Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla teleconsulenza al fine di potenziare il funzionamento delle reti regionali per malati rari. (SALUTE)
|
Accordo, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo
Nell’odierna seduta
del 22 gennaio 2015:
VISTO l’articolo 4, comma 1, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affida a questa Conferenza il compito
di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del
principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO il decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni, recante “Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421”;
VISTO l’Accordo ai sensi dell’articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sul riconoscimento di Centri di
coordinamento regionali e/o interregionali, di Presidi assistenziali sovra
regionali per patologie a bassa prevalenza e sull’attivazione dei registri
regionali ed interregionali delle malattie rare, Rep. Atti n. 103/CSR del 10
maggio 2007;
VISTA l’Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali" approvata
in sede di Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 febbraio 2014
(Repertorio Atti n. 16/CSR);
VISTA la lettera pervenuta
in data 27 ottobre 2014, con
la quale la Conferenza delle Regioni e delle Province
autonome
ha inviato lo schema di accordo indicato in oggetto, che,
con nota in data 29 ottobre 2014, è stato diramato alle Regioni e Province
autonome;
CONSIDERATO che, nel corso della riunione
tecnica svoltasi il 6 novembre 2014 sono state apportate talune modifiche al
testo in esame, recepite nella nuova proposta concordata con i rappresentanti
ministeriali, inviata dal Coordinamento tecnico della Commissione Salute con
nota dell’8 gennaio 2015 e diramata alle Amministrazioni interessate con
lettera del 9 gennaio 2015;
ACQUISITO,
nell’odierna seduta di questa Conferenza, l’assenso del Governo, delle Regioni
e Province autonome di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nei termini sotto indicati:
VISTO:
-
il decreto 18 maggio
2001, n. 279, recante “Regolamento di istituzione della rete nazionale delle
malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative
prestazioni sanitarie” ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b) del decreto
legislativo 29 aprile 1998, n. 124;
-
la Comunicazione COM
(2008) 689 del 4 novembre della Commissione europea, al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,
recante “Telemedicina a beneficio dei pazienti, sistemi sanitari e società”;
-
il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione
dei livelli essenziali di assistenza”, pubblicato nel supplemento ordinario
alla gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n.33”;
-
il decreto legislativo
30 giugno 2003, n.196, recante “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, e successive modificazioni;
-
il decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell’amministrazione digitale”, e
successive modificazioni;
-
la Comunicazione COM
(2008) 679 del 11 novembre della Commissione europea, al Parlamento europeo, al
Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni,
recante “Le malattie rare: una sfida per l’Europa”;
-
la raccomandazione del
Consiglio europeo dell’8 giugno 2009 su un’azione nel settore delle malattie
rare;
-
la direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 2011/24/EU sui diritti dei pazienti
sull’assistenza sanitaria transfrontaliera;
-
l’Autorizzazione
generale al trattamento dei dati genetici del Garante per la protezione dei
dati personali del 13 dicembre 2012;
-
il documento
“Telemedicina – Linee di indirizzo nazionali sulla Telemedicina, approvato dal
Consiglio Superiore di Sanità nella seduta del 10 luglio 2012”;
CONSIDERATA la necessità di garantire per i malati affetti da malattia rara
percorsi diagnostico-assistenziali redatti con la partecipazione degli
operatori dotati della massima competenza sul territorio nazionale e
disponibili nei momenti in cui si devono assumere decisioni cliniche, senza per
questo richiedere continui e gravosi spostamenti delle persone nonché di
utilizzare le tecnologie di e-health per favorire la massima
disponibilità ed accessibilità alle conoscenze ed esperienze presenti
sul territorio nazionale, nei luoghi e nei momenti nei quali è necessario agire
sul paziente;
PRESO ATTO che:
- le nuove tecnologie di trasferimento dell’informazione e delle immagini,
oggi ampiamente disponibili, possono costituire l’infrastruttura da utilizzare
per raggiungere l’organizzazione sopradescritta e che già la normativa
nazionale ed europea e l’Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Telemedicina - Linee di indirizzo nazionali"
definiscono il modello per una coerente progettazione e impiego di tali sistemi
nell’ambito del SSN;
- che le direttive dell’Unione Europea stimolano e la normativa nazionale
consente di attuare attività di consulenza clinica a distanza basate su tali
tecnologie;
RITENUTO OPPORTUNO:
- potenziare il funzionamento delle reti regionali per i malati affetti da
patologia rara e la loro interazione
coordinata a livello nazionale, attraverso la possibilità di chiedere ed
ottenere consulenze su quesiti clinici di contenuto diagnostico, di trattamento
e di presa in carico complessiva del paziente, da professionisti operanti nei
Presidi accreditati per malattie rare dalle Regioni, ritenuti dai richiedenti
di alta competenza e qualificazione;
- favorire in questi processi di consulenza e supervisione il trasferimento
dell’informazione piuttosto che lo spostamento delle persone, utilizzando
piattaforme fisiche e virtuali derivanti dall’information technology già ampiamente
disponibili;
- predisporre indirizzi specifici per implementare l’uso della Telemedicina
nel settore delle malattie rare, in analogia con quanto è avvenuto in altri
Paesi europei;
- monitorare eventuali profili critici connessi ad aspetti normativi e
regolamentari da segnalare alla Commissione tecnica paritetica di cui
all’articolo 2 dell’Intesa Stato-Regioni del 20 febbraio 2014, anche in
relazione a quanto previsto dalla direttiva europea di mobilità
transfrontaliera dei pazienti;
- sperimentare modalità di remunerazione delle prestazioni effettuate in
Telemedicina basate su adeguate analisi dei costi, (analisi costo/efficacia o
costo/beneficio) che garantiscano alle
strutture che verranno gravate di tali nuovi compiti e responsabilità risorse adeguate
per svolgerli;
- definire fin d’ora una fase sperimentale di tre anni entro i quali le
attività previste dall’Accordo devono essere implementate nel territorio
nazionale e valutate nella loro efficienza, efficacia e sostenibilità
economica;
SI CONVIENE
Articolo 1 Obiettivo dell’Accordo
L’obiettivo
dell’Accordo è quello di regolare il funzionamento delle reti di eccellenza per
le malattie rare, in relazione a:
1.
interazione tra i
presidi della rete che possono avvalersi della maggior esperienza, competenza e
disponibilità di infrastrutture;
2.
relazione tra presidi
della rete e strutture ospedaliere e territoriali più prossime al luogo di
vita della persona con malattia rara;
3.
relazione tra presidi
della rete e pazienti, per quanto riguarda l’assistenza, i trattamenti e i
monitoraggi domiciliari.
Articolo 2
Le relazioni e
interazioni di cui all’art. 1 si fondano su una collaborazione di tipo
culturale e tecnico-scientifico e sulla condivisione di protocolli di
comportamento e si esplicitano all’interno dei percorsi clinico-diagnostici e
di presa in carico della persona con malattia rara.
Tali relazioni si
realizzano attraverso servizi a distanza, la cui finalità è quella di garantire
la miglior conoscenza e competenza possibile nella presa in carico del
paziente, preferibilmente nel luogo più prossimo alla sua residenza, con il
fine di ridurre spostamenti non necessari del paziente e relativi costi
sociali, mantenendo nel contempo la miglior qualità dell’assistenza possibile.
I servizi a distanza
sono costituiti da singole prestazioni sanitarie o sequenze combinate e
complesse di prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie, realizzate a favore di
un paziente, utilizzando tecnologie della comunicazione e dell’informazione.
Per svolgere tali servizi potranno essere utilizzate infrastrutture di
telemedicina.
Essi comprendono varie
tipologie di prestazioni differenti tra loro per complessità, tempo di
realizzazione, risorse impiegate, responsabilità del consulente, relazione tra
professionisti e tra paziente e professionisti.
1. TELECONSULTO
Questa prestazione
avviene tra professionisti e si articola nelle seguenti tre tipologie.
A. Elaborazione a
distanza da parte di un professionista o di un gruppo di professionisti
particolarmente esperti in un determinato settore di un parere/referto puntuale
su un quesito clinico e/o diagnostico inviatogli da un altro professionista.
B. Consulenza a
distanza da parte di un professionista o di un gruppo di professionisti esperti
su un quesito inerente una condizione clinica complessa di un paziente che
richiede la disponibilità di informazioni e dati clinici che possono essere
richiesti in successione temporale.
Il teleconsulto può
determinare modifiche o integrazioni del percorso diagnostico, del monitoraggio
clinico e/o di un trattamento. Si esaurisce quando viene formulata da parte
degli esperti un parere definitivo circa la condizione clinica o diagnostica
per la quale è stato chiesto, tenuto conto delle conoscenze scientifiche
disponibili al momento del quesito e della situazione clinica del paziente.
C. Presa in carico a
distanza. Si intende un’attività complessa di tele-consulenza, comprendente più
prestazioni di tele-consulenza,
nella quale un professionista di un presidio della rete per le malattie rare supporta,
orienta, indirizza i servizi ospedalieri e territoriali nella realizzazione del
piano clinico-assistenziale, della cui formulazione il professionista del
presidio della rete mantiene la responsabilità globale.
La presa in carico a
distanza deve essere autorizzata dall’Azienda sanitaria di residenza del
paziente, e chiesta, o comunque accettata, dalla rete dei servizi coinvolti.
2. TELECOOPERAZIONE (Teleassistenza in Francia e
in Unione Europea)
Si tratta di una
modalità che permette a un medico di eseguire un atto sanitario con la
supervisione a distanza di un altro professionista di un presidio della rete
delle malattie rare in possesso di una particolare esperienza e competenza su
quell’atto specifico.
3. TELESORVEGLIANZA (Telemonitoraggio e Telesalute
dell’Intesa tra il
Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento
recante “Telemedicina - Linee di Indirizzo Nazionali")
È una modalità
organizzativa di effettuare delle prestazioni che non necessariamente coinvolge
due professionisti. Permette ad un professionista sanitario di un presidio
della rete delle malattie rare di effettuare un monitoraggio clinico a distanza
utilizzando dati rilevati dal paziente, in modo automatico o mediato da un
sanitario, e trasmessi tramite dispositivi medici certificati.
Si distingue dalla
consulenza tra esperti poiché non riguarda un giudizio puntuale, ma considera
una serie di dati che vengono rilevati in tempi e modalità definite, secondo un
percorso diagnostico terapeutico, e permette una valutazione tempestiva e
precisa dell’evoluzione della situazione clinica. Il medico riceve, in maniera
automatizzata o non, una serie di dati clinici che deve utilizzare per prendere decisioni circa il piano di
monitoraggio, il trattamento e la complessiva
presa in carico del paziente.
Articolo 3 Contenuti delle prestazioni
La prestazione può
consistere in:
-
formulazione/interpretazione
di un referto;
-
indicazione o, nei casi
previsti dalla normativa, prescrizione di un trattamento;
-
indicazione di un
comportamento clinico, diagnostico e terapeutico per rispondere ad una
condizione clinica complessa;
-
indicazione della
miglior prassi da seguire nel corso dell’attuazione di un atto medico
complesso;
-
stesura di un piano
terapeutico assistenziale e di un programma di monitoraggio clinico;
-
redazione di relazioni
cliniche utili al paziente per ottenere i benefici ai quali ha diritto e
l’attivazione di percorsi assistenziali, in base a quanto programmato e
disponibile nelle varie Regioni e PPAA.
Articolo 4 Elementi caratterizzanti le prestazioni
Poiché le prestazioni
di tele-medicina comportano l’interazione di più attori aventi ruoli differenti
e operanti in servizi diversi e potenzialmente lontani tra loro, è necessario
che esse avvengano in un contesto che definisca chiaramente:
- la presenza del
consenso informato del paziente rispetto alla prestazione;
- la chiarezza sul
piano delle responsabilità professionali;
- gli aspetti
organizzativi e amministrativi
- la sicurezza della
tecnologia utilizzata
Art. 5 Informativa e Consenso
Le prestazioni definite
nell’art. 2 possono essere erogate solo dopo aver ottenuto il consenso da parte
del paziente, o del suo legale rappresentante. Tale consenso deve essere
preceduto da una adeguata e puntuale informativa, che deve indicare tutti gli
elementi richiesti dall’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,
n.196, e successive modificazioni, e, che deve consentire al paziente di essere
consapevole dei seguenti aspetti:
-
in che cosa consiste la
prestazione, qual è il suo obiettivo, quali i vantaggi che si ritiene possa
avere il paziente e quali gli eventuali rischi;
-
come verrà gestita e
mantenuta l’informazione e chi avrà accesso ai
dati personali e clinici del paziente;
-
quali strutture e
professionisti saranno coinvolti;
-
quali saranno i compiti
di ciascuna struttura e le relative responsabilità;
-
quali sono gli estremi
identificativi del/dei titolare/i del trattamento dei dati personali e di
almeno un responsabile se individuato, indicando le modalità per conoscere
l’elenco aggiornato dei responsabili;
-
quali sono le modalità
con cui rivolgersi al titolare, o al responsabile designato, per esercitare i
diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e
successive modificazioni, nonché per revocare il consenso;
-
quale sarà il
riferimento principale del paziente e a chi potrà rivolgersi in qualsiasi
momento per informazioni, problemi o altro;
-
quali sono le
alternative alle prestazioni proposte per poter fruire ugualmente di un
percorso diagnostico e/o terapeutico appropriato per le sue condizioni
cliniche;
L’informativa contiene
anche le necessarie informazioni in merito al trattamento dei dati per le
finalità di studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed
epidemiologico, di cui all’articolo 9 del presente accordo; la necessità del
consenso per le predette finalità è disciplinata dalle disposizioni di cui
all’articolo 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive
modificazioni.
Al fine di assicurare
una piena comprensione degli elementi indicati nell’informativa, il titolare
deve formare adeguatamente il personale coinvolto nel trattamento dei dati
sugli aspetti rilevanti della disciplina sulla protezione dei dati, anche al
fine di un più efficace rapporto con gli assistiti.
Art. 6 Responsabilità
Il professionista che
richiede la consulenza è responsabile della veridicità e completezza dei dati
inviati. Il professionista che fornisce la consulenza è responsabile della
prestazione resa, nei limiti in cui il contenuto di tale prestazione è
determinato dal quesito posto e dai dati ricevuti e disponibili al momento
della consulenza stessa.
Art.7 Aspetti organizzativi e amministrativi
Gli attori
Chi può richiedere la prestazione
La consulenza può
essere richiesta da:
-
dirigente sanitario
operante in un presidio della rete per le malattie rare, previa autorizzazione
del direttore/responsabile competente
-
dirigente sanitario
dell’Azienda sanitaria di residenza del paziente operante in un reparto
ospedaliero, in un distretto o dipartimento trans-murale, previa autorizzazione
del direttore/responsabile competente;
-
dirigente sanitario
operante in un presidio ospedaliero, anche non individuato nella rete per le
malattie rare, dove il paziente è ricoverato, previa autorizzazione del
direttore/responsabile competente
Le Regioni e le PPAA,
nella loro autonomia, possono definire ulteriori fattispecie, attori,
autorizzatori ed organizzazioni proprie.
Chi può effettuare la prestazione
Le prestazioni di cui
all’art. 2 possono essere effettuate o da un professionista sanitario e/o da
un’equipe dei professionisti sanitari operanti nei presidi della rete per le
malattie rare.
Le Regioni possono
definire, nella loro autonomia, le modalità di autorizzazione dei presidi per
le malattie rare allo svolgimento delle prestazioni di cui all’art.2 e le
modalità di certificazione dei professionisti che possono erogare la
prestazione.
Un dirigente sanitario
che opera in un presidio della rete per le malattie rare, valutate le
condizioni clinico, sociali, assistenziali del paziente, può proporre che lo
stesso venga assistito al domicilio, manifestando la propria disponibilità a
seguirlo in un percorso di tele-monitoraggio domiciliare
In base all’Intesa
Stato-Regioni del…i presidi devono attenersi per quanto applicabile in tema di
malattie rare al Documento per l’erogazione della singola prestazione in
telemedicina e/o al Documento per l’erogazione del percorso clinico
assistenziale integrato con le attività di telemedicina definiti dalla Regione,
fatti salvi gli elementi di garanzia descritti nel paragrafo 5.4 della medesima
Intesa.
La prestazione di
consulenza è attivata da una richiesta formale. La richiesta deve specificare
la tipologia di prestazione, la relativa autorizzazione, il giorno e l’ora, il
tipo di quesito, l’identificativo dei professionisti coinvolti (richiedente/i
ed erogante/i), i dati clinici del paziente necessari per effettuare la
prestazione, il consenso del paziente o del legale rappresentante ad effettuare
la prestazione. È responsabilità di chi chiede la consulenza fornire tutte le
informazioni necessarie e non tacere elementi importanti per l’effettuazione
della stessa. Nel formulare la richiesta, quando ritenuto necessario, chi
richiede può indicare un tempo massimo per ottenere una risposta.
La richiesta deve
essere accettata o declinata dal presidio a cui è inviata nei tempi più rapidi
possibili, o comunque relazionati al tipo di quesito, e agli eventuali tempi
massimi in esso indicati.
La prestazione si
completa nel momento in cui vengono resi i prodotti definiti nell’art. 3. La
documentazione dovuta dal Centro erogante al/ai richiedente/i dovrà contenere
anche il giorno e l’ora in cui è stata redatta, i dati del presidio che eroga
la prestazione, i dati del professionista/i che la redige/redigono, i dati del
paziente a cui si riferisce ed il quesito a cui si riferisce, eventuali
incidenti tecnici verificatesi nel processo.
Il percorso di
tele-monitoraggio a domicilio deve essere definito all’interno del piano
terapeutico-assistenziale del paziente che precisa i tempi e le prestazioni da
effettuare, le modalità e la durata.
Le Regioni e le PPAA
possono, nella loro autonomia, predisporre modalità, infrastrutture, procedure
specifiche da seguire, necessarie per erogare tali prestazioni.
Articolo 8 Garanzie tecnologiche
Le attività del
presente Accordo devono basarsi su infrastrutture che, per loro caratteristiche
di architettura e di funzionamento, siano capaci di dare garanzie tecnologiche
sufficienti, per quanto attiene:
- l’accessibilità e
l’operatività del servizio e la sua continuità di erogazione;
- l’integrità del dato
trasmesso, reso disponibile per la prestazione, prodotto a seguito della
prestazione ed archiviato;
- la sicurezza del
sistema in quanto tale, delle fonti e dell’autenticazione dei nodi interconnessi,
della protezione dei dati da accessi non autorizzati, della tenuta del dato
consolidato;
- la riservatezza delle
informazioni personali.
Le architetture, le
caratteristiche di funzionamento e dotazione della piattaforma capace di
gestire le attività oggetto del presente Accordo devono essere conformi al
Documento di definizione degli standard di servizio propri delle prestazioni di
telemedicina erogate, definito dalla Regione tenuto conto degli standard
definiti a livello nazionale ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni del…. al fine di assicurare:
- la massima garanzia
di sicurezza delle reti, compreso le verifiche e le autenticazioni dei nodi che
si interconnettono, la sicurezza della rete (SPC o similari) e dei protocolli
utilizzati per la trasmissione dell’informazione;
- l’integrità
dell’informazione trasmessa, ricostituita e mantenuta nel sistema e la coerenza
tra l’informazione d’origine e quella acquisita dal Centro ricevente. Il
livello di integrità richiesto è quello sufficiente per garantire
l’effettuazione corretta della tipologia di prestazione richiesta;
- l’accessibilità alle
informazioni, ottenuta grazie ad una serie di scelte, requisiti e
caratteristiche di tipo hardware, sistemistico, software e di messaggistica di
controllo, che permettono di godere di una disponibilità dell’infrastruttura
h24x7;
- l’interazione tra
questo servizio e la restante organizzazione dei sistemi sanitari regionali e
del SSN, anche attraverso soluzioni di interoperabilità tra altri sistemi
informativi e flussi di dati;
- la tenuta e
persistenza del dato consolidato, che devono essere garantite al livello più
alto previsto dalle norme e dalle indicazioni di buona pratica nazionale ed
europea;
- la protezione
dell’accesso al sistema ed all’informazione rispetto a soggetti non autorizzati
sia esterni alle strutture coinvolte che interni alle strutture stesse
attraverso l’applicazione di modalità di identificazione e riconoscimento
dell’utente;
- la riservatezza
dell’informazione individuale garantita attraverso la più rigorosa applicazione
di tutte le indicazioni contenute nelle norme nazionali;
- l’organizzazione
modulare delle attività, che permetta di attivare tutte o parte delle
prestazioni previste, in tempi anche successivi;
- la necessaria
integrazione di queste piattaforme con i sistemi informativi per le malattie
rare già attivati nelle varie Regioni
- la certificazione
della piattaforma e dei devices utilizzati.
Articolo 9 Utilizzo dei dati a fini scientifici
Per le finalità di
studio e ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico,
previa assunzione del consenso informato, sono trattati i dati presenti nei
documenti di cui all’articolo 3, purché privati dei dati identificativi diretti
dell’assistito, in conformità ai principi di proporzionalità, necessità,
indispensabilità, pertinenza e non eccedenza e nel rispetto degli articoli 39,
104 e 110 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e successive
modificazioni, e del relativo allegato A4 Codice di deontologia e di buona
condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici e
scientifici.
Articolo 10 Tariffe
Le prestazioni oggetto
del presente Accordo riguarderanno un numero limitato di persone e di
situazioni reali e, per la loro natura, sono in genere consulenze
specialistiche destinate ridurre la mobilità dei pazienti e,
contemporaneamente, garantire la massima qualità assistenziale. Costituiscono,
pertanto, prestazioni di nicchia, erogabili soltanto con una preventiva
autorizzazione da parte dell’Azienda richiedente e per esse sono definite
specifiche tariffe fondate su adeguate analisi dei costi di produzione e
adeguati meccanismi di compensazione inter-aziendali e interregionali.
Poiché la
valorizzazione tariffaria deve tener conto delle risorse assistenziali
richieste, del numero dei professionisti coinvolti, del tempo necessario e del
grado di complessità della prestazione richiesta, la determinazione di tariffe
nazionali omogenee richiede un periodo di sperimentazione, calcolabile in un
triennio, durante il quale verranno valutate le risorse reali messe in campo
per eseguire tali prestazioni. In questo periodo transitorio ciascuna Regione e
PP.AA., nella propria autonomia programmatoria, definirà la specifica
organizzazione interna, la valorizzazione tariffaria e le modalità di
compensazione che intende predisporre ed, infine, le tipologie di interazione
tra Aziende, compresa la stipula di eventuali convenzioni interregionali. Le
eventuali risorse aggiuntive, che saranno così riconosciute alle Aziende sedi
dei Centri che erogheranno tali nuove prestazioni, saranno almeno in parte
utilizzate per rafforzare la rete dei Centri dedicati alle malattie rare,
fornitori delle prestazioni oggetto dell’Accordo.
Articolo 11
La messa a regime di
quanto previsto dal presente Accordo sarà preceduta da una fase sperimentale
della durata di tre anni, durante la quale il Ministero della salute e le
Regioni valuteranno congiuntamente i seguenti aspetti:
- fattibilità;
- sostenibilità
economica, etica ed organizzativa rispetto alla situazione preesistente;
- appropriatezza delle
prestazioni e delle tariffe;
- esiti in salute dei
pazienti seguiti con questo sistema rispetto agli altri;
- qualità percepita
dagli operatori e dagli utenti.