Conferenza Unificata
Accordo, ai sensi dell'articolo 5, comma 7,del decreto ministeriale 16 dicembte 2014, n. 206 tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, per l'avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate. |
Accordo, ai sensi
dell’articolo 5, comma 7, del decreto ministeriale 16 dicembre 2014, n. 206,
tra il Governo, le Regioni e le Autonomie locali, per l’avvio della
sperimentazione in materia di banca dati delle valutazioni e progettazioni
personalizzate.
Repertorio atti n. 48/CU del 19 aprile 2018
LA CONFERENZA UNIFICATA
Nell'odierna seduta del 19 aprile 2018;
VISTO il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze, del 16 dicembre 2014, n. 206,
concernente il “Regolamento recante modalità attuative del Casellario
dell’assistenza, a norma dell’articolo13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122” che, tra l’altro:
- all’articolo 2, comma 3,
prevede l’articolazione del Casellario dell’assistenza su tre componenti: a)
banca dati delle prestazioni sociali agevolate; b) banca dati delle prestazioni
sociali; c) banca dati delle valutazioni multidimensionali;
- all’articolo 5, prevede che
la banca dati delle valutazioni multidimensionali sia articolata in tre sezioni
corrispondenti a distinte aree di utenza: a) infanzia, adolescenza e famiglia;
b) disabilità e non autosufficienza; c) povertà, esclusione sociale e altre
forme di disagio e che le informazioni afferenti alle tre sezioni sono definite
attraverso tre moduli: quanto alla
lettera a), attraverso il modulo SINBA; quanto alla lettera b), attraverso il
modulo SINA; quanto alla lettera c), attraverso il modulo SIP;
-
al comma 7 del medesimo articolo 5, stabilisce che, al fine di sviluppare
l’assetto dei flussi relativi ai tre moduli SINBA, SINA e SIP, le informazioni
sono inviate all’INPS dagli enti locali, in forma singola o associata,
individuati con accordo in sede di
Conferenza Unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, in
via sperimentale, per un periodo di 12 mesi a partire dal termine specificato
dal decreto direttoriale di cui all’articolo 2, comma 6;
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n.
147, recante “Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di
contrasto alla povertà”, e, in particolare, l’articolo 24 che, tra l’altro:
- al comma 1 istituisce il
Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS);
- al comma 2 dispone che il
SIUSS integra e sostituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica, il sistema informativo dei servizi sociali e il Casellario
dell’assistenza, che sono conseguentemente soppressi;
- al comma 3 individua
l’articolazione del SIUSS in varie componenti, tra le quali il sistema
informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali, di cui fa parte la banca
dati delle valutazioni e progettazioni personalizzate;
- al comma 6, nelle more
dell’adozione della disciplina attuativa del sistema informativo delle
prestazioni e dei bisogni sociali, fa salva la citata disciplina di cui al
decreto n. 206 del 2014 attuativa del Casellario dell’assistenza;
- al comma 9, con riferimento
ai beneficiari del reddito di inclusione (ReI), nuova
misura unica a
livello nazionale di
contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, dispone l’identificazione di
specifiche sezioni del SIUSS che costituiscono la Banca dati ReI, le cui modalità attuative sono disciplinate con
apposito decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo n. 147 del 2017;
RITENUTO che, nel mutato quadro normativo successivo all’istituzione del
SIUSS, i moduli SINA, SINBA e SIP siano riconducibili alla banca dati delle
valutazioni e progettazioni personalizzate e che debba darsi avvio alla
sperimentazione dei flussi SINA e SINBA sulla base della disciplina attuativa
del Casellario dell’assistenza previgente, rimandando l’avvio dei flussi SIP in
materia di politiche di contrasto alla povertà all’attuazione della Banca dati ReI;
VISTA la nota del 4 aprile 2018, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso, ai fini del
perfezionamento dell’accordo da parte di questa Conferenza, la proposta di Accordo, per l’avvio della sperimentazione in materia di banca dati delle
valutazioni e progettazioni personalizzate;
CONSIDERATO
che, nel corso
dell’odierna seduta di questa Conferenza, l’ANCI e l’UPI hanno espresso parere favorevole, mentre le Regioni hanno proposto emendamenti
agli articoli 2, 3 e 4 che sono stati parzialmente accolti nella formulazione
concordata e riportata nell’articolato che segue;
CONSIDERATO,
altresì, che il Sottosegretario all’economia ed alle finanze ha chiesto l’inserimento,
della “Clausola di salvaguardia”;
ACQUISITO quindi l’assenso del Governo, delle Regioni, delle Province
autonome di Trento e Bolzano e delle Autonomie locali;
SANCISCE
ACCORDO
tra il Governo, le Regioni, le Province
Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti Locali, nei seguenti termini:
CONSIDERATI:
- il decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni recante Codice in materia di protezione dei dati
personali;
- l’articolo 13 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, che istituisce presso l’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS), senza nuovi oneri per la finanza pubblica, il
“Casellario dell’assistenza” per la raccolta, la conservazione e la gestione
dei dati, dei redditi e di altre informazioni relativi ai soggetti aventi
titolo alle prestazioni di natura assistenziale;
- l’articolo 5, comma 1, del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto l’emanazione di un decreto
interministeriale per il rafforzamento del sistema dei controlli dell’ISEE –
nell’ambito della relativa riforma – e la costituzione, presso l’INPS, della
Banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all’ISEE;
- l’articolo 16 del
decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge
4 aprile 2012, n. 35, che detta ulteriori modalità per l’attuazione e il
funzionamento del Casellario dell’assistenza;
- il decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, dell’8 marzo 2013, che ha istituito, presso l’INPS, la Banca
dati delle prestazioni sociali agevolate - prima componente del Casellario
dell’assistenza;
- il decreto direttoriale
dell’INPS n. 8 del 10 aprile 2015, che ha dettato le modalità attuative dei
flussi informativi e il disciplinare tecnico della Banca dati delle prestazioni
sociali agevolate;
- il decreto direttoriale
dell’INPS n. 103 del 15 settembre 2016 che ha dettato le modalità attuative dei
flussi informativi e il disciplinare tecnico per la sicurezza per la banca dati
delle prestazioni sociali e per la banca dati delle valutazioni
multidimensionali;
- il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute, il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro
delegato in materia di politiche della famiglia, del 26 settembre 2016, di
riparto del Fondo per le non autosufficienze, e, in particolare, l’articolo 3,
comma 6, che stabilisce che per le
persone in condizione di disabilità gravissima rilevate ai sensi del comma 5,
le informazioni sulla presa in carico e le prestazioni erogate sono messe a
disposizione del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto
legge n. 78 del 2010, secondo le modalità previste dal decreto
interministeriale 16 dicembre 2014 e, in particolare, mediante la trasmissione
del modulo SINA di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b), del medesimo decreto
interministeriale;
- il
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro della salute e il Ministro dell’economia e delle finanze, del 23
novembre 2016, che individua i requisiti per l’accesso alle misure di
assistenza, cura e protezione a carico del Fondo per l’assistenza alle persone
con disabilità grave prive del sostegno familiare, e in particolare, l’articolo
6, comma 5, che stabilisce che le
informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati in base al
presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il
monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario
dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 78 del 2010,
secondo le modalità previste dal decreto interministeriale 16 dicembre 2014 e,
in particolare, mediante la trasmissione del modulo SINA di cui all’articolo 5,
comma 3, lettera b), del medesimo decreto interministeriale;
- il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute e il Ministro
dell’economia e delle finanze, del 27 novembre 2017, registrato dalla Corte dei
conti il 29 dicembre 2017, di riparto del Fondo per le non autosufficienze, e,
in particolare, l’articolo 4, comma 2, che integra le disposizioni in materia
di trasmissione del modulo SINA mediante l’individuazione di specifiche
modalità di messa a disposizione delle informazioni;
-
il parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali espresso nella seduta del
22 febbraio 2018;
SI CONVIENE
Articolo
1
(Definizioni)
1. Ai
soli fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a)
“SINBA”: il sistema informativo per
l’infanzia, l’adolescenza e la famiglia di cui all’articolo 5, comma 3, lettera
a), del decreto interministeriale n. 206 del 2014;
b)
“SINA”: il sistema informativo per la
disabilità e la non autosufficienza di cui all’articolo 5, comma 3, lettera b),
del decreto interministeriale n. 206 del 2014;
c)
“Fondo per le non autosufficienze”: il Fondo
di cui all’articolo 1, comma 1264, della
legge
d)
“Persone in condizione di disabilità
gravissima”: le persone che si trovano nelle condizioni descritte nell’articolo
3, comma 2, del decreto interministeriale di riparto del Fondo per le non
autosufficienze del 26 settembre 2016;
e)
“Fondo per l’assistenza alle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare”: il Fondo di cui all’articolo 3,
comma 1, della legge 22 giugno 2016, n. 112, recante Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con
disabilità grave prive del sostegno familiare;
f)
“Ambiti territoriali”: gli ambiti territoriali
di cui all’articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n.
328;
g) “SIUSS”:
il sistema informativo unitario dei servizi sociali, di cui all’articolo 24 del
decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Articolo
2
(SINA e SINBA)
1.
Con riferimento al SINA, i flussi informativi
di cui alla tabella 3, sezione 3.2, del decreto interministeriale n. 206 del
2014, sono attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai
beneficiari delle misure connesse alle quote del Fondo per le non
autosufficienze riservate alle persone in condizione di disabilità gravissima,
nonché ai beneficiari delle misure connesse al Fondo per l’assistenza alle
persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, secondo le modalità
stabilite nell’Allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
27 novembre 2017.
2.
Con riferimento al SINBA, i flussi informativi
di cui alla tabella 3, sezione 3.1, del decreto interministeriale n. 206 del
2014, sono attivati su tutto il territorio nazionale, almeno con riferimento ai
minori allontanati dalle loro famiglie.
3. Le
Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, entro quarantacinque giorni dall’approvazione del presente
accordo, gli ambiti territoriali in cui i flussi informativi di cui ai commi 1
e 2 sono attivati con riferimento a tutti gli interventi che gli enti attuano
in favore dei residenti. A tal fine è individuato un numero di ambiti tale da
coprire almeno il 15 per cento della popolazione regionale nei territori di
competenza.
Articolo
3
(Avvio della sperimentazione)
1.
La sperimentazione di cui all’articolo 5,
comma 7, del decreto interministeriale n. 206 del 2014, si intende avviata a
partire dal trentesimo giorno successivo all’approvazione del presente accordo,
per un periodo di dodici mesi.
2.
Le informazioni di cui all’articolo 2 sono
riferite alle prestazioni erogate nell’intera annualità 2018 e sono messe a
disposizione del SIUSS entro sei mesi dall’erogazione della prestazione o dall’avvio dell’erogazione per le prestazioni
periodiche. Sono altresì messe a disposizione del SIUSS entro sei mesi dalla
data del presente accordo le informazioni di cui all’articolo 2, comma 1,
riferite ai beneficiari delle prestazioni già erogate o in corso di erogazione
a valere sulle annualità 2016 e 2017 del Fondo per le non autosufficienze e del
Fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno
familiare.
3.
Le informazioni relative a prestazioni periodiche
sono aggiornate, in caso di modifica o di sospensione della prestazione, entro
il medesimo termine di cui al comma 2, e in ogni caso, con cadenza annuale.
4. L’invio
delle informazioni di cui al comma 2 riguarda la trasmissione on-line da web
del singolo caso, mentre la tempistica dell’avvio in modalità massiva sono
indicate dalla cabina di regia di cui al successivo articolo 4.
Articolo
4
(Cabina di regia per la sperimentazione)
1.
Ai fini del monitoraggio in itinere e della valutazione degli esiti finali della
sperimentazione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce,
entro trenta giorni dall’approvazione del presente accordo, una Cabina di Regia,
presieduta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e composta da
rappresentanti dell’INPS, dell’ANCI e delle Regioni e Province autonome.
2.
La Cabina di regia esprime pareri in merito
alla sperimentazione, anche sulla base di valutazioni riferite alla qualità dei
dati raccolti.
Articolo 5
(Clausola di
salvaguardia)
1. Le Amministrazioni interessate provvedono alle
attività del presente accordo nei limiti delle risorse finanziarie, umane e
strumentali già previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica.