Conferenza Unificata


Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Morro d’Alba (AN) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 10557/03. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI)
Parere ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 9, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 143/CU del 16 dicembre 2010

 

 

LA CONFERENZA UNIFICATA

 

 

Nella odierna seduta del 16 dicembre  2010:

 

VISTO l’articolo 16-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11 concernente la procedura relativa al diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario e, in particolare, il comma 7 il quale ha disposto che la misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;

 

VISTO il successivo comma 8 il quale ha previsto che i decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

 

VISTO il successivo comma 9 il quale ha disposto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza Unificata. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei Ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel medesimo comma;

 

VISTA la nota n. DAGL/UCCG/22.4.1./29//16192 dell’11 novembre 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, ha trasmesso la bozza del provvedimento relativo all’esercizio del diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Morro D’Alba per un ammontare pari ad euro 510.200,00, ai fini dell’espressione del parere di questa Conferenza, ai sensi del citato articolo 16-bis, comma 9, della legge n. 11/2005;

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 24 novembre 2010 nel corso della quale i rappresentanti delle Regioni e dell’ANCI hanno ribadito la loro valutazione negativa, già espressa in sede di questa Conferenza del 29 luglio 2010, chiedendo, quindi, di istituire un tavolo di confronto per definire, eventualmente con apposito accordo da sancire in questa Conferenza, la procedura di rivalsa in modo da consentire l’individuazione del grado di responsabilità degli Enti coinvolti;

 

CONSIDERATO che i rappresentanti delle Amministrazioni statali interessate (Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell’economia e delle finanze) hanno precisato che è stata seguita la procedura prevista dall’articolo 16-bis della legge n. 11/2005, attualmente vigente e facendo presente che il tavolo di confronto richiesto potrà  essere istituito a seguito di una decisione da assumere da parte di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, nel corso della odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno espresso un parere negativo ribadendo la richiesta di istituire il tavolo di confronto per la definizione delle regole di applicazione del diritto di rivalsa;

 

CONSIDERATO che il Governo si è dichiarato disponibile alla istituzione del tavolo di confronto al fine di definire i vari aspetti legati alla procedura di recupero dei crediti già versati dallo Stato;

 

 

ESPRIME PARERE NEGATIVO

 

 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell’articolo 16-bis, comma 9, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Morro D’Alba (AN), - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 10557/03, trasmesso, con nota DAGL/UCCG/22.4.1./29//16192 dell’11 novembre 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

 

                              Il Segretario                                                     Il Presidente

               Cons. Ermenegilda Siniscalchi                            On.le Dott. Raffaele Fitto