Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente la definizione delle attività delle professioni sanitarie del Servizio Sanitario Nazionale. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/12 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’ articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Rep. Atti n. 47/CSR
del 7 febbraio 2013
Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:
VISTO l’articolo 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, che attribuisce a questa Conferenza la possibilità di
promuovere e sancire accordi tra il Governo, le Regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTA la nota in data 28 gennaio 2013, con la quale
il Ministero della salute ha inviato, ai fini dell’esame in questa Conferenza,
lo schema di Accordo in oggetto;
VISTA la
lettera in data 29 gennaio 2013, con la quale il suddetto schema di accordo è stato diramato alle Regioni e Province autonome
di Trento e di Bolzano;
VISTA la nota in data 5 febbraio 2013, portata a conoscenza
delle Amministrazioni centrali interessate in pari data, con la quale la
Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato l’assenso
tecnico subordinato all’accoglimento di alcune
proposte emendative;
VISTA la lettera del 5 febbraio 2013, con la quale il
Ministero della salute ha inviato la versione definitiva dello schema di accordo in esame;
VISTA la nota del 5 febbraio 2013,
con la quale la predetta versione definitiva è stata diramata alle Regioni e
Province autonome di Trento e di Bolzano;
CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso
parere favorevole al perfezionamento dell’accordo nella versione diramata con
la menzionata nota del 5 febbraio 2013;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e delle Regioni e delle Province autonome
di Trento e di Bolzano;
SANCISCE ACCORDO
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome, nei seguenti termini:
Considerati:
-
l’articolo 100, del Regio Decreto 27 luglio 1934,
n. 1265, concernente l’approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;
-
l'art. 6 del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e successive modificazioni,
recante disposizioni in materia di formazione universitaria per gli esercenti
le professioni sanitarie;
-
la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante
disposizioni in materia di professioni sanitarie;
-
la legge 10 agosto 2000, n. 251, recante
disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della
riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;
-
la legge 1
febbraio 2006, n. 43 recante le disposizioni in materia di professioni
sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della
prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini
professionali;
-
il decreto
legislativo 6 novembre 2007, n. 206, concernente l’attuazione della direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché
della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera
circolazione delle persone e delle cose a seguito dell’adesione di Bulgaria e
Romania;
-
la legge 14 gennaio 2013, n. 4 (“Disposizioni in materia di professioni
non organizzate”), che reca, in attuazione dell’articolo 117, terzo comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell’Unione europea in materia
di concorrenza e di libertà di circolazione, la disciplina delle professioni
non organizzate in ordini o collegi;
-
l’articolo 1, comma 2, della predetta legge, il quale precisa che, per
“professioni non organizzate in ordini o collegi”, deve intendersi l’attività
economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a
favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro
intellettuale, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti
iscritti in albi o elenchi ai sensi dell’articolo 2229 del codice civile, delle
professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali
e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative;
-
che si rende
necessario effettuare una ricognizione delle attività riservate per legge alle
professioni sanitarie regolamentate, al fine di fornire un quadro di
riferimento delle attività riservate alle professioni sanitarie regolamentate,
ai sensi delle norme vigenti, in relazione a quanto previsto, all’articolo 9,
della richiamata legge n.4 del
-
che, per
effettuare tale ricognizione, si ritiene necessario uno specifico
approfondimento di natura tecnica e giuridica e che è opportuno, in via
preliminare, procedere alla individuazione degli ambiti generali di attività
delle professioni sanitarie;
SI CONVIENE
1.
di demandare
al Consiglio Superiore di Sanità la ricognizione delle attività di diagnosi,
cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione riservate alle professioni sanitarie,
regolamentate ai sensi della normativa vigente, anche al fine di garantire la
corretta informazione dell’utenza a tutela della salute;
2.
di demandare
a un successivo accordo da sancire in questa Conferenza la declinazione delle
singole attività riservate alle professioni sanitarie, ascrivibili,
rispettivamente, alla diagnosi, cura, assistenza, riabilitazione e prevenzione.
Le parti
convengono, fin d’ora, che le attività di diagnosi, cura, assistenza,
riabilitazione e prevenzione sono riservate alle professioni sanitarie.
All’attuazione del presente Accordo
si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e comunque senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE