Conferenza Unificata
Schema di accordo per garantire un'efficace gestione delle informazioni sulle autorizzazione e sulle comunicazioni relative alle procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto Rifiuti, istituito presso l'Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), quale parte integrante del sistema sulla tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
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Repertorio atti n. 78/CU del 27 luglio 2011
nell’odierna seduta del 27 luglio 2011
PREMESSO CHE
- l’articolo 9, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, attribuisce a questa
Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni,
Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle
rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;
- la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2007)”, all’art. 1, comma
- il decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, concernente
“Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale”, all’art. 2, comma
- la legge 3 agosto 2009, n. 102, recante “Conversione in
legge con modificazioni del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, inerente provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini
e della partecipazione italiana a missioni internazionali”, all’art. 14-bis,
concernente il “Finanziamento del sistema informatico di controllo della
tracciabilità dei rifiuti”, ha demandato al Ministro dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare l’adozione di uno o più decreti per definire i
tempi e le modalità di attivazione, nonché le date di operatività del sistema
informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti, le informazioni da
fornire, le modalità di trasmissione e di aggiornamento dei dati, le modalità
di interconnessione ed interoperabilità con altri sistemi informativi, le
modalità di elaborazione dei dati, le modalità con le quali le informazioni
contenute nel sistema informativo dovranno essere detenute e messe a
disposizione delle autorità di controllo, nonché l’entità dei contributi da
porre a carico dei soggetti obbligati per la costituzione ed il funzionamento
del sistema;
- il Sistema di tracciabilità dei rifiuti sostituirà il
”formulario dei rifiuti”, il “registro di carico e scarico” e il “modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)”;
- la direttiva 2008/98/CE, del
Parlamento Europeo e del Consiglio UE, ha stabilito che gli Stati membri
adottano le misure necessarie affinché la produzione, la raccolta, il
trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento dei rifiuti pericolosi siano
eseguiti in condizioni tali da garantire la protezione dell’ambiente e della
salute umana, comprese le misure volte a garantire la tracciabilità dalla
produzione alla destinazione finale ed il controllo dei rifiuti pericolosi;
- il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 18 febbraio 2011, n. 52 (pubblicato sulla G.U. n. 95
del 26 aprile 2011) “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-bis del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009,
n.
- il decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del
Territorio e del Mare del 26 maggio 2011 (pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30
maggio 2011) proroga l’entrata in vigore del Sistema SISTRI:
- al 1° settembre 2011 per i produttori di rifiuti che
abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di gestione dei rifiuti e per i
trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000
tonnellate;
- al 1° ottobre 2011 per i produttori di rifiuti che abbiano
da
- al 1° novembre 2011 per i produttori di rifiuti che
abbiano da
- al 1° dicembre 2011 per i produttori di rifiuti che
abbiano da
- per i produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti
l’entrata in vigore del Sistri deve essere individuata, ai sensi del Decreto Legge Sviluppo n. 70 del 13
maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n. 106,
da un decreto del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro sessanta giorni
dall’entrata in vigore della legge stessa e non può essere antecedente al 1°
giugno 2012.
TENUTO CONTO CHE
- il nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti riveste grande rilevanza ai fini del contrasto dei fenomeni di illegalità e di corruzione nel settore dei rifiuti
garantendo maggiore tutela dell’ambiente, della sicurezza e della salute dei
cittadini;
- il sistema informatico di controllo della tracciabilità
dei rifiuti, denominato SISTRI, consente di informatizzare i processi ed i flussi documentali, in sostituzione del Formulario di
Identificazione dei Rifiuti, del Modello Unico di Dichiarazione e del Registro
di Carico e Scarico, ciò al fine di conoscere e monitorare in tempo reale
l’intero ciclo di gestione dei rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi
(dalla produzione al trasporto, al recupero e allo smaltimento) e dei rifiuti
urbani per
- la gestione informatica dei dati attinenti alla gestione
del ciclo dei rifiuti avviene attraverso l’istituzione in Roma di un primario
Centro Operativo in cui affluiscono tutti i dati trasmessi dagli operatori
attraverso l’utilizzo di apparati elettronici denominati, rispettivamente,
”dispositivo USB”, ”Black Box” e “Videosorveglianze” che vengono concessi in comodato
d’uso agli operatori tenuti alla comunicazione dei predetti dati;
- l’art. 24 del D.M. 18 febbraio
2011 prevede che il sistema di controllo e tracciabilità dei rifiuti sia
interconnesso telematicamente con il catasto dei rifiuti di cui all’articolo
189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, secondo le modalità di
interoperabilità fra i sistemi informativi, così come definiti dal centro
nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA);
- la tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la
trasmissione degli stessi siano definiti dal Ministero, sentita l’ISPRA;
- l’art. 25, comma 1, del D.M. 18
febbraio 2011 prevede che le informazioni detenute dal sistema sono rese
disponibili agli organi
deputati alla sorveglianza
e all'accertamento degli illeciti
in violazione della normativa in materia di rifiuti nonché alla repressione dei
traffici illeciti e degli
smaltimenti illegali dei rifiuti
di cui all'articolo 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, secondo modalità da definirsi mediante uno o più accordi tra
Ministero dell’Ambiente e della Tutela
del Territorio e del Mare e i predetti organi; inoltre il comma 2 prevede che
il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento
delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione
dell’ambiente (ARPA), che sono tenute a rendere disponibili tali dati alle
province;
- l’art. 189 del d.lgs n. 152/2006 e successive
modificazioni stabilisce che il Catasto dei rifiuti, istituito dall’art. 3 del
decreto legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito con modificazioni dalla
legge 9 novembre 1988 n. 475 è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede
in Roma presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale
(ISPRA), e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di
Bolzano presso le corrispondenti Agenzie regionali e delle province autonome
per la protezione dell'ambiente;
- l’art. 197,
comma 1, del d.lgs n.
152/2006 e successive modificazioni stabilisce che, in attuazione dell'articolo
19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26749,
alle Province competono in linea generale le funzioni amministrative
concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello
smaltimento dei rifiuti a livello provinciale, da esercitarsi con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ed in
particolare:
a) il controllo e
la verifica degli interventi di bonifica ed il
monitoraggio ad essi conseguenti;
b) il controllo
periodico su tutte le attività di gestione, di intermediazione
e di commercio dei rifiuti, ivi compreso l'accertamento delle violazioni delle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto;
c) la verifica ed il controllo dei requisiti previsti per l'applicazione
delle procedure semplificate, con le modalità di cui agli articoli 214, 215, e
216;
d)
l'individuazione, sulla base delle previsioni del piano territoriale di
coordinamento di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 26750
, ove già adottato, e delle previsioni di cui all'articolo 199, comma 3,
lettere d) e h), nonché sentiti l'autorità d'ambito ed i Comuni, delle zone
idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti, nonché
delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di
smaltimento dei rifiuti;
- l’art. 197,
comma 5, del richiamato d.lgs
n. 152/2006, prevede
che nell'ambito delle competenze di cui al comma 1, le Province
sottopongano ad
adeguati controlli periodici gli enti e le imprese che producono rifiuti pericolosi, le imprese che
raccolgono e trasportano rifiuti a titolo professionale, gli stabilimenti e le
imprese che smaltiscono o recuperano rifiuti, curando, in particolare, che
vengano effettuati adeguati controlli periodici sulle attività sottoposte alle procedure
semplificate di cui agli articoli 214, 215, e 216 e che i controlli concernenti
la raccolta ed il trasporto di rifiuti pericolosi riguardino, in primo luogo,
l'origine e la destinazione dei rifiuti;
- l’art 26 del D.M. 18 febbraio 2011 affida all’ISPRA - Istituto
Superiore per
- la legislazione
vigente affida alle Regioni, alle Province ed ai
Comuni la competenza, rispettivamente,
per il rilascio delle autorizzazioni e delle comunicazioni degli impianti di
gestione dei rifiuti;
- gli artt. 208, 209, 211, 213, 214, 215 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal d.lgs n. 205/2010 di recepimento della direttiva 2008/98/CE, prevedono che le
Amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni comunichino al
Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico gli elementi
identificativi delle autorizzazioni;
- la legislazione
vigente affida alle amministrazioni regionali e territoriali compiti in materia
di organizzazione sul territorio dei servizi di gestione dei rifiuti, nonché
la definizione di politiche ambientali orientate a favorire la raccolta
differenziata, il recupero ed il riciclaggio delle diverse tipologie di
rifiuti;
- l’articolo 188-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152 come modificato dal d.lgs. 205/2010, di recepimento della direttiva
2008/98/CE, prevede che possono aderire al sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), su base volontaria, i comuni, i centri di raccolta e le
imprese di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani nel territorio di regioni
diverse dalla regione Campania;
CONSIDERATO CHE
- l’art. 9, comma 2, lett. e), del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, prevede che questa Conferenza
assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, Regioni, Province,
Comuni e Comunità montane nei casi di sua competenza, anche attraverso
l’approvazione di protocolli d’intesa tra le amministrazioni centrali e locali
secondo le modalità di cui all’art. 6 dello stesso decreto legislativo n. 281
del 1997;
- con l’avvenuta approvazione del Decreto Legislativo n. 205
del 3 dicembre 2010, concernente il recepimento della direttiva europea
2008/98/CE relativa ai rifiuti, è stato completato il
quadro giuridico di riferimento per l’operatività del SISTRI, con la
definizione del regime sanzionatorio;
- ai sensi dell’articolo 15 della
legge n. 241 del 1990, le Amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro
accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di
interesse comune;
- è indispensabile che le Amministrazioni pubbliche operino
congiuntamente ed in una logica d’insieme per superare
le difficoltà applicative e per conseguire un migliore e sempre più efficace
funzionamento del SISTRI al fine di garantire maggiore controllo e trasparenza
del sistema;
- è importante assicurare la concreta attivazione delle
banche dati attraverso le quali è possibile
l’organizzazione ed il pieno funzionamento del Catasto dei rifiuti per via
informatica;
- è, altresì, prioritario dare la possibilità agli utenti
del sistema di controllo della tracciabilità dei
rifiuti di gestire in via automatica tutte le informazioni necessarie per la
corretta movimentazione dei rifiuti dalla produzione alla destinazione finale;
- il SISTRI deve rappresentare uno strumento di una politica ambientale più
mirata al conseguimento degli obiettivi di tutela ambientale, di sicurezza e di
salvaguardia della salute dei cittadini che presuppone, necessariamente, una
maggiore condivisione delle scelte e degli interventi da parte di tutte le
istituzioni coinvolte a livello territoriale;
CONSIDERATO il ruolo e le funzioni che le amministrazioni
regionali e territoriali e l’ISPRA sono chiamati a
svolgere per il conseguimento delle finalità sopra richiamate;
CONSIDERATA l’esigenza di garantire
la tracciabilità dei rifiuti, mediante uno stretto, reciproco coordinamento
interistituzionale ai fini di una più costruttiva e partecipata strategia di tutela
ambientale del territorio;
VISTO lo schema di Accordo, trasmesso dal Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota dell’8 giugno
2011, finalizzato a garantire un’efficace gestione delle informazioni sulle
autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alle
procedure semplificate che Regioni, Province e Comuni devono inviare al Catasto
Rifiuti, istituito presso l’Istituto Superiore per la protezione e
CONSIDERATO che nella riunione tecnica del 12 luglio 2011,
le Regioni, nel concordare con il percorso individuato dal predetto Ministro
per la trasmissione dei dati autorizzativi, hanno presentato una serie di
emendamenti, in gran parte condivisi, ritenendo opportuno soprattutto inserire
nello stesso Accordo anche le modalità di
trasferimento delle informazioni dei dati gestionali dal SISTRI alle
Amministrazioni Locali per permettere lo svolgimento dei compiti istituzionali
a loro attribuiti;
VISTO il successivo schema di Accordo, trasmesso dal
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare con nota prot.
GAB-2011-0022508 del 26 luglio 2011 e diramato dalla Segreteria di questa
Conferenza con nota prot. 3783 del 27 luglio 2011,
concordato con le Regioni e le Province autonome, l’ANCI, l’UPI e l’ISPRA;
ACQUISITO nella seduta odierna
l’assenso del Governo, dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome,
dell’ANCI e dell’UPI;
SANCISCE ACCORDO
Art. 1
Al fine di garantire un’efficace gestione delle informazioni
sulle autorizzazioni e sulle comunicazioni relative alla
procedure semplificate, il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, le Regioni, le Province, i Comuni e l’ISPRA, mettono in atto tutte
le iniziative, previste dal presente Accordo, volte al raggiungimento di detta
finalità, attraverso anche una opportuna azione di coordinamento svolta dal
Ministero.
Art. 2
Regioni, Province, Comuni e Arpa accedono al SISTRI,
attraverso il catasto telematico, per finalità di consultazione delle
informazioni ivi contenute, nel rispetto della vigente normativa in materia di
trattamento dei dati.
I contenuti minimi, disponibili tramite il catasto
telematico, relativi alle attività di produzione e di gestione dei rifiuti,
comprendenti almeno le informazioni già contenute nel MUD, i tempi e le modalità di
condivisione degli stessi sono individuati nell’allegato 2.
Per quanto riguarda i rifiuti urbani prodotti nella Regione
Campania, si applicano le disposizioni previste dal Protocollo d'intesa
stipulato tra il Ministro dell'Ambiente e il Presidente della Giunta della
Regione Campania il 20/04/2011 e ratificato con
Per l’esercizio delle funzioni attribuite dall’ordinamento
in materia di vigilanza, controllo ed accertamento
degli illeciti commessi in violazione della normativa sui rifiuti, Province ed
ARPA accedono alle informazioni contenute nei registri cronologici e nelle
schede di movimentazione del SISTRI secondo quanto previsto all’art. 188-bis,
comma 3 del D.Lgs. 152/2006 e nel rispetto della
vigente normativa in materia di trattamento dei dati.
Art. 3
Le Regioni, le Province, e i Comuni per il tramite
dell’ANCI, assicurano la piena collaborazione ed
adottano i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto degli obblighi
previsti dalla normativa vigente in materia di rifiuti negli ambiti
territoriali di competenza.
Art. 4
Al SISTRI dovranno confluire tutte le informazioni sugli
atti autorizzativi e sulle comunicazioni riguardanti le attività di recupero in
procedura semplificata, degli impianti di recupero e/o smaltimento dei rifiuti,
attraverso l’interconnessione con il Catasto telematico.
Le Regioni, le Province ed i Comuni
qualora competenti al rilascio delle autorizzazioni rendono disponibili le
informazioni relative alle autorizzazioni e comunicazioni vigenti con le
seguenti modalità:
a) entro tre mesi dalla data di sottoscrizione del presente
Accordo, utilizzando gli standard di cui all’allegato 1
condivisi fra le Amministrazioni firmatarie dell’Accordo;
b) in alternativa a quanto previsto alla precedente lettera
a), le Regioni, le Province ed i Comuni non dotati di
sistemi informativi strutturati trasmettono le informazioni collegandosi al
sito del catasto telematico seguendo le procedure ivi indicate.
Successivamente le informazioni dovranno essere
trasmesse con le medesime modalità entro 15 giorni dall’efficacia dei relativi provvedimenti.
Art.5
Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare assicura che l’ISPRA si impegnerà a rendere
disponibili, con lo stesso formato individuato dall’allegato 1, alle Regioni,
alle Province ed ai Comuni, non dotati di sistemi informativi strutturati, le
banche dati relative alle autorizzazioni e comunicazioni del territorio di
propria competenza.
Art. 6
Al fine di garantire l’attuazione del presente Accordo, verrà istituito presso l’ISPRA, che ne assumerà
Art. 7
Il presente Accordo ha la durata di tre anni ed è
tacitamente rinnovato, fatta salva la possibilità di modificarlo o di
integrarlo con un successivo Accordo.
Art. 8
Al fine di garantire l’applicazione del presente Accordo:
- il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare adotta gli opportuni provvedimenti
conseguenti alla sua realizzazione, ivi compreso il recepimento del contenuto
dello stesso Accordo da parte dell’ISPRA;
- le Regioni, le Province e i Comuni provvedono
a coordinare e recepire le previsioni contenute nel presente Accordo
nelle rispettive normative regionali, provinciali e comunali che disciplinano
la materia di cui trattasi.
Il presente Accordo è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il
Segretario Il
Presidente
Cons.
Ermenegilda Siniscalchi On. dott. Raffaele Fitto