Conferenza Stato Regioni


Intesa sul Programma di distribuzione gratuita di frutta nelle scuole -Strategia Nazionale in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione - Anno Scolastico 2010-2011. (POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI)
Intesa ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428.


Repertorio atti n

Repertorio atti n. 135/CSR del  29 luglio 2010.

 

 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO

 

 

Nell’odierna seduta del  29 luglio 2010:

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 13/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che modifica il Regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), che, al fine di istituire un programma denominato «Frutta nelle scuole», prevede agli articoli 103 octies 103 octies bis e 103 nonies il finanziamento di un aiuto continuativo per la distribuzione nelle scuole, ai bambini di età compresa tra i sei e i dieci anni, di prodotti ortofrutticoli, anche trasformati, finalizzato a sostenerne il consumo nella fase in cui si formano le abitudini alimentari;

 

VISTO, in particolare il paragrafo 3 del richiamato articolo 103 octies bis che prevede l’elaborazione, in via preliminare, di una Strategia nazionale, che indichi il bilancio delle risorse comunitarie e nazionali destinate al Programma, la sua durata, nonché le specifiche misure di accompagnamento finalizzate ad elevarne l’efficacia;

 

VISTO il Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione, del 7 aprile 2009, concernente le disposizioni applicative del citato Regolamento, che stabilisce le modalità per l’accesso all’apposito aiuto comunitario, da parte degli Stati membri dell’Unione Europea, anche attraverso l’istituto del cofinanziamento;

 

VISTA la legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1990- che all’articolo 4, comma 3 così come modificato dall’articolo 2, comma 1 dalla legge 3 agosto 2004 n. 204, dispone che il Ministro dell'agricoltura e delle foreste adotta, nell'ambito della sua competenza, con proprio decreto, d'intesa con questa Conferenza, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei Regolamenti e delle Decisioni comunitarie, al fine di assicurarne l'applicazione nel territorio nazionale;

 

VISTA la Strategia nazionale per il Programma  “Frutta nelle scuole”, riferita all’anno scolastico 2009-2010, approvata da questa Conferenza nella seduta del 29 luglio 2009 con atto repertorio n. 107/CSR e comunicata a Bruxelles nei termini previsti;

 

VISTA la Strategia Nazionale per il medesimo Programma relativa all’anno scolastico 2010-2011, che aggiorna la Strategia per l’anno precedente, approvata con l’intesa di questa Conferenza di cui all’Atto di repertorio n. 27/CSR del 29 aprile 2010 ;

 

VISTA la proposta di Programma in esame, pervenuta il 15 giugno 2010, con nota protocollo n. 5834 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviata alle Regioni e Province autonome il giorno successivo, con nota protocollo n. 2809 che consiste in una versione modificata della soprarichiamata Strategia Nazionale per il medesimo anno scolastico 2010-2011 approvata il 29 aprile dell’anno in corso, la cui elaborazione si è resa necessaria a seguito della pubblicazione della Decisione della Commissione europea del 29 aprile 2010, che ha modificato l’entità delle risorse finanziarie assegnate all’Italia, per la seconda annualità del Programma di cui trattasi;

 

CONSIDERATO che l’istruttoria tecnica si è svolta in tre diversi incontri e che durante il primo di questi, tenutosi in data 24 giugno 2010, sono state concordate alcune modifiche successivamente inserite dal Ministero proponente nel testo trasmesso ufficialmente dallo stesso con nota protocollo n. 6436 del 1° luglio e diramato dalla Segreteria di questa Conferenza alle Regioni e Province autonome il 6 luglio del medesimo anno con nota protocollo n. 3104;

 

PRESO ATTO che sono state invece rinviate alla sede politica alcune criticità, non definite a livello tecnico nel citato primo incontro, per posizioni non unanimi dei rappresentanti delle diverse Regioni, relativamente ai paragrafi  3.4. “Il Gruppo Bersaglio”; 4. “I prodotti oggetto di distribuzione”; 4. 2 “Modalità distributive” e 7. 3 “I richiedenti l’accesso all’aiuto comunitario”;

 

PRESO ATTO altresì che, non essendosi tenuta seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura, l’argomento è stato iscritto direttamente all’ordine del giorno della Conferenza Stato Regioni che, nella seduta dell’8 luglio 2010, ha dato mandato di indire un’ulteriore incontro per approfondimento istruttorio;

 

VISTI gli esiti della successiva riunione tecnica, convocata per il 15 luglio del corrente anno, favorevoli al testo emendato a seguito della soluzione positiva delle precedenti criticità, con l’individuazione di una formulazione condivisa anche sulla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili tra le Regioni e Province autonome, di cui al punto 3.4 del Programma denominato “Gruppo bersaglio”;

 

CONSIDERATO che nella seduta di Comitato permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 21 luglio del corrente anno, gli Assessori regionali hanno richiesto ulteriori emendamenti, accolti solo parzialmente dal Rappresentante del Ministro competente, essendo stata ricusata la proposta di riformulazione del secondo capoverso del punto 7.3 “Richiedenti l’accesso all’aiuto comunitario”, lettera a), con la conclusione del rinvio del provvedimento ad un ulteriore passaggio in sede tecnica;

 

VISTI gli esiti favorevoli del terzo incontro tecnico, conseguentemente tenutosi, previa riunione interregionale, n data 27 luglio 2010, a seguito della condivisione da parte di entrambe le componenti ministeriale e regionale sulla riformulazione della lettera a), al secondo capoverso del punto 7.3, afferente la problematica sollevata in sede di Comitato ed ivi non risolta, nonché con la determinazione di escludere le società di scopo dal dispositivo di cui alla lettera e), del  primo capoverso al medesimo punto 7.3, sopprimendo pertanto l’espressione “società di scopo” in ogni punto del testo del Programma Frutta nelle scuole di cui trattasi;

 

PRESO ATTO che nella versione inviata dal Ministero proponente con nota protocollo n. 7238 del 28 luglio 2010 alla Segreteria di questa Conferenza e dalla stessa inviata in pari data alle Regioni e Province autonome, con nota protocollo n. 3606, sono contenute tutte le modifiche concordate nelle diverse riunioni tecniche, nonché nella richiamata seduta del 21 luglio 2010 del citato Comitato;

 

VISTI gli esiti dell’odierna seduta di questa Conferenza nel corso dalla quale in Presidenti delle Regioni e delle Province autonome hanno espresso avviso favorevole all’intesa sul testo così come definito nella seduta del 21 luglio 2010 del citato Comitato e con la riformulazione del punto 7.3 del provvedimento così come condivisa in sede tecnica il 27 luglio del corrente anno

 

 

SANCISCE INTESA

 

 

sul Programma di distribuzione gratuita di frutta nelle scuole – Strategia Nazionale in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e del Regolamento (CE) n. 288/2009 della Commissione – Anno Scolastico 2010-11 nella sopra richiamata stesura ministeriale del  28 luglio 2010 di cui alla nota protocollo n. 7238, nei termini di cui in premessa.

 

 

                              IL SEGRETARIO                                            IL PRESIDENTE

                  Cons.  Ermenegilda Siniscalchi                              On. Dott. Raffaele Fitto