Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui requisiti minimo organizzativi minimi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di verifica. (SALUTE)
|
Rep. Atti n. 242/CSR del 16 dicembre 2010
Nella odierna
seduta del 16 dicembre 2010:
VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1, del decreto
legislativo
VISTA la legge 21 ottobre 2005, n. 219 (“Nuova disciplina
delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati”) e,
in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera a), il
quale prevede che, con apposito accordo sancito dalla Conferenza
Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, viene promossa la uniforme erogazione dei
livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche
attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, confermando la natura
di struttura pubblica dei presidi e delle strutture addetti alle attività
trasfusionali, l'omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione
delle stesse nonché delle unità di raccolta, delle frigoemoteche
e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro e
per le emergenze e di cellule staminali e che vengono altresì definiti, e
periodicamente aggiornati, sulla base di ulteriori accordi, nel rispetto della
complessiva cornice finanziaria prevista dal decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, i requisiti minimi organizzativi,
strutturali e tecnologici delle strutture trasfusionali per gli ambiti
territoriali coincidenti almeno con le aziende unità sanitarie locali;
VISTO l’articolo 19, comma 1, della predetta legge n. 219 del 2005, il quale stabilisce che, con
accordo sancito in sede di Conferenza Stato–Regioni,
siano definiti i requisiti minimi organizzativi, strutturali e tecnologici
delle strutture trasfusionali;
VISTO il decreto legislativo 6 novembre 2007, n.
191, il quale, all’articolo 7, comma 5, prevede che, con accordo sancito
in sede di Conferenza Stato – Regioni, siano stabiliti i criteri relativi allo
svolgimento delle ispezioni e delle misure di controllo e quelli inerenti alla
formazione ed alla qualificazione del personale interessato, al fine di
raggiungere livelli omogenei di competenza di rendimento;
VISTO il decreto legislativo 20
dicembre 2007, n. 261 e, in particolare l’articolo 5, il quale prevede che le
Regioni e le Province autonome organizzano ispezioni e adeguate misure di
controllo presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta per verificarne
la rispondenza ai requisiti previsti;
VISTA la nota in data 18 novembre 2010 con la quale il
Ministero della salute ha inviato lo
schema di accordo indicato in oggetto concernente due documenti, Allegato A) e
B), parti integranti del presente Accordo, recanti rispettivamente:
- “Requisiti
minimi organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli emocomponenti” (Allegato A);
- “Modello
per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta”
(Allegato B);
VISTA la lettera in data il 24 novembre 2010,
con la quale lo schema di Accordo in parola è stato diramato alle Regioni e
Province autonome con richiesta di assenso tecnico;
VISTA la nota del 9 dicembre 2010 con la quale
ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta,
l’assenso del Governo e dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni
e le Province autonome di Trento e Bolzano nei seguenti termini :
Considerati:
- il decreto del Presidente della Repubblica 14
gennaio 1997 “Approvazione dell’atto di indirizzo e coordinamento alle regioni
e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività
sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;
- il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229,
recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a
norma dell’art. 1 della legge 30 novembre 1998, n.
- il decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 29 novembre 2001 recante “Definizione dei
livelli essenziali di assistenza” e successive modificazioni ed integrazioni;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n 81,
recante “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n.
- l’accordo tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Linee guida in tema di raccolta, manipolazione e impiego clinico delle cellule
staminali emopoietiche (CSE)”, sancito il 10 luglio 2003;
- l’accordo tra il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante
“Aggiornamento del prezzo unitario di cessione del sangue e degli emocomponenti tra servizi sanitari pubblici”, sancito il 24
luglio 2003;
- l’ accordo
tra Governo, Regioni e Province autonome, recante: “I principi generali ed i
criteri per la regolamentazione dei rapporti tra le regioni e le province
autonome e le Associazioni e Federazioni di donatori di sangue”, sancito il 20
marzo 2008;
- il decreto del
Ministro della salute del 21 dicembre 2007, recante “Istituzione del Sistema
informativo dei servizi trasfusionali”;
- i decreti del Ministro della salute 3 marzo
2005, recanti rispettivamente “Protocolli per l'accertamento della
idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti”
e “Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti”, entrambi predisposti anche in attuazione
della direttiva di Commissione 2004/33/CE;
- il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
recante “Attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario
concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE” e
successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
207, recante “Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del
sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni
e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi”;
- il decreto legislativo 9 novembre 2007, n.
208, recante “Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva
2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad
un sistema di qualità per i servizi trasfusionali”;
- il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16,
recante “Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la
direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la
donazione, l’approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule
umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di
rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate
prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo
stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani”;
- l’accordo tra Governo,
Regioni e Province autonome recante: “Requisiti organizzativi,
strutturali e tecnologici minimi per l’esercizio delle attività sanitarie delle
banche di sangue da cordone ombelicale”, sancito il 29 ottobre 2009;
- il D.M. 18 novembre 2009, recante “Istituzione
di una rete nazionale di banche per la conservazione di sangue da cordone
ombelicale”;
- le seguenti raccomandazioni e documenti emanati da Organismi
comunitari:
· “Guida
alla preparazione, uso e assicurazione di qualità degli emocomponenti”,
15^ Edizione, 2009, emanata da EDQM (“European Directorate for the Quality of Medicines
and Healthcare”) a seguito della Raccomandazione R(95)15 del Consiglio di Europa;
· Revisione
dell’Allegato 14 della Guida alle norme di buona fabbricazione (GMPs) recante “Fabbricazione di medicinali derivati da
sangue o plasma umano”, emanata dalla Commissione Europea, Direzione Generale
per le Imprese, Sezione Prodotti farmaceutici e cosmetici,
il 31 marzo
- l’ulteriore revisione del succitato Allegato
14 della Guida alle norme di buona fabbricazione (GMPs),
in corso di definizione da parte dei competenti Organismi comunitari, che
prevede, fra l’altro, specifici requisiti concernenti il plasma umano come
materia prima per la produzione di farmaci emoderivati alla luce delle
direttive 2002/98/CE, 2004/33/CE, 2005/61/CE e 2005/62/CE, intervenute
successivamente alla emanazione del predetto Allegato;
- la esplicita non coerenza del previgente DPCM
1 settembre 2000, recante “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di
requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio
delle attività sanitarie relative alla medicina trasfusionale” con il mutato
quadro normativo successivamente intervenuto in materia;
- l’urgente necessità di garantire livelli
qualitativi omogenei delle attività trasfusionali su tutto il territorio
nazionale, a fronte di un quadro di significativa disomogeneità fra regioni
oggi esistente;
- la necessità inderogabile di conformare le
attività trasfusionali alle norme nazionali di recepimento delle direttive
europee in materia di sangue, emocomponenti e farmaci
emoderivati, che prevedono la garanzia di omogenei livelli di qualità e
sicurezza dei prodotti e delle prestazioni del sistema trasfusionale su tutto
il territorio dell’Unione Europea, oltre a stabilire specifici requisiti,
previsti dal codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, che si
applicano al plasma umano prodotto dai servizi trasfusionali italiani da
avviare alla lavorazione industriale per la produzione di farmaci emoderivati;
- l’esigenza di definire i requisiti
strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l’esercizio delle attività
trasfusionali presso i servizi trasfusionali e le unità di raccolta in
conformità alla normativa nazionale vigente, ivi incluse, per quanto
applicabili, le disposizioni normative concernenti i medicinali per uso umano;
- la necessità, al fine di promuovere
l’armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità delle
strutture trasfusionali ai requisiti previsti dalle norme vigenti, di definire un
modello per le visite di verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di
raccolta del sangue e degli emocomponenti ai fini dei
processi di autorizzazione e accreditamento degli stessi, ferme restando le
prerogative e competenze delle regioni e province autonome in materia;
- l’opportunità di definire nello stesso
accordo, oltre ai requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi dei
servizi trasfusionali e delle unità di raccolta, anche un modello per le visite di
verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta del sangue e degli
emocomponenti, finalizzato a garantire la omogenea
erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività
trasfusionali anche in conformità alle disposizioni nazionali di attuazione
delle direttive europee di settore, nonché a garantire l’esercizio della
responsabilità del rispetto dei requisiti previsti dal decreto legislativo 261
del 2007, da parte delle autorità individuate ai sensi dell’articolo 3 del
medesimo decreto, per le rispettive competenze;
- la necessità che le Regioni e Province
autonome recepiscano con propri provvedimenti i documenti di cui agli Allegati A) e B), parti integranti del presente atto, entro
sei mesi dalla definizione del presente Accordo, anche al fine di rispondere al
dettato normativo comunitario ed evitare l’attivazione di procedimenti di
infrazione da parte della Commissione Europea;
- l’opportunità definire in trentasei mesi dalla effettiva disponibilità dell’elenco di valutatori di
cui all’Allegato B), parte integrante del presente atto, il termine massimo
entro il quale le Regioni e Province autonome completeranno le visite di
verifica dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta;
- le indicazioni del gruppo di lavoro della
Commissione Salute coordinato, su specifica designazione della medesima, dal
Centro nazionale sangue, in merito ai requisiti minimi strutturali, tecnologici
e organizzativi dei servizi trasfusionali e delle unità di raccolta e ad un
modello per le visite di verifica degli stessi quale risultato di un percorso
condiviso in sede tecnica, come descritte nei documenti di cui agli Allegati A)
e B), parti integranti del presente Accordo;
- il parere dell’Agenzia italiana del farmaco
per le fattispecie inerenti alla normativa di matrice comunitaria concernente
il plasma umano come materia prima per la produzione di farmaci emoderivati,
- il parere della Consulta Tecnica Permanente
per il Sistema Trasfusionale nelle sedute del 21 giugno 2010 e del 4 novembre
2010;
SI CONVIENE
sui requisiti minimi
organizzativi, strutturali e tecnologici delle attività sanitarie dei servizi
trasfusionali e delle unità di raccolta e sul modello per le visite di
verifica, come da allegati A e B, parti integranti del presente atto.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
Cons. Ermenegilda Siniscalchi On. Dott. Raffaele Fitto