, diramata in
pari data alle Regioni e alle Autonomie locali, contenente le controdeduzioni
alle proposte emendative sul provvedimento presentate dalle Regioni e dall’ANCI
e dall’UPI;
CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto, iscritto al
punto 2 dell’o.d.g. della seduta del 28 ottobre 2010
della Conferenza Unificata, è stato rinviato su richiesta delle Regioni e
dell’ANCI per consentire la valutazione delle controdeduzioni sulle rispettive
richieste emendative, elaborate dall’Ufficio affari legislativi e relazioni
parlamentari del Ministero dell’interno, pervenute il 28 ottobre 2010 e
dall’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali,
pervenute in data 27 ottobre 2010, diramate alle Autonomie territoriali e
locali in data 28 ottobre 2010;
CONSIDERATO che il provvedimento, iscritto all’o.d.g. della Conferenza Unificata del 4 novembre 2010, è
stato rinviato su richiesta delle Regioni, dell’ANCI e dell’UPI con la
motivazione dell’espletamento
di ulteriori approfondimenti istruttori;
VISTA la nota del 4 novembre 2010 dell’Ufficio affari
legislativi e relazioni parlamentari del Ministero dell’interno, diramata in
pari data alle Regioni e alle Autonomie locali, contenente una
integrazione alle controdeduzioni sulle proposte emendative presentate dalle Regioni e dall’ANCI e
dall’UPI;
VISTI gli esiti della riunione tecnica del 10 novembre 2010,
nel corso della quale si è registrato da parte del rappresentante del Ministero
dell’interno, in condivisione con i rappresentanti delle amministrazioni concertanti del
Ministero dell’istruzione, università e ricerca e del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con riguardo
alle richieste emendative delle Regioni, un accoglimento di quelle relative all’ art. 5 “Modalità di assegnazione e decurtazione dei
crediti”, comma 1, art. 6 “Verifica dell’accordo”, comma 1, art. 9 “Anagrafe nazionale degli intestatari degli
accordi di integrazione”, comma 4, punti 6, 8 e 10 All. B “Tabella dei crediti riconoscibili in
relazione alla conoscenza della lingua italiana”; nonché della
richiesta della Provincia autonoma di
Bolzano dell’effettuazione del test di conoscenza linguistica, previsto dal comma 1 dell’art. 6 anche in
lingua tedesca;
CONSIDERATI gli esiti dell’odierna seduta di questa
Conferenza, nel corso della quale:
■ le Regioni Basilicata, Emilia-Romagna, Liguria, Marche,
Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria e Provincia autonoma di Trento hanno espresso
parere negativo con le motivazioni contenute in un documento consegnato, (All.
1);
■ le Regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Lombardia,
Molise, Piemonte, Sardegna e Veneto hanno espresso parere favorevole;
■ l’ANCI e l’UNCEM hanno espresso parere negativo subordinato
all’accoglimento degli emendamenti presentati in sede tecnica, (All. 2 e 3),
con la precisazione della criticità relativa alla mancanza delle risorse;
■ l’UPI ha espresso parere favorevole condizionato
all’accoglimento delle predette osservazioni
presentate in sede tecnica;
ESPRIME PARERE
nei termini di cui alla premessa, ai
sensi dell’ articolo 9, comma 3
del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 sullo schema di decreto
del Presidente della Repubblica recante “Regolamento concernente la disciplina
dell’accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell’articolo
4-bis, comma 2, del Testo Unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le
Dott. Raffaele Fitto