Conferenza Stato Regioni


Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sul documento recante: “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”. (SALUTE) Codice sito: 4.10/2013/9 (Servizio III) Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.


Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n

Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sul documento recante: “Linee guida per il funzionamento ed il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte del Ministero della salute, delle Regioni e Province autonome e delle AASSLL in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”.

 

 

Rep. Atti n. 46/CSR     del 7 febbraio 2013

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nella odierna seduta del  7 febbraio  2013:

 

VISTI gli articoli 2, comma 2, lett. b) e 4, comma 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che affidano a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo e Regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTA la nota del 23 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto ed ha rappresentato che sulla stessa il Gruppo di lavoro tecnico interregionale di sanità veterinaria e sicurezza alimentare della Commissione Salute ha espresso parere favorevole con nota del 27 marzo 2012.

 

VISTA la nota del 24 gennaio 2013, con la quale la predetta proposta di accordo è stata diramata alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

VISTA la nota del 25 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice della Commissione salute, ha comunicato il parere tecnico favorevole sulla proposta di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale il Ministero della salute ha inviato una nuova versione del documento in questione riformattata e con una corretta titolazione dei capitoli;

 

VISTA la nota del 5 febbraio 2013, con la quale è stata diramata la citata versione definitiva della proposta di accordo alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;

 

CONSIDERATO che, nel corso dell’odierna seduta, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso assenso sulla proposta di accordo in parola nella versione di cui alla predetta nota del 5 febbraio 2013;

ACQUISITO nel corso dell’odierna seduta l’assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano sul predetto schema di accordo;

 

 

SANCISCE ACCORDO

 

 

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei seguenti termini:

 

Considerati:

 

-   il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare e istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare;

 

-    il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ed, in particolare, l’articolo  4, paragrafo 3, in forza del quale, se uno Stato membro conferisce la competenza di effettuare i controlli ufficiali ad un'altra autorità o ad altre autorità che non siano l'autorità centrale competente, in particolare quelle a livello regionale o locale, si deve assicurare un coordinamento efficace ed efficiente tra tutte le autorità competenti interessate anche, ove opportuno, in materia di protezione dell’ambiente e della salute;

 

-   la circolare del 31 maggio 2007 prot. n. DGSAN/3/6238/p con la quale il Ministero della salute ha diramato le linee guida per il controllo ufficiale ai sensi del Regolamenti (Ce) 854/2004 e 882/2004;

 

-   la nota del 1° settembre 2008, prot. DGSA/SEGR/17559-p con la quale il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali comunicava al Food and Veterinary Office della Commissione europea il Piano di azione in risposta alla Raccomandazione n. 17247 del rapporto DG(SANCO)/7594/2007, recante l’impegno, tra gli altri, di definire uno Standard  di funzionamento delle Autorità Competenti e i correlati sistemi di audit;

 

-   il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 di attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore ed, in particolare, l’articolo 2 che individua quali autorità competenti ai  fini dell'applicazione dei regolamenti (CE) 852/2004, 853/2004, 854/2004 e 882/200,  il Ministero della salute, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unità sanitarie locali, nell'ambito delle rispettive competenze;

 

-   il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante “Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza”, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell’allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro – comprende i livelli D ed E, rispettivamente dell’area della sanità pubblica veterinaria e dell’area della tutela igienico-sanitaria degli alimenti, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

 

-   il decreto legislativo 502 del 30 dicembre 1992 concernente riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

 

-   l’Accordo sancito da questa  Conferenza  nella seduta del 19 aprile 2012 (Rep. Atti n. 101/2012) concernente “Il nuovo sistema di formazione continua in medicina – Linee guida per i Manuali di accreditamento dei provider, albo nazionale dei provider, crediti formativi triennio 2011/2013, federazioni, ordini, collegi e associazioni professionali,  sistema di verifiche, controlli e monitoraggio della qualità, liberi professionisti”;

 

-   l’Intesa sancita da questa  Conferenza nella seduta del 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in attuazione dell'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

 

-   l’opportunità, al  fine di garantire la qualità e la coerenza dei controlli previsti dal richiamato articolo 4 del Reg. 882/04, di definire un documento di indirizzi per l’organizzazione, il funzionamento e il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale delle autorità competenti in materia di sicurezza alimentare;

 

-   la necessità di intraprendere un percorso per l’adeguamento e l’armonizzazione dei criteri di valutazione del livello di conformità agli obblighi imposti dalla normativa comunitaria in materia di controllo ufficiale, indirizzato a verificare l’applicazione di criteri organizzativi e operativi uniformi su tutto il territorio nazionale;

 

-   l’opportunità di condividere linee guida per il funzionamento e il miglioramento dell’attività del controllo ufficiale di cui al D.Lgs 193/2007 in attuazione al Regolamento (CE) 882/2004 e dalle altre norme riportate nella sezione riferimenti normativi;

 

 

SI CONVIENE

 

sul documento recante “Linee guida per il funzionamento e  il miglioramento dell’attività di controllo ufficiale da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza degli alimenti e sanità pubblica veterinaria”, Allegato A), parte integrante del presente atto.

Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano si impegnano a recepire con propri provvedimenti il documento oggetto del presente Accordo che costituisce adempimento ai fini della verifica da parte del Comitato LEA  di cui all’articolo 9 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. 

All’attuazione del presente Accordo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

 

 

                         IL SEGRETARIO                                                        IL PRESIDENTE

              Cons. Ermenegilda Siniscalchi                                    Dott. Piero Gnudi