Conferenza Stato Regioni


Parere, ai sensi dell'articolo 16, commi 5 e 6, della legge 6 agosto 2013, n. 97, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabricazione, nonchè degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell'ambito dell'attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22, e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici".


REPORT

 

 

Parere, ai sensi dell’articolo 16, commi 5 e 6, della legge 6 agosto 2013, n. 97, sullo schema di decreto del Ministro della salute recante “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici”.

 

Rep. Atti n.     169/CSR       20 settembre 2018

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

Nella odierna seduta del 20 settembre 2018;

 

VISTA la legge 6 agosto 2013, n.97, recante “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2013” e, in particolare, l’articolo 16:

-  comma 5, che demanda a un decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la regolamentazione delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione;

-  comma 6, che affida ad un decreto del Ministro della salute il compito di regolamentare gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7,21,22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009;

 

VISTO il Regolamento (CE) n.1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici e successive modifiche;

 

VISTA la nota del 6 marzo 2018 con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di decreto indicato in oggetto;

 

VISTA la nota del 12 marzo 2018 dell’Ufficio di Segreteria di questa Conferenza con la quale è stato partecipato lo schema di decreto alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano con richiesta di assenso tecnico e convocazione di una riunione tecnica;

 

CONSIDERATO che, a seguito delle riunioni tecniche del 29 marzo, 16 maggio e 12 settembre 2018 il Ministero della salute e le Regioni sono giunti alla condivisione un testo condiviso dello schema di decreto, trasmesso nella versione definitiva dal Ministero della salute in data 17 settembre 2018 e diramato a cura di questo Ufficio di Segreteria il 18 settembre 2018;

 

RITENUTO

 

-  stante la stretta connessione tra i contenuti dei decreti previsti dall’articolo 16, commi 5 e 6, della citata legge n.97/2013, di disciplinare in un unico provvedimento le procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione e gli adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del citato regolamento (CE);

-  di dover procedere, altresì, all’acquisizione delle informazioni utili per realizzare un registro dei siti di produzione dei prodotti cosmetici stabiliti nel territorio nazionale;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto indicato in oggetto, sottolineando la necessità di un’adeguata copertura finanziaria del provvedimento;

 

ACQUISITO l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

 

 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

 

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministro della salute, ai sensi dell’articolo 16, commi 5 e 6, della legge 6 agosto 2013, n. 97, recante “Procedure di controllo del mercato interno dei prodotti cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione, nonché degli adempimenti e delle comunicazioni che gli operatori del settore sono tenuti ad espletare nell’ambito dell’attività di vigilanza e sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 sui prodotti cosmetici” nella versione diramata da questo Ufficio di Segreteria in data 18 settembre 2018.