Conferenza Stato Regioni
Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane sul "Piano di azioni nazionale per la salute mentale". (SALUTE) Codice:4.10/2012/100 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. |
Accordo, ai sensi dell’articolo
9, comma 2, lett. c) del decreto legislativo
Nell’odierna seduta del 24 gennaio
2013:
VISTO
l’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e, in particolare,
il comma 2, lettera c), in base al quale questa Conferenza promuove e sancisce
accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di
coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione
attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo sul
documento concernente “Linee di indirizzo
nazionali per la salute mentale” sancito da questa Conferenza nella seduta del
20 marzo 2008, Rep. Atti n. 43/CU;
VISTA l'Intesa concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni
2010-2012 sancita nella
seduta della Conferenza Stato-regioni del 3 dicembre
2009, Rep. Atti n. 243/CSR;
VISTA l’Intesa concernente il Piano nazionale per la prevenzione per gli
anni 2010-2012, sancita nella seduta della Conferenza Stato-Regioni del
29 aprile 2010, Rep. Atti n. 63/CSR;
VISTA la nota in data 7 dicembre 2012, con la quale il
Ministero della salute ha inviato la proposta di accordo
indicata in oggetto;
VISTA la lettera in data 12 dicembre 2012, con la quale la
suddetta proposta di accordo è stata diramata alle
Regioni, alle Autonomie locali ed alle altre Amministrazioni centrali
interessate;
VISTA la nota in data 28 dicembre 2012, con
cui
VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con cui
l’ANCI ha comunicato l’assenso tecnico sulla proposta di cui trattasi;
ACQUISITO
nell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province
autonome e delle Autonomie locali;
SANCISCE
ACCORDO
tra il
Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti
termini:
CONSIDERATI:
-
la legge 13 maggio 1978, n. 180, recante: “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori”;
-
la legge 27 maggio 1991, n. 176, recante: “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta
a New York il 20 novembre
-
il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante:
“Definizione dei livelli essenziali di assistenza”;
-
il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2008,
recante: “Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio Sanitario
Nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse
finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità
penitenziaria”;
-
la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante: “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni
Unite sui diritti delle persone con disabilità, con
Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione
dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;
TENUTO CONTO:
-
delle indicazioni strategiche e di programmazione contenute nella “Declaration and Action Plan” dell’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) – Regione Europa, sottoscritta ad Helsinki il 15
gennaio 2005;
-
del programma di promozione della salute mentale promosso dall’OMS con il “Mental Health Gap Action
Programme” approvato nel 2008;
-
dell’“European Pact on mental health and well-being” della Commissione Europea,
approvato a giugno 2008, che ha individuato le linee prioritarie di azione per
i Paesi membri dell’Unione e lanciato azioni di collaborazione internazionale
sulle tematiche proposte;
-
dei principi di tutela della salute mentale per i Paesi dell’Unione Europea
(UE) sanciti dal “Green Paper on Mental Health” approvato dall’Unione Europea nell’ottobre 2005
e sottoposto a consultazione nel corso del 2006;
CONSIDERATO che:
a)
la tutela della salute mentale della popolazione rappresenta uno degli
obiettivi principali della salute degli ultimi anni;
b)
deve essere garantita la titolarità della presa in carico dell’utente, in
modo da offrire un supporto complessivo in tutto il percorso di cura ed
assicurare una risposta nelle diverse fasi del trattamento;
c)
occorre prevedere percorsi a differente intensità assistenziale,
nonché flessibilità di servizi e personalizzazione dell’assistenza, in
relazione ai singoli bisogni;
d)
è necessario, al fine di coordinare interventi integrati finalizzati
all’efficienza e all’appropriatezza delle cure,
nonché al raggiungimento di obiettivi di risparmio della spesa pubblica,
definire le aree di priorità di intervento, e, all’interno delle stesse,
individuare specifiche azioni da realizzare sull’intero territorio nazionale;
e)
occorre indicare adeguati strumenti di analisi e valutazione per
verificare l’effettiva implementazione delle azioni previste;
SI CONVIENE
tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali, nei seguenti
termini:
Art. 1
1.
E’
approvato il documento “Piano di azioni nazionale
sulla salute mentale”, Allegato A), parte integrante del presente atto.
2.
Le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le Autonomie locali si impegnano a recepire con propri provvedimenti i contenuti
del presente accordo.
3.
Alle
attività previste dal presente accordo si provvede nei limiti delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE