Conferenza Stato Regioni
Intesa sullo schema di decreto del Ministro della salute recante "Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica"
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Rep. Atti
n. 201/CSR del 25 ottobre 2012.
Nella odierna
seduta del 25 ottobre 2012:
VISTO l’articolo 32,
comma 1, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214 che demanda ad un decreto del Ministro della salute, previa intesa
con questa Conferenza, l’individuazione dei requisiti strutturali, tecnologici
ed organizzativi degli esercizi commerciali, di cui all’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, 248, per la vendita dei medicinali nonché
la definizione degli ambiti di attività sui quali sono assicurate le funzioni
di farmacovigilanza da parte del Servizio sanitario
nazionale;
VISTO il decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012 con
il quale, ai sensi del predetto articolo 32, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011 sono stati
individuati i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi e gli ambiti di attività su cui sono assicurate le funzioni di farmacovigilanza, relativi agli esercizi commerciali di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
VISTO il decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,
n. 27, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle
infrastrutture e la competitività, ed in particolare l’articolo 11, comma 15,
che stabilisce che gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del
decreto legge decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
VISTA la nota in data 5 giugno
2012 con la quale, in attuazione delle predette disposizioni, il Ministero
della salute ha inviato, ai fini dell’acquisizione della prescritta intesa in
questa Conferenza, lo schema di provvedimento indicato in oggetto;
VISTA la nota
in data 11 giugno 2012 con la quale il predetto schema di decreto è stato
diramato alle Regioni e Province autonome;
CONSIDERATO che, nel corso della
riunione tecnica svoltasi il 18 luglio 2012, i rappresentanti del Ministero
della salute e quelli delle Regioni hanno concordato talune modifiche dello
schema di decreto in parola, mentre il rappresentante del Ministero
dell’economia e delle finanze ha dichiarato di non
poter esprimere alcun orientamento al riguardo e che l’avviso di quel Ministero
sarebbe stato comunicato con formale lettera alla Segreteria di questa
Conferenza;
VISTA la nota del 19 luglio 2012, diramata con lettera del 23 luglio
2012, con la quale il Ministero della salute ha inviato la definitiva versione
dello schema di decreto indicato in oggetto, che recepisce
le modifiche concordate nel corso della predetta riunione tecnica del 18 luglio
2012;
VISTA la nota del 3 agosto 2012
con la quale
VISTA la nota del 12 ottobre 2012, con la quale il Ministero
dell’economia e delle finanze ha espresso il proprio
formale assenso sullo schema di decreto di cui trattasi nella versione diramata
con la predetta lettera del 23 luglio 2012;
RILEVATO che, nel corso dell’odierna seduta di
questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno
espresso avviso favorevole sullo schema di decreto in parola nel testo
trasmesso con la citata lettera del 23 luglio 2012;
ACQUISITO,
nel corso dell’odierna seduta, l’assenso del Governo e dei Presidenti delle
Regioni e Province autonome;
SANCISCE
INTESA
sullo schema di decreto del
Ministro della salute recante “Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche
officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche
dell’allegato 1 al decreto ministeriale 9 marzo
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE