Conferenza Unificata
Parere sul provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del Comune di Morro d’Alba (AN) - Sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 10557/03. (PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI)
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Repertorio atti n. 143/CU del
Nella odierna seduta del
VISTO l’articolo 16-bis della legge 4
febbraio 2005, n. 11 concernente la procedura relativa al diritto di rivalsa dello Stato nei
confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del
diritto comunitario e, in particolare, il comma 7 il quale ha disposto che la misura
degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, è stabilita con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla
notifica, nei confronti degli obbligati, della sentenza esecutiva di condanna
della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli
obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché
l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In
caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in
ragione del progressivo maturare del credito dello Stato;
VISTO il successivo comma 8 il quale ha
previsto che i decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia
un ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con
gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro
mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale
obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica
italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del
credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento,
anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal
perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle
finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso
di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono
essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze
in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il
procedimento disciplinato nel medesimo comma;
VISTO il successivo comma 9 il quale ha
disposto che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del
provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del
Consiglio dei Ministri, nei successivi quattro mesi, sentita
VISTA la nota n.
DAGL/UCCG/22.4.1./29//16192 dell’
CONSIDERATO che, ai fini dell’esame di detto
provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il
CONSIDERATO che i rappresentanti
delle Amministrazioni statali interessate (Dipartimento per gli affari
giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero
dell’economia e delle finanze) hanno precisato che è stata seguita la procedura
prevista dall’articolo 16-bis della legge n. 11/2005, attualmente vigente e
facendo presente che il tavolo di confronto richiesto potrà essere istituito a seguito di una
decisione da assumere da parte di questa Conferenza;
CONSIDERATO che, nel corso della
odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e gli Enti locali hanno
espresso un parere negativo ribadendo la richiesta di istituire il tavolo di
confronto per la definizione delle regole di applicazione del diritto di
rivalsa;
CONSIDERATO che il Governo si è dichiarato
disponibile alla istituzione del tavolo di confronto
al fine di definire i vari aspetti legati alla procedura di recupero dei
crediti già versati dallo Stato;
ESPRIME PARERE NEGATIVO
nei termini di cui in premessa, ai
sensi dell’articolo 16-bis, comma 9, della legge 4 febbraio 2005, n. 11 sul
provvedimento esecutivo relativo al diritto dello Stato nei confronti del
Comune di Morro D’Alba (AN), - Sentenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo su ricorso n. 10557/03, trasmesso, con nota
DAGL/UCCG/22.4.1./29//16192 dell’11 novembre 2010, dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Il Segretario Il Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On.le Dott. Raffaele Fitto