Conferenza Stato Regioni
Accordo integrativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011, Rep. atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande. (SVILUPPO ECONOMICO) |
Accordo
integrativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n.
281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre 2011,
Rep. atti n. 236/CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio
relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e
bevande.
Rep.
atti n. 200/CSR del 9 novembre 2017
LA CONFERENZA
PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO
Nell’odierna
Seduta del 9 novembre 2017
VISTO il decreto legislativo 26 marzo 2010,
n. 59, recante “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del
mercato interno” e, in particolare, l’art. 71, che disciplina i requisiti di
accesso e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che
l’esercizio in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana di una
attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una
attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha
frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la
preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto
dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;
VISTO l’art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281 che prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome
di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel
perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia
dell’azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza
Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’Accordo tra il Governo e le Regioni
per disciplinare la durata e il contenuto dei corsi professionali per l’avvio
dell’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di
somministrazione di alimenti e bevande in esame, sancito dalla Conferenza nella
Seduta dell’11 dicembre 2011 (Rep. Atti n. 236/CSR), volto a garantire un
livello formativo omogeneo su tutto il territorio nazionale;
CONSIDERATO che il punto 8) del citato
Accordo prevede che, su richiesta delle parti, i contenuti dell’Accordo stesso
sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l’impatto e eventualmente la
possibilità di revisione, per uniformare ulteriormente i corsi di formazione
sul territorio nazionale;
VISTA la proposta di integrazione
dell’Accordo sopra citato, inviata dalla Conferenza delle Regioni e diramata
con nota DAR 9428 P-4.37.2.12 del 9 giugno 2017, volta a prevedere l’utilizzo
delle modalità di formazione a distanza nei corsi che attengono al settore
merceologico in esame, nonché a disciplinare più dettagliatamente le modalità
di accesso ai corsi e agli esami finali;
VISTI gli esiti della riunione tecnica
tenutasi in data 28 giugno 2017, nel corso della quale il Ministero dello
sviluppo economico, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il
Ministero della salute hanno rilevato alcune criticità in merito alle proposte
formulate dalle Regioni, riservandosi di trasmettere le proprie osservazioni in
tempo breve, al fine di consentire ai Coordinamenti tecnici interregionali
competenti in materia di tenerne conto e di modificare la proposta di Accordo
formulata;
VISTE le osservazioni sulla proposta
formulata dalle Regioni, trasmesse dal Ministero dello sviluppo economico e
diramate con nota del 13 luglio 2017, prot. DAR 11163
P-4.37.2.12;
VISTA la nota del Dipartimento per le
politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la quale ha
comunicato di non avere osservazioni da formulare sulla proposta di integrazione
all’Accordo integrativo, trasmessa in data 19 luglio 2017, con prot. DAR 11457 P-4.37.2.12;
VISTE le osservazioni sul testo
dell’integrazione all’Accordo, trasmesse dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali e diramate con nota del 2 agosto 2017, prot.
DAR 12335 P-4.37.2.12;
VISTA la nuova proposta, trasmessa dalle
Regioni e diramata con nota del 13 ottobre 2017, prot.
DAR 15949 P-4.37.2.12, unitamente alla nuova bozza di Accordo, predisposta
dall’Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della
Conferenza Stato-Regioni;
VISTI gli esiti della riunione tecnica,
tenutasi in data 31 ottobre 2017, nel corso della quale tutte le
Amministrazioni interessate hanno manifestato il proprio avviso favorevole al
nuovo testo, con una modifica, richiesta dalla Provincia autonoma di Bolzano,
volta a salvaguardare la normativa a tutela del bilinguismo;
VISTO il nuovo testo dell’Accordo integrativo,
che recepisce le richieste delle regioni e, in particolare, della Provincia
autonoma di Bolzano, trasmesso con nota del 3 novembre 2017, prot. DAR 17054 P-4.37.2.12;
VISTI gli esiti dell’odierna Seduta nel corso
della quale le Regioni hanno espresso l’avviso favorevole alla conclusione
dell’Accordo in esame
SANCISCE ACCORDO
ai sensi dell’art.4 del decreto legislativo
28 agosto 1997 n. 281, nei termini seguenti.
Articolo 1
All’Accordo sancito dalla Conferenza nella
Seduta dell’11 dicembre 2011(Rep. Atti 236/CSR), sulla durata e sul contenuto
dei corsi professionali per l’avvio dell’attività di commercio relativa al
settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di
cui all’art.71, coma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59,
recante “Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato
interno” sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:
Dopo il punto 2) sono inseriti i seguenti
punti:
2bis) Fermo restando il rispetto della
normativa a tutela del bilinguismo, ai
fini dell’ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e
orale pari al livello base A1 del QCER (quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un
apposito test di ingresso. Il test d’ingresso non occorre ove il soggetto
interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della
lingua italiana.
2ter) L’utilizzo della modalità di formazione
a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di qualificazione abilitante è
consentita ad esclusione delle materie espressamente previste al punto 3 del
presente Accordo, ovvero su salute, sicurezza, informazione e tutela del
consumatore, nonché le materie riguardanti gli aspetti igienico/sanitari e le
materie che prevedono attività di laboratorio o di esercitazione con
attrezzature.
2quater) L’esame abilitante si svolge in
presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità, trasparenza,
tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.
Articolo 2
Il testo integrato dell’Accordo è allegato al
presente atto e ne costituisce parte integrante (All.1).
All. 1
Accordo
integrativo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, dell’atto sancito dalla Conferenza Stato-Regioni in data 21 dicembre
2011, Rep. atti n. 2367CSR, sui corsi professionali per l’avvio dell’attività
di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione
di alimenti e bevande.
1. I corsi professionali abilitanti
all’esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e
all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono
garantire un’adeguata formazione dei soggetti operanti presso gli esercizi, che
rappresenta requisito indispensabile per garantire l’igiene e la sicurezza
alimentare dei prodotti, la tutela della salute e l’informazione dei
consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
2. I corsi professionali abilitanti
all’esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e
all’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande devono
avere una durata complessiva di almeno novanta ore.
2bis. Fermo
restando il rispetto della normativa a tutela del bilinguismo, ai fini
dell’ammissione al corso, per i cittadini stranieri comunitari ed
extracomunitari, è richiesta la conoscenza della lingua italiana scritta e
orale pari al livello base A1 del QCER (Quadro comune europeo di riferimento
per la conoscenza delle lingue), valutata dagli enti gestori del corso con un
apposito test di ingresso. Il test d’ingresso non occorre ove il soggetto
interessato sia in possesso di documentazione attestante la conoscenza della
lingua italiana.
2ter. L’utilizzo
della modalità di formazione a distanza – FAD per l’erogazione dei corsi di
qualificazione abilitante è consentita ad esclusione delle materie
espressamente previste al punto 3 del presente Accordo, ovvero su salute,
sicurezza, informazione e tutela del consumatore, nonché le materie riguardanti
gli aspetti igienico/sanitari e le materie che prevedono attività di
laboratorio o di esercitazione con attrezzature.
2quater. L’esame
abilitante si svolge in presenza e nel rispetto dei principi di accessibilità,
trasparenza, tracciabilità, completezza, equità e non discriminazione.
3. Almeno il cinquanta per cento del
numero di ore complessivo deve avere per oggetto materie idonee a garantire
l’apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e
all’informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti
igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione e
trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati e
alla pertinente normativa di settore.
4. Le Regioni stabiliscono le modalità
di organizzazione dei corsi professionali abilitanti e, nell’ambito delle
proprie competenze, possono prevedere una durata superiore al limite delle
novanta ore e l’inserimento di ulteriori materie, fermo restando il
riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta ai
soggetti in possesso dell’attestato conseguito al termine di corsi abilitanti
di almeno novanta ore conseguito in ogni ambito territoriale regionale.
5. Le Regioni, nell’ambito delle proprie
competenze possono, altresì, prevedere specifici corsi di aggiornamento
finalizzati sia ad elevare il livello professionale che a riqualificare gli
operatori in attività, nonché prevedere forme di incentivazione per la
partecipazione ai corsi dei titolari delle imprese del settore.
6. Le Regioni garantiscono
l’effettuazione dei corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso
soggetti specificamente autorizzati secondo i propri sistemi di formazione,
nonché tramite rapporti convenzionali con altri soggetti idonei. A tal fine
saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni
imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste
costituiti.
7. Qualora i soggetti formatori siano
gli stessi indicati all’articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81, i corsi professionali oggetto del presente accordo possono essere
svolti in modo integrato con i corsi di cui all’articolo 34, comma 2, del
medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, riconoscendone la validità per
entrambe le finalità ove i contenuti e l’articolazione dei corsi rispettino,
senza determinare inutili duplicazioni, le prescrizioni e gli accordi
applicabili ad ambedue le materie.
8. Su richiesta delle parti, i contenuti
del presente accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l’impatto e
eventualmente la possibilità di revisione per uniformare ulteriormente i corsi
di formazione sul territorio nazionale.