Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/12 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale.  

 

Rep. Atti n.   47/CSR   del 7 febbraio 2013                   

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

 

 

VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la nota in data 28 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’esame in questa Conferenza, lo schema di Accordo in oggetto;

 

VISTA la lettera in data 29 gennaio 2013, con la quale il suddetto schema di accordo è stato diramato alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

VISTA la nota in data 5 febbraio 2013, portata a conoscenza delle Amministrazioni centrali interessate in pari data, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso tecnico subordinato all’accoglimento di alcune proposte emendative;

 

VISTA la lettera del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di accordo in esame;

 

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale la predetta versione definitiva è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell’accordo nella versione diramata con la menzionata nota del 5 febbraio 2013;

 

 

 

ACQUISITO, nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e  delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, nei seguenti termini:

 

Considerati:

 

-          l’articolo 100, del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265, concernente l’approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

 

-          l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti le professioni sanitarie;

 

-          la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

 

-          la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

 

-          la legge 1 febbraio 2006, n. 43 recante le disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

 

-          il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente l’attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone e delle cose a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania;

 

-          la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni non organizzate”), che reca, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia di concorrenza e di libertà di circolazione, la disciplina delle professioni non organizzate in ordini o collegi;

 

-          l’articolo 1, comma 2, della predetta legge, il quale precisa che, per “professioni non organizzate in ordini o collegi”, deve intendersi l’attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;

 

-          che si rende necessario effettuare una ricognizione delle attività riservate per legge alle professioni sanitarie regolamentate, al fine di fornire un quadro di riferimento delle attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate, ai sensi delle norme vigenti, in relazione a quanto previsto, all’articolo 9, della richiamata legge n.4 del 2013 in materia di certificazione di conformità a norme tecniche UNI;

 

-          che, per effettuare tale ricognizione, si ritiene necessario uno specifico approfondimento di natura tecnica e giuridica e che è opportuno, in via preliminare, procedere alla individuazione degli ambiti generali di attività delle professioni sanitarie;

 

 

SI CONVIENE

 

 

1.                  di demandare al Consiglio Superiore di Sanità la ricognizione delle attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni sanitarie, regolamentate ai sensi della normativa vigente, anche al fine di garantire la corretta informazione dell’utenza a tutela della salute;

 

2.                  di demandare a un successivo accordo da sancire in questa Conferenza la declinazione delle singole attività riservate alle professioni sanitarie, ascrivibili, rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione.

 

Le parti convengono, fin d’ora, che le attività di diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione sono riservate alle professioni sanitarie.

 

All’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

                         IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi